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Sez. 1, Sentenza n. 21981 del 06/12/2012 (Rv. 624525 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE | Associazione temporanea di imprese - Società capogruppo in amministrazione straordinaria con prosecuzione dell'esercizio dell'impresa - Subentro ad essa del commissario straordinario - Somma pagate al commissario dall'ente appaltante - Credito di massa prededucibile - Condizioni - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624525-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE

In tema di appalto di opere pubbliche stipulato da imprese riunite in associazione temporanea, qualora la società capogruppo e mandataria sia sottoposta ad amministrazione straordinaria con prosecuzione dell'esercizio dell'impresa, il nominato commissario, in deroga a quanto previsto dagli articoli 77, 78 ed 81 legge fall., deve considerarsi subentrato nell'ATI, assumendo la medesima posizione contrattuale già facente capo alla predetta società "in bonis", tanto nei rapporti con l'ente appaltante che in quelli con le imprese mandanti. Ne consegue che il credito corrispondente alle somme complessivamente versate da detto ente alla mandataria per lavori eseguiti e fatturati (ancorché anteriormente all'inizio della procedura) da una delle imprese mandanti, di cui quest'ultima abbia chiesto l'ammissione al passivo della prima, deve qualificarsi come credito di massa (ed essere collocato in prededuzione) nella sola misura concernente i pagamenti effettuati al commissario dopo la data di inizio della descritta procedura, trovando esso titolo non nel contratto di appalto stipulato dall'ATI con l'ente pubblico, bensì nel mandato conferito alla capogruppo dalle partecipanti all'associazione, ed essendo sorto in capo alla mandataria, "in parte qua", il corrispondente obbligo di trasferire alle mandanti gli importi riscossi in nome e per conto loro contestualmente alla ricezione dei menzionati pagamenti.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 72, Legge Falliment. art. 74, Legge Falliment. art. 78, Legge Falliment. art. 81, Legge Falliment. art. 111 CORTE COST., Legge 03/04/1979 num. 95 art. 1 CORTE COST., Legge 03/04/1979 num. 95 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/12/1991 num. 406 art. 22, Decreto Legisl. 19/12/1991 num. 406 art. 23, Cod. Civ. art. 1713

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)