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Sez. 1, Sentenza n. 9316 del 05/09/1995 (Rv. 493902 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE | Spedizioniere doganale - Pagamento dei tributi doganali - Differimento - Stipulazione di polizza fideiussoria - Pagamento dei tributi da parte del fideiussore - Diritto di regresso nei confronti del proprietario della merce - Ammissibilità - Comportamento illecito dello spedizioniere - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1995-09-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493902-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE

Quando lo spedizioniere doganale, nell'eseguire le operazioni in dogana per conto del proprietario della merce, ancorché in forza di subdelega ricevuta dal mandatario di quest'ultimo, si avvalga della facoltà di differire il pagamento dei tributi doganali ai sensi degli artt. 78 e 79 del d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, stipulando all'uopo con una società di assicurazioni una polizza fideiussoria sostitutiva della cauzione ed identificante l'obbligazione garantita nel debito inerente ai detti tributi, a tale società che, per il suddetto titolo, sia stata escussa dall'Amministrazione finanziaria, deve essere riconosciuto il diritto di surrogazione e regresso nei confronti del proprietario importatore, il quale, nonostante il ricorso all'attività dello spedizioniere (che assume la veste di condebitore in solido), è soggetto passivo del rapporto tributario, e, quindi, dell'obbligazione garantita; mentre non rileva che i diritti doganali siano rimasti insoddisfatti a causa del comportamento illecito dello spedizioniere che non abbia provveduto a versare alla dogana le somme ricevute dall'importatore, giacché la circostanza interferisce non sul debito di imposta o sulla fideiussione ma sul rapporto interno fra spedizioniere ed importatore medesimi.

Riferimenti normativi: DPR 23/01/1973 num. 43 art. 78, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 79, Cod. Civ. art. 1949, Cod. Civ. art. 1951

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)