Sez. U, Ordinanza n. 1530 del 27/01/2014 (Rv. 629387 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - OPERE PUBBLICHE | Appalto - Recesso della P.A. conseguente alle verifiche del Prefetto ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 252 del 1998 - Asserito rilascio di certificato antimafia favorevole - Domanda di risoluzione del contratto e di risarcimento dei danni sul presupposto dell'illiceità del recesso - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - OPERE PUBBLICHE
In tema di appalti di opere pubbliche, ove l'appaltatore agisca per la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni, sul presupposto dell'illiceità del recesso operato dall'amministrazione in conseguenza delle verifiche disposte dal Prefetto ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, deducendo l'avvenuto rilascio dell'informazione antimafia a sé favorevole, la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario poiché - avuto riguardo al criterio del "petitum" sostanziale - attiene all'esecuzione di un contratto di diritto privato, senza che venga in questione l'illegittimo esercizio di un potere amministrativo.
Riferimenti normativi: DPR 03/06/1998 num. 252 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)