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Disposizioni in materia di finanza locale

Testo in vigore al

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di non paralizzare l'attivita' gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1982;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 1981;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;
EMANA
il seguente decreto:

Art. 1

1. Il bilancio di previsione dei comuni e delle province per l'anno 1982 deve essere deliberato in pareggio entro il 31 marzo 1982.

2. La relativa deliberazione, corredata dal bilancio e dal certificato di cui al successivo art. 6 viene trasmessa dal segretario dell'ente all'organo regionale di controllo entro i dieci giorni successivi all'adozione.

3. Il controllo dei bilanci da parte degli organi regionali avviene con le modalita' e nei termini previsti dall'art. 1 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.

4. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 26 FEBBRAIO 1982 N. 51.

Art. 2

1. I comuni e le province in applicazione delle norme del presente decreto - intese nel loro complesso a garantire la possibilita' di un finanziamento complessivo delle spese correnti pari a quello del 1981 incrementato mediamente del 16 per cento - sono tenuti "ad assicurare che le entrate dei primi tre titoli del bilancio 1982 siano previste tenendo conto, oltre che dei trasferimenti erariali e di quelli regionali, degli accertamenti eseguiti nel 1981 per le entrate proprie, della naturale espansione del gettito delle entrate stesse, del recupero di aree di evasione e dei provvedimenti fiscali, tariffari e contributivi, in misura sufficiente a finanziare le spese correnti e quelle relative alle quote di rimborso dei prestiti.

2. La deliberazione del bilancio da' atto specificamente dell'applicazione delle norme sulle entrate correnti dell'ente . La dimostrazione della quantificazione delle entrate viene fornita con il certificato di cui al quarto comma dell'articolo 6.

Art. 3

1. Per i servizi pubblici a domanda individuale, le province, i comuni, i loro consorzi e le comunita' montane sono tenuti a richiedere la contribuzione degli utenti, anche a carattere non generalizzato.

2. In attesa di un'organica disciplina della materia, gli enti, con la deliberazione del bilancio ed in ogni caso non oltre il 31 marzo 1982, procedono alla revisione generale delle tariffe e dei contributi vigenti ed alla loro istituzione per i servizi erogati a titolo gratuito o di nuova istituzione.

3. Per i servizi per i quali viene gia' corrisposta una contribuzione, i proventi relativi, da prevedere nel bilancio, nel loro complesso, debbono essere incrementati di una aliquota non inferiore al venti per cento.

4. Per i servizi gia' erogati a titolo gratuito e per quelli di nuova istituzione, i proventi relativi, da prevedere nel bilancio, nel loro rispettivo complesso, debbono essere non inferiori al venti per cento delle entrate della categoria prima del titolo terzo - entrate extra tributarie - del bilancio, escluse quelle derivanti dai servizi di carattere produttivo.

5. Per i comuni del Mezzogiorno e per quelli interamente montani con popolazione al di sotto dei cinquemila abitanti le predette aliquote percentuali sono ridotte al sedici per cento.

6. Nel certificato finanziario di cui all'articolo 6 sono evidenziate notizie sui costi dei servizi e sui relativi proventi.

7. Fanno eccezione i servizi gratuiti per legge, i servizi finalizzati all'inserimento sociale dei portatori di handicaps, quelli per i quali le vigenti norme prevedono la corresponsione di tasse, di diritti o di prezzi amministrati ed i servizi di trasporto pubblico.

Art. 4

1. Le regioni entro il 31 gennaio 1982 sono tenute a comunicare a ciascun comune ed a ciascuna provincia l'importo spettante per le spese attinenti alle funzioni gia' esercitate dalle regioni ed attribuite ai comuni ed alle province dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

2. In mancanza della comunicazione, i comuni e le province sono autorizzati a prevedere importi corrispondenti a quelli ricevuti in assegnazione per il 1981, maggiorati del 16%.

Art. 4-bis

1. Il complesso delle spese correnti per l'anno finanziario 1982 dei comuni, delle province e dei loro consorzi, escluse quelle di cui al comma seguente, non puo' subire un incremento superiore al sedici per cento delle spese impegnate nel 1981.

