Sez. 2, Sentenza n. 3004 del 17/02/2004 (Rv. 570176 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE | Omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata per mancata o erronea valutazione di risultanze probatorie - Specificazione delle prove non (o mal) valutate e delle ragioni del carattere decisivo delle stesse - Onere del ricorrente - Sussistenza - Omesso esame di una istanza istruttoria - Decisività delle circostanze da provare - Configurabilità - Criteri - Conseguenze.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE
Nel giudizio di legittimità, il ricorrente che deduca l'omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata per mancata o erronea valutazione di alcune risultanze probatorie ha l'onere, in virtù del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di specificare, trascrivendole integralmente, le prove non o male valutate, nonché di indicare le ragioni del carattere decisivo delle stesse. Il mancato esame di un'istanza istruttoria può dar luogo al vizio di omessa o insufficiente motivazione solo se le risultanze processuali o mal valutate siano tali da invalidare l'efficacia probatoria delle altre sulle quali il convincimento si è formato, onde la "ratio decidendi" venga a trovarsi priva di base.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)