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Sez. 6 - , Sentenza n. 45486 del 08/03/2018 Cc. (dep. 09/10/2018) Rv. 274934 - 01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE | Intercettazioni ambientali - Modalità esecutive - Modifica disposta dal P.M. - Necessità di una autorizzazione da parte del GIP - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-03-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/274934-01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE

In tema di intercettazioni ambientali, la modifica delle modalità esecutive delle captazioni, concernendo un aspetto meramente tecnico, può essere autonomamente disposta dal pubblico ministero, non occorrendo un apposito provvedimento da parte del giudice per le indagini preliminari. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto utilizzabili le intercettazioni acquisite tramite la collocazione di microspie anziché mediante l'impiego di un software spia, così come disposto nel decreto autorizzativo del giudice).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)