2. Agli effetti del primo comma non si tiene conto delle spese una tantum, delle perdite e dei contributi per i servizi di trasporto pubblico, degli interessi passivi sui mutui, delle spese interamente finanziate con entrate a destinazione vincolata, ivi comprese quelle sanitarie, degli ammortamenti e delle spese figurative che vengono iscritte in bilancio secondo le vigenti disposizioni e di quelle recate dal presente decreto.

3. Gli enti locali, la cui spesa corrente pro capite per il 1980 e' inferiore alla media nazionale determinata ai sensi dell'articolo 11-bis e che presentano il bilancio con un'eccedenza di entrata, possono utilizzare tale eccedenza per investimenti o per ulteriori spese correnti.

4. Per le spese di personale gli impegni dell'anno 1981 sono rivalutati dell'importo necessario per rapportare su base annua la spesa per il nuovo personale assunto nel corso del 1981.

5. Le spese relative ai servizi di carattere produttivo, gestiti in economia dai comuni, dalle province e dai loro consorzi, concernenti l'acquisto di beni destinati ad essere riceduti direttamente o previa trasformazione sono iscritte in appositi capitoli del bilancio 1982 nella misura corrispondente ai prevedibili fabbisogni di gestione, anche oltre i limiti di cui al presente articolo. L'eventuale maggiore importo della previsione di spesa, rispetto ai richiamati limiti di cui al presente articolo, deve trovare totale compensazione nell'aumento delle previsioni iscritte, per il corrispondente servizio, nella parte entrate del bilancio 1982. Tale norma deve essere osservata anche per eventuali variazioni che si rendano necessarie in corso di esercizio.

6. Le spese per l'acquisto di beni e servizi, e per trasferimenti, per la gestione degli impianti di depurazione delle acque possono essere previste nella misura corrispondente ai prevedibili fabbisogni di gestione anche oltre i limiti di cui al presente articolo. Sui relativi capitoli non possono essere disposti storni di fondi per l'aumento di altri capitoli di spesa.

7. La quota parte degli stanziamenti, di cui al comma precedente, non impegnata alla fine dell'esercizio, e' portata in detrazione dei trasferimenti statali erogati nell'esercizio 1983.

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AGGIORNAMENTO

9. Il D. L. 12 agosto 1983, n. 372 ha disposto che "l'ammontare delle minori spese di cui all' ultimo comma dell' art. 4-bis ed al terzo comma dell'art. 7 deve essere portato in detrazione dei trasferimenti statali previsti nell'art. 5-bis".

Art. 5

1. Per l'anno 1982 ai comuni e alle province e' corrisposto un contributo pari:

  1. a) all'ammontare delle somme attribuite per l'anno 1981 in applicazione degli articoli 23 e 25 ... del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito con modificazioni in legge 23 aprile 1981, n. 153, al netto delle somme relative ad interessi passivi, a perdite e contributi per servizi di trasporto ed a quote di restituzione di prestiti, rispettivamente indicate alle lettere d. 2, d. 3, d. 4, ed E del certificato redatto ai sensi del decreto interministeriale 28 aprile 1981 emanato in attuazione dell'art. 24 del predetto decreto-legge, incrementate del quindici per cento per i comuni terremotati di cui all'articolo 36-ter, per i comuni e le province del Mezzogiorno, per i comuni totalmente montani con popolazione inferiore a cinquemila abitanti e per i comuni e le province la cui spesa corrente pro capite nel 1980, determinata ai sensi dell'articolo 11-bis, e' inferiore alla media nazionale.
    L'incremento e' del tredici per cento per gli altri comuni e province
    ;

  2. b) all'ammontare delle rate di ammortamento dei mutui in corso di ammortamento e dei mutui che entreranno in ammortamento nel corso del 1982 in virtu' di contratti perfezionati nell'anno precedente, con esclusione degli oneri per cui lo Stato non e' tenuto ad assicurare il finanziamento ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, in legge 23 aprile 1981, n. 153.

2. I comuni e le province sono tenuti a trasmettere entro il 28 febbraio 1982 ai Ministeri dell'interno e del tesoro un attestato, a firma del legale rappresentante dell'ente e del segretario, dal quale risulti l'ammontare delle rate di ammortamento dei mutui dovute per l'anno 1982 distintamente alla Cassa depositi e prestiti e agli altri istituti mutuanti con separata indicazione dell'onere relativo ai mutui che entreranno in ammortamento nel corso dell'anno 1982 ....

