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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 137 del 1963

Decisione
decisa il 1963-11-05, depositata il 1963-11-12
ECLI
ECLI:IT:COST:1963:137
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 1964

  • Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
  • Procedimento penale
  • Codice di procedura penale, art. 234, secondo comma
  • Facoltà del procuratore generale presso la corte di appello di rimettere l'istruzione alla sezione istruttoria
  • Violazione dell'art. 25, secondo comma, della costituzione
  • Questione già decisa nel senso della illegittimità costituzionale
  • Manifesta infondatezza per sopravvenuta inefficacia della norma impugnata. (costituzione, art. 136; legge 11 marzo 1953, n. 87, artt. 26, secondo comma, 29 e 30; norme integrative, art. 9, secondo comma).
Leggi la massima
Vedi: ORD. n. 24/56 C

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha deliberato in camera di consiglio la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 234, comma secondo, del Codice di procedura penale, promossi con le seguenti ordinanze: 1) 13 febbraio 1963 della Sezione istruttoria della Corte di appello di Napoli nei procedimenti penali a carico di Izzo Silvestro ed altri, Urzillo Andrea ed altri, Iapicca Arcangelo ed altri, iscritte ai nn. 68, 69 e 87 del Registro ordinanze 1963 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 107 del 20 aprile 1963 e n. 132 del 18 maggio 1963; 2) 16 febbraio 1963 della Sezione istruttoria della Corte di appello di Milano nel procedimento penale a carico di Paganelli Valiardo, iscritta al n. 72 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 107 del 20 aprile 1963. Udita nella camera di consiglio del 22 ottobre 1963 la relazione del Giudice Michele Fragali;
punto 1
Ritenuto che nessuna delle parti si è costituita in giudizio;
punto 2
Considerato che, con le ordinanze suddette, è stata, in modo identico, proposta questione di legittimità costituzionale dell'art. 234, comma secondo, del Codice di procedura penale, nel senso che la facoltà insindacabile concessa da tale norma al Procuratore generale di rimettere l'istruzione alla sezione istruttoria contrasta con il dettato dell'art. 25 della Costituzione, secondo cui nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge; che questa Corte, con la sentenza n. 110 del 22 giugno 1963, ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 234 del Cod. proc. penale, in riferimento all'art. 25 della Costituzione; che, per effetto di tale sentenza, la indicata disposizione ha cessato di avere efficacia (art. 136 della Costituzione) e non può avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza stessa (art. 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87);
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 234 del Codice di procedura penale, sollevata dalle Sezioni istruttorie delle Corti di appello di Napoli e di Milano, in riferimento all'art. 25 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1963. GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI- ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI.

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze