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Sez. 3, Sentenza n. 1506 del 14/07/1965 (Rv. 312874 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - INCIDENTI STRADALI (RESPONSABILITA CIVILE) - PRESUNZIONE DI COLPA AGLI EFFETTI CIVILI - PROVA LIBERATORIA - RISULTANZE DEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO.*
Stato
decisa il 1965-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/312874-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - INCIDENTI STRADALI (RESPONSABILITA CIVILE) - PRESUNZIONE DI COLPA AGLI EFFETTI CIVILI - PROVA LIBERATORIA - RISULTANZE DEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO.*

L'art 6 del RDL 15 marzo 1927, n 436, istitutivo del pubblico registro automobilistico, ha lo scopo di tutelare la buona fede dei terzi nelