Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 18 maggio 1993, causa C-126/91
Epigrafe
Sentenza della Corte
18 maggio 1993
Nel procedimento C-126/91,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal Bundesgerichtshof, nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Schutzverband gegen Unwesen in der Wirtschaft e. V.
e
Yves Rocher GmbH,
domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 30 e 36 del Trattato CEE,
LA CORTE,
composta dai signori O. Due, presidente, C.N. Kakouris, M. Zuleeg e J.L. Murray, presidenti di sezione, G.E Mancini, J.C. Moitinho de Almeida, F. Grévisse, M. Diez de Velasco e RJ.G. Kapteyn, giudici,
avvocato generale: M. Darmon
cancelliere: D. Triantafyllou, amministratore
viste le osservazioni scritte presentate:
per la Schutzverband gegen Unwesen in der Wirtschaft, dal dött. Rudolf Friedrich, del foro di Karlsruhe;
per la Yves Rocher GmbH, dal dott. Dirk Schroeder, del foro di Colonia, e dagli avv.ti Robert Colin e Marie-Laure Coignard, del foro di Parigi;
per il governo della Repubblica federale di Germania, dal dott. Joachim Karl, Regierungsdirektor presso il ministero federale dell'Economia e dal signor Alexander von Mühlendahl, Ministerialrat presso il ministero della Giustizia, in qualità di agenti;
per il governo della Repubblica francese, dalla signora Edwige Belliard, vicedirettore dell'ufficio legale del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, e dal signor Jean-Louis Falconi, segretario degli Affari esteri presso la direzione dell'ufficio legale del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente supplente;
per la Commissione delle Comunità europee, dal signor Rafael Pellicer, membro del servizio giuridico, assistito dal signor Roberto Hayder, funzionario nazionale distaccato presso lo stesso servizio, in qualità di agente;
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali della Yves Rocher GmbH, del governo tedesco, del governo francese e della Commissione delle Comunità europee, all'udienza del 2 giugno 1992,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 15 settembre 1992,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
punto 1
Con ordinanza 11 aprile 1991, pervenuta in cancelleria il 30 aprile seguente, il Bundesgerichtshof ha sollevato, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione degli artt. 30 e 36 del Trattato, onde poter valutare la compatibilità, con dette disposizioni, di una normativa nazionale in fatto di pubblicità commerciale.
punto 2
La questione è sorta nel corso di una lite fra l'associazione senza scopo di lucro Schutzverband gegen Unwesen in der Wirtschaft, con sede in Monaco di Baviera (in prosieguo: la «Schutzverband»), e la Yves Rocher GmbH (in prosieguo: la «Yves Rocher»), una consociata dell'impresa francese Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher, lite vertente su una pubblicità diffusa dalla Yves Rocher e consistente nel confronto fra i vecchi e i nuovi prezzi dei suoi prodotti.
punto 3
Fino al 1986, la pubblicità mediante confronti fra i prezzi della stessa impresa era lecita, qualora non fosse sleale né tale da indurre in errore il consumatore. A richiesta di taluni ambienti del commercio al minuto, il legislatore tedesco, col «Gesetz zur Änderung wirtschafte-, verbraucher-arbeits-und sozialrechtlicher Vorschriften» (legge che modifica talune disposizioni relative al diritto economico, al diritto dei consumatori, al diritto del lavoro ed al diritto sociale) del 25 luglio 1986, ha introdotto nell'art. 6 (e) del «Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb» (legge sulla concorrenza sleale; in prosieguo: ľ«UWG») del 7 giugno 1909, il divieto della pubblicità che si serva di confronti di prezzi singoli. Questo divieto mira a proteggere i consumatori ed i concorrenti contro la pubblicità contenente raffronti fra i prezzi.
punto 4
Cionondimeno, il divieto stabilito dall'art. 6 (e) dell'UWG non è assoluto. Una deroga è infatti contemplata per i confronti di prezzi che non siano «vistosi» (blickfangmäßig) [art. 6 (e), n. 2, punto 1 dell'UWG], nonché per la pubblicità su catalogo [art. 6 (e), n. 2, punto 2 dell'UWG].
punto 5
La Yves Rocher vende per corrispondenza nella Repubblica federale di Germania dei prodotti cosmetici forniti dalla società capogruppo e prodotti per la maggior parte in Francia. La pubblicità per questi prodotti, predisposta dalla società capogruppo in modo uniforme per i vari Stati membri, è diffusa in cataloghi e prospetti di vendita. Nell'ambito della propria attività di vendita, la Yves Rocher ha diffuso un prospetto, intitolato «Risparmiate fino al 50% ed oltre su 99 dei vostri prodotti Yves Rocher preferiti», il quale indicava, accanto al vecchio prezzo cancellato con un trattino, il nuovo prezzo di tali prodotti, inferiore al precedente, in caratteri grassetti di color rosso.