3. L'attestato di cui al comma precedente dovra', inoltre, indicare per ogni singolo contratto di mutuo stipulato nell'anno 1981 con istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti:

  1. a) l'istituto mutuante, l'ammontare dell'operazione, la durata dell'ammortamento, il tasso di interesse e la natura delle spese finanziate con l'operazione di mutuo;

  2. b) l'ammontare della rata di ammortamento per l'anno 1982 con separata indicazione della quota interessi e della quota capitale;

  3. c) l'onere da finanziare nel 1982 con i trasferimenti statali in applicazione di quanto disposto dall'art. 11 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, in legge 23 aprile 1981, n. 153.

Art. 5-bis

1. Gli enti locali che non riescono a pareggiare il proprio bilancio con l'apporto delle entrate previste all'articolo 5 possono iscrivere nel bilancio di previsione 1982 un contributo integrativo dello Stato non superiore al trasferimento richiesto a pareggio del bilancio 1981, a condizione che:

  1. a) istituiscano per l'anno 1982 l'addizionale per il consumo dell'energia elettrica per entrambe le categorie previste dall'articolo 17, esclusi i comuni terremotati;

  2. b) applichino le disposizioni di cui all'articolo 7.

2. L'erogazione del contributo integrativo e' disposta a consuntivo, previo invio al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 30 aprile 1983, di una dichiarazione attestante le nuove e maggiori entrate accertate o comunque riscosse nel corso del 1982, nonche' notizie sulle entrate in generale, firmate dal legale rappresentante dell'ente e dal segretario, conforme al modello che sara' approvato con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle province d'Italia.

3. Qualora gli enti locali non siano in grado di finanziare gli oneri di cui al secondo comma dell'articolo 11 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, con le quote dell'avanzo di amministrazione rimaste nella loro disponibilita' ai sensi del secondo comma dell'articolo 7 del presente decreto, possono chiedere, per la quota non coperta, una ulteriore integrazione statale.

4. Gli enti di cui al comma precedente non possono deliberare l'assunzione di mutui con istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti, da quelli gestiti dalla direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro e dall'Istituto di credito sportivo senza la preventiva autorizzazione del Ministero del tesoro.

Art. 6

1. Alla corresponsione dei contributi di cui all'articolo 5 provvede il Ministero dell'interno in quattro rate entro il 20 gennaio, il 20 aprile, il 20 luglio ed il 20 ottobre 1982.

2. L'importo della prima rata viene corrisposto, a titolo di acconto salvo conguaglio, in misura uguale alla quarta trimestralita' spettante per il 1981.

3. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 11-bis del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, nonche' quelle di cui al sesto e settimo comma dell'art. 23 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, nella legge 7 luglio 1980, n. 299.

4. L'erogazione della quarta rata resta subordinata all'inoltro ai Ministeri dell'interno e del tesoro entro il 31 maggio 1982 di un'apposita certificazione, firmata dal legale rappresentante dell'ente e dal segretario, le cui modalita' sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle province d'Italia, entro il 10 marzo 1982.

5. Il certificato e' allegato al bilancio e trasmesso con questo al competente organo regionale di controllo, il quale attesta in calce al certificato stesso il favorevole esito del controllo effettuato sul bilancio e lo inoltra, entro dieci giorni dall'avvenuto esame e comunque non oltre il 31 maggio, con le modalita' stabilite nel decreto ministeriale di cui al comma precedente, ai Ministeri dell'interno e del tesoro e alla regione e ne restituisce un esemplare all'ente.

Art. 7

1. I comuni e le province la cui spesa corrente pro capite nel 1980, determinata ai sensi dell'articolo 11-bis e' inferiore alla media nazionale e che non chiedono il contributo integrativo di cui all'articolo 5-bis possono utilizzare il cinquanta per cento dell'avanzo d'amministrazione risultante dall'ultimo conto consuntivo deliberato, per l'intero ammontare o per la quota non utilizzata nell'esercizio 1981, per l'ulteriore espansione delle spese correnti oltre i limiti fissati nell'articolo 4-bis. Gli enti con spesa corrente pro capite superiore alla media nazionale possono utilizzare l'avanzo esclusivamente per il finanziamento di investimenti, di residui passivi perenti reclamati dai creditori e di eventuali passivita' relative ad esercizi pregressi.

