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Sez. T, Ordinanza n. 7507 del 29/03/2026 (Rv. 678324-01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI | Istanza di rimborso - Termine quinquennale di decadenza - Decorrenza - Passaggio in giudicato della sentenza che accerta la rendita catastale - Estensione del rimborso ad annualità anteriori - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 2026-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678324-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI

In tema di ICI, il termine quinquennale di decadenza per la richiesta di rimborso delle somme indebitamente versate decorre, ai sensi dell'art. 1, comma 164, della l. n. 296 del 2006, dal passaggio in giudicato della sentenza che accerta la rendita catastale dell'immobile, quando il diritto alla restituzione trova titolo in tale pronuncia; ne consegue che il rimborso non può estendersi alle annualità anteriori a quelle oggetto della decisione giurisdizionale qualora, per esse, il contribuente non abbia presentato una distinta e tempestiva istanza di rimborso nei termini di legge, restando in tal caso definitivamente preclusa la ripetizione delle somme versate, in conseguenza della definitività della pretesa impositiva.

Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 164 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)