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Sez. 2, Sentenza n. 139 del 09/01/1984 (Rv. 432397 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - AZIONI GIUDIZIARIE - LITE TRA COMPROPRIETARI E TERZI - LEGITTIMAZIONE DEL COMPROPRIETARIO - LITISCONSORZIO NECESSARIO - FATTISPECIE - DOMANDA PROPOSTA DAL COMPROPRIETARIO DI UN TERRENO PER CONSEGUIRE LA DEMOLIZIONE DI UN FABBRICATO SU DI ESSO ABUSIVAMENTE COSTRUITO - PARTECIPAZIONE AL GIUDIZIO DEGLI ALTRI COMPROPRIETARI - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1984-01-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432397-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - AZIONI GIUDIZIARIE - LITE TRA COMPROPRIETARI E TERZI - LEGITTIMAZIONE DEL COMPROPRIETARIO - LITISCONSORZIO NECESSARIO - FATTISPECIE - DOMANDA PROPOSTA DAL COMPROPRIETARIO DI UN TERRENO PER CONSEGUIRE LA DEMOLIZIONE DI UN FABBRICATO SU DI ESSO ABUSIVAMENTE COSTRUITO - PARTECIPAZIONE AL GIUDIZIO DEGLI ALTRI COMPROPRIETARI - NECESSITÀ.*

Il principio, secondo il quale il comproprietario "pro indiviso", indipendentemente dalle iniziative degli altri comproprietari, e senza necessità di chiamarli in causa, è legittimato ad agire a difesa o vantaggio della cosa comune, trova deroga, con riguardo alla domanda proposta dal comproprietario di un terreno per conseguire la demolizione di un fabbricato su di esso abusivamente costruito, ove tale fabbricato debba ritenersi caduto in comunione di tutti i comproprietari del suolo (art. 934 cod. civ.), atteso che, in siffatta situazione, la mancata partecipazione al giudizio degli altri comproprietari renderebbe a loro inopponibile la richiesta pronuncia, che resterebbe "inutiliter data". (V 6668/82, mass n 424304).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 934, Cod. Civ. art. 949, Cod. Civ. art. 1100, Cod. Civ. art. 1102, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)