punto 6
Sostenendo che questo tipo di pubblicità era in contrasto col disposto dell'art. 6 (e), n. 2, punto 1, dell'UWG, la Schutzverband ha citato la Yves Rocher dinanzi al Landgericht München I. Giudicando che questa disposizione dell'UWG vietasse qualsiasi pubblicità consistente nel confrontare i vecchi con i nuovi prezzi, qualora tale pubblicità sia «vistosa», il Landgericht München I ha vietato alla Yves Rocher di diffondere questo tipo di pubblicità.
punto 7
La Yves Rocher ha interposto appello dinanzi all'Oberlandsgericht München il quale ha annullato l'ordinanza del Landgericht richiamandosi al disposto dell'art. 6 (e), n. 2, punto 2 dell'UWG. La Schutzverband ha proposto ricorso per cassazione («Revision») contro tale pronuncia dinanzi al Bundesgerichtshof il quale ha deciso che quest'ultima disposizione esulava dalla causa. Giudicando invece che l'applicazione dell'art. 6 (e), n. 1, dell'UWG sollevasse una questione d'interpretazione del diritto comunitario il Bundesgerichtshof ha deciso di sospendere il procedimento fino a che la Corte non si sia pronunciata in via pregiudiziale sulla seguente questione:
«Se l'art. 30 del Trattato CEE debba essere interpretato nel senso che osta all'applicazione di una disposizione della normativa di uno Stato membro A la quale vieti a un'impresa con sede in tale Stato e che vende per corrispondenza, su catalogo o su prospetto, merci importate dallo Stato membro B, di praticare una pubblicità vertente sui prezzi nell'ambito della quale, mentre il nuovo prezzo è messo in evidenza in modo da attirare lo sguardo, ci si richiama ad un prezzo più alto indicato in un catalogo o un prospetto precedente».
punto 8
Per una più ampia illustrazione degli antefatti e del contesto giuridico della causa principale, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni scritte depositate dinanzi alla Corte, si fa rinvio alla relazione d'udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
punto 9
Va osservato che a norma dell'art. 30 del Trattato, le restrizioni quantitative all'importazione, come pure qualsiasi misura di effetto equivalente, sono vietate fra gli Stati membri. Secondo la costante giurisprudenza, costituisce misura d'effetto equivalente a restrizioni quantitative ogni normativa commerciale degli Stati membri che possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari (sentenza 11 luglio 1974, causa 8/74, Dassonville, Racc. pag. 837, punto 5 della motivazione).
punto 10
La Corte ha del pari affermato che una normativa che limiti o vieti determinate forme di pubblicità e determinati mezzi di promozione delle vendite può essere idonea, pur non condizionando direttamente le importazioni, a restringere il volume delle stesse incidendo sulle possibilità di distribuzione dei prodotti importati. Non si può escludere che il fatto che l'operatore interessato sia costretto ad adottare diversi sistemi di pubblicità o di promozione delle vendite a seconda degli Stati membri in cui svolge la sua attività, ovvero a rinunziare ad un sistema da lui ritenuto particolarmente efficace, può costituire un ostacolo per le importazioni, anche qualora detta normativa si applichi indistintamente ai prodotti nazionali ed a quelli importati (v. sentenza 15 dicembre 1982, causa 286/81, Oosthoek's Uitgeversmaatschappij, Race. pag. 4575, punto 15 della motivazione; sentenza 16 maggio 1989, causa 382/87, Buet, Race. pag. 1235, punto 7 della motivazione; sentenza 7 marzo 1990, causa C-362/88, GB-INNO-BM, Racc. pag. I-667, punto 7 della motivazione; sentenza 25 luglio 1991, cause riunite C-1/90 e C-176/90, Aragonesa de Publicidad Exterior e Publivía, Racc. pag. I-4151, punto 10 della motivazione).
punto 11
Si deve quindi ritenere che un divieto del genere come quello di cui trattasi nella causa principale può restringere le importazioni di prodotti da uno Stato membro all'altro e costituisce quindi, sotto questo aspetto, una misura di effetto equivalente, ai sensi dell'art. 30 del Trattato.
punto 12
Cionondimeno, si deve ricordare la costante giurisprudenza della Corte secondo la quale, in mancanza di una normativa comune sullo smercio, gli ostacoli alla libera circolazione intracomunitaria derivanti da disparità delle normative nazionali vanno accettati, qualora la disciplina di cui trattasi si applichi indistintamente ai prodotti nazionali e a quelli importati e possa essere giustificata in quanto necessaria per rispondere ad esigenze imperative attinenti, in particolare, alla difesa dei consumatori o alla lealtà dei negozi commerciali (v., in particolare, la sentenza GB-INNO-BM, punto 10 della motivazione). Tuttavia, come la Corte ha precisato più volte (v., in particolare, la citata sentenza Buet, punto 11 della motivazione), la disciplina dev'essere proporzionata allo scopo perseguito.
punto 13
È assodato che un divieto come quello di cui trattasi nella causa principale riguarda tanto i prodotti nazionali quanto quelli importati.