2. I comuni e le province che chiedono il contributo integrativo di cui all'articolo 5-bis debbono utilizzare l'avanzo di cui al comma precedente, al netto dell'ammontare dei residui dichiarati perenti, esclusivamente per il finanziamento di eventuali passivita' relative ad esercizi pregressi e per il finanziamento di spese correnti nei limiti di cui all'articolo 4-bis, per l'ottantacinque per cento se la loro spesa corrente pro capite e' superiore alla media nazionale ovvero per il sessantacinque per cento se la spesa corrente pro capite e' inferiore a detta media.

3. La quota parte dei residui dichiarati perenti non pagata nel corso del 1982 e' portata in detrazione del contributo integrativo dello Stato.

4. Gli enti locali di cui al secondo comma debbono destinare il settanta per cento delle entrate una tantum, al netto di quelle dovute per legge o a seguito di sentenza, a copertura delle spese correnti, entro i limiti fissati dall'articolo 4-bis.

Art. 8

1. I comuni e le province la cui spesa corrente pro capite nel 1980, determinata ai sensi dell'articolo 11-bis, e' inferiore alla media nazionale e che non chiedono il contributo integrativo di cui all'articolo 5-bis possono utilizzare il cinquanta per cento delle nuove o maggiori entrate accertate nell'esercizio per l'ulteriore espansione delle spese correnti oltre i limiti fissati nell'articolo 4-bis. Gli enti con spesa corrente pro capite superiore alla media nazionale che non chiedono il contributo integrativo debbono utilizzare le nuove o maggiori entrate esclusivamente per il finanziamento di investimenti.

2. I comuni e le province che chiedono il contributo integrativo di cui all'articolo 5-bis debbono utilizzare le nuove o maggiori entrate per il sessanta per cento a riduzione del contributo stesso.

3. L'ulteriore quaranta per cento deve essere destinato esclusivamente ad investimenti o a spese una tantum relative ad interventi sul patrimonio immobiliare.

Art. 9

1. Nell'anno 1982 le province nonche' i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti possono effettuare pagamenti per spese correnti per un ammontare non superiore ai pagamenti in conto competenza e in conto residui effettuati nell'esercizio finanziario 1981 incrementati fino ad un massimo del 16 per cento.

2. Qualora le disponibilita' liquide dell'ente e le entrate riscosse nell'anno 1982 non consentano di effettuare i pagamenti entro i limiti di cui al precedente comma e l'ente stesso sia costretto ad attivare le anticipazioni di tesoreria i relativi interessi passivi saranno rimborsati a consuntivo dallo Stato.

3. Per comprovate, indilazionabili esigenze di singoli comuni e province, il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'interno, puo' elevare il predetto limite.

Art. 10

1. I comuni, le province, i loro consorzi e le rispettive aziende non possono procedere ad assunzioni di personale comunque denominato e la cui retribuzione sia a carico dei rispettivi bilanci, ove le medesime portino il numero dei dipendenti, esclusi i lavoratori assunti per esigenze stagionali, al di sopra del tetto massimo del personale in servizio a qualunque titolo nell'anno 1981.

2. Il limite del comma precedente non si applica:

  1. a) per il personale previsto nella pianta organica approvata dei comuni terremotati della Basilicata e della Campania dichiarati disastrati, nonche' dei comuni terremotati del 1979, individuati dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 ottobre 1979. Detti enti, nell'ambito della loro discrezionalita', sono tenuti a dare la precedenza alle assunzioni relative al personale tecnico per la ricostruzione;

  2. b) per le quote percentuali di personale dei comuni, delle province, dei loro consorzi e delle rispettive aziende, relative alle quote consentite per l'anno 1981, previste dal secondo e dal quarto comma dell'articolo 20 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153. Tali quote percentuali debbono, per altro, comprendere i posti istituiti o da istituire per la attivazione delle nuove opere costruite ed ultimate nell'anno 1981 o al 30 settembre 1982. Le assunzioni di cui alla presente lettera non possono, comunque, avvenire prima del 1 ottobre 1982;

  3. c) per le assunzioni del personale previsto nella pianta organica approvata degli altri comuni terremotati non dichiarati disastrati della Basilicata, Campania e Puglia. Detti enti possono coprire i posti vacanti in organico nella misura di un terzo. Le assunzioni non possono aver luogo prima del 1 luglio 1982;

  4. d) per il personale tecnico strettamente necessario per l'attivazione dei nuovi impianti di depurazione attuati in esecuzione della legge 10 maggio 1976, n. 319, qualora siano state gia' completamente utilizzate le quote di cui alle lettere b) e c).

3. I comuni, le province, i loro consorzi e le rispettive aziende che hanno gia' esaurito l'utilizzazione delle quote 1981 possono procedere alle assunzioni di personale per il funzionamento delle nuove opere costruite alle citate date usando solo l'eventuale disponibilita' per posti resisi vacanti nella pianta organica approvata ed anche in altri settori.

4. La deliberazione che prevede l'ampliamento della pianta organica per il funzionamento della nuova opera deve essere sottoposta, rispettivamente, all'esame del competente comitato regionale di controllo, anche per il merito, o della commissione centrale per la finanza locale, a seconda che detto ampliamento si riferisca soltanto al personale strettamente necessario per l'attivazione delle nuove opere, ovvero investa anche le strutture parziali o generali della pianta organica dell'ente.

5. Il comitato regionale di controllo invia alla commissione centrale per la finanza locale, per conoscenza, copia delle decisioni adottate unitamente a copia delle deliberazioni dell'ente.

6. Ferme restando le modalita' di assunzione del personale straordinario contenute nell'articolo 5 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3, e' consentito, per i soli settori scolastico e di assistenza all'infanzia, trattenere in servizio fino a sei mesi il personale assunto per supplenza dei titolari.

7. La supplenza per puerperio puo' essere estesa all'intero periodo di assenza della titolare.

8. La disposizione di cui al precedente comma si applica, altresi', in caso di assenza per chiamata o richiamo alle armi, sempre che si tratti di posto unico in organico.

9. Gli oneri derivanti dalle assunzioni previste dal presente articolo devono essere contenuti nei limiti fissati dall'articolo 4-bis.

Art. 11

1. L'importo di lire 4.000 miliardi per l'anno 1982 e di lire 4.000 miliardi per l'anno 1983, previsti dall'articolo 9 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, e' elevato, rispettivamente, a lire 4.500 miliardi per l'esercizio 1982 e a lire 5.000 miliardi per l'esercizio 1983.

2. Per l'anno 1984 l'importo dei mutui che la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere e' determinate in 5.500 miliardi di lire.

3. Per l'esercizio 1982 l'importo di 4.500 miliardi di lire e' ripartito fra i comuni e le regioni dalla Cassa depositi e prestiti secondo i parametri gia' adottati per i 4.000 miliardi di lire previsti dal citato articolo 9 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38.

4. Per l'anno 1982 e per quelli successivi il limite alla contrazione di nuovi mutui da parte dei comuni resta fissato nella misura calcolata per l'anno 1981 qualora risulti superiore a quello determinato ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43.

Art. 11-bis

1. Agli effetti del presente decreto, con esclusione di quanto previsto all'articolo 12, la spesa corrente pro capite e' calcolata sulla base dei seguenti principi:

  1. a) l'indice di spesa di cui al presente articolo e' ricavato dalla spesa corrente prevista originariamente nel titolo primo del bilancio 1980 ed attestata dagli enti nel certificato finanziario di cui all'articolo 23 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 1980, n. 299;

  2. b) la spesa e' decurtata delle quote consortili segnalate al Ministero dell'interno a norma dell'articolo 12;

  3. c) le classi di popolazione sono cosi' definite: meno di 1.000 abitanti, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999, da 10.000 a 19.999, da 20.000 a 59.999, da 60.000 a 99.999, da 100.000 a 249.999, da 250.000 a 499.999, 500.000 ed oltre.

2. Le medie su base nazionale e per classi di popolazione sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro il 10 marzo 1982.

3. Nel certificato di cui all'articolo 6 da allegare al bilancio 1982 sono evidenziate le notizie relative alle entrate per servizi consortili ed alle entrate e spese per servizi di carattere produttivo.