punto 14
Oltre a ciò, il governo tedesco ha indicato che il divieto stabilito dall'art. 6 (e) del-l'UWG mira a proteggere i consumatori contro la particolare attrattiva della pubblicità contenente confronti di prezzo, che è spesso atta ad indurre in errore. In primo luogo, sarebbe particolarmente facile ingannare il consumatore giacché, in via generale, non è in grado di controllare il confronto tra i vecchi e i nuovi prezzi. Inoltre, la pubblicità con confronto di prezzi è tale da suggerire un livello di prezzi complessivamente vantaggioso, senza che ciò sia giustificato dalle merci offerte nel loro complesso.
punto 15
Dato che la protezione dei consumatori contro la pubblicità ingannevole è uno scopo legittimo alla luce del diritto comunitario, secondo la costante giurisprudenza si deve accertare se le disposizioni nazionali siano tali da conseguire lo scopo perseguito e non superino i limiti di quanto all'uopo necessario.
punto 16
In proposito, va rilevato anzitutto che un divieto del genere di quello di cui trattasi nella causa principale agisce tutte le volte che i confronti fra i prezzi, esatti o meno, attirano lo sguardo. Il divieto non vale quindi per i confronti di prezzo che non siano vistosi. Nel caso in esame, la pubblicità non è vietata perché assertivamente falsa, bensì perché è vistosa. Ne consegue che qualsiasi pubblicità vistosa che si serva di confronti fra i prezzi è vietata, vera o falsa che sia.
punto 17
D'altro canto, il divieto in esame va oltre le esigenze insite nello scopo perseguito, in quanto colpisce pubblicità prive di qualsiasi natura ingannevole che contengano confronti fra prezzi realmente praticati, che possono essere molto utili onde consentire al consumatore di effettuare le proprie scelte con piena cognizione di causa.
punto 18
Si deve aggiungere che dall'esame comparato delle normative degli Stati membri risulta che l'informazione e la tutela del consumatore possono essere garantite da misure che abbiano effetti meno restrittivi per gli scambi intracomunitari di quelle di cui trattasi nella causa principale (v. il paragrafo 52 delle conclusioni dell'avvocato generale).
punto 19
Si deve quindi constatare che il divieto del tipo di quello di cui trattasi nella causa principale non è proporzionato allo scopo perseguito.
punto 20
II governo tedesco ha sostenuto poi che il divieto di cui trattasi non può essere incompatibile con l'art. 30 del Trattato, in quanto provoca un ostacolo marginale per la libera circolazione delle merci.
punto 21
In proposito si deve rilevare che, ad eccezione delle norme che abbiano effetti puramente ipotetici per gli scambi intracomunitari, è assodato che l'art. 30 del Trattato non fa distinzione tra i provvedimenti che possono essere considerati misure di effetto equivalente a una restrizione quantitativa a seconda dell'intensità degli effetti che essi hanno per gli scambi in seno alla Comunità.
punto 22
Per quanto riguarda la protezione della lealtà dei negozi commerciali, e quindi del gioco della concorrenza, va precisato che i confronti di prezzo esatti, vietati da una normativa come quella di cui trattasi, non possono affatto alterare le condizioni della concorrenza. Viceversa, la normativa che abbia l'effetto di vietare siffatti confronti è atta a restringere la concorrenza.
punto 23
Tenuto conto di quanto precede, si deve risolvere la questione sottoposta alla Corte dichiarando che l'art. 30 del Trattato dev'essere interpretato nel senso che osta all'applicazione di una disposizione della normativa di uno Stato membro A, la quale vieti a un'impresa con sede in tale Stato e che vende per corrispondenza, su catalogo o su prospetto, merci importate da uno Stato membro B, di praticare una pubblicità vertente sui prezzi nell'ambito della quale, mentre il nuovo prezzo è messo in evidenza in modo da attirare lo sguardo, ci si richiama ad un prezzo più alto indicato in un catalogo o in un prospetto precedente.
Sentenza › Sulle spese
punto 24
Le spese sostenute dai governi della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE,
pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Bundesgerichtshof con ordinanza 11 aprile 1991, dichiara:
L'art. 30 del Trattato dev'essere interpretato nel senso che osta all'applicazione di una disposizione della normativa di uno Stato membro A, la quale vieti a un'impresa con sede in tale Stato e che vende per corrispondenza, su catalogo o su prospetto, delle merci importate da uno Stato membro B, di praticare una pubblicità vertente sui prezzi nell'ambito della quale, mentre il nuovo prezzo è messo in evidenza in modo da attirare lo sguardo, ci si richiama ad un prezzo più alto indicato in un catalogo o in un prospetto precedente.
Firme
Due
Kakouris
Zuleeg
Murray
Mancini
Moitinho de Almeida
Grévisse
Diez de Velasco
Kapteyn
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 18 maggio 1993.
Il cancelliere
J.-G. Giraud
Il presidente
O. Due