Art. 11-ter

1. All'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, dopo il tredicesimo comma sono aggiunti i seguenti:
"I contributi in conto capitale nonche' quelli concessi dal Fondo europeo di sviluppo regionale sono erogati dalla Cassa depositi e prestiti, che a tal fine istituisce apposita contabilita' separata alla quale sono versati, con distinta imputazione, i necessari mezzi finanziari con decreti del Ministro del tesoro.
I contributi sono erogati ogni qualvolta l'avanzamento dell'opera raggiunge una entita' non inferiore al trenta per cento del complesso dell'opera stessa ed in misura corrispondente allo stato di avanzamento.
Nell'ipotesi che i comuni o loro consorzi si avvalgano di societa' concessionarie per la gestione del servizio oltre che per la costruzione della rete, lo stato di avanzamento, comunque certificato dal comune, e' presentato dal legale rappresentante della societa', sotto la sua personale responsabilita', corredato da una dichiarazione resa da un tecnico competente iscritto negli appositi albi professionali. In tal caso l'erogazione dei contributi ha luogo dietro prestazione ai comuni o loro consorzi di una idonea garanzia per il completamento della parte dell'opera non coperta dai contributi.
In attesa del definitivo utilizzo dei mezzi finanziari acquisiti e da acquisire dal Fondo europeo di sviluppo regionale sull'adduttore principale e le bretelle economicamente forti di cui al numero 8 della delibera de CIPE del 27 febbraio 1981, detti mezzi finanziari sono messi a disposizione della Cassa depositi e prestiti per il loro temporaneo impiego allo scopo di accelerare la realizzazione delle opere previste dal presente articolo, ivi compresi gli adduttori secondari aventi caratteristiche di infrastrutture pubbliche.
Il Ministro del tesoro, anche in deroga all'articolo 2 della legge 26 novembre 1975, n. 748, stabilisce con propri decreti le modalita' per la messa a disposizione dei predetti mezzi finanziari presso la Cassa depositi e prestiti, nonche' i criteri, le misure e le modalita' per la concessione delle citate anticipazioni e per il loro reintegro a valere sui contributi di cui al precedente comma.
La Cassa depositi e prestiti puo' affidare con apposite convenzioni ad istituti ed aziende di credito l'istruttoria delle domande di erogazione delle agevolazioni di cui al presente articolo "
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Art. 12

1. Per l'anno 1982 e' istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno un fondo perequativo per la finanza locale, con una dotazione di lire 200 miliardi, destinato ai comuni con popolazione sino a ventimila abitanti, la cui spesa corrente pro capite per l'anno 1980 sia inferiore a quella determinata ai sensi dell'articolo 11-bis.

2. Ai fini di cui al comma precedente, dalla spesa corrente desunta dal certificato finanziario allegato al bilancio 1980 sono detratte:

  1. 1) per i comuni aventi spese consortili, le quote consortili previste nel titolo terzo dell'entrata del bilancio 1980, previa comunicazione del loro ammontare al Ministero dell'interno da farsi, a pena di decadenza, entro il termine perentorio del 31 gennaio 1982, con attestazione a firma del sindaco e del segretario;

  2. 2) per i comuni terremotati, il trenta per cento della spesa corrente;

  3. 3) per i comuni del Mezzogiorno non terremotati e per i comuni interamente montani con popolazione fino a cinquemila abitanti, il dieci per cento della spesa corrente.

3. Le erogazioni a carico del fondo devono essere contenute entro i limiti dell'ammontare del fondo medesimo, la cui ripartizione a favore dei comuni aventi diritto viene fatta ad iniziare da quelli che si trovano piu' lontani rispetto alla spesa corrente pro capite come sopra determinata, previa detrazione delle somme attribuite a titolo perequativo a ciascun comune nel 1981, ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153.

4. Ad avvenuta comunicazione degli importi spettanti, i comuni effettuano le conseguenti variazioni di bilancio, in eccedenza ai limiti fissati all'articolo 4-bis.

5. I comuni devono utilizzare le somme assegnate prioritariamente per l'attivazione di nuovi servizi o per il potenziamento dei servizi esistenti.

6. Il Ministero dell'interno provvede a comunicare la ripartizione entro il 30 giugno 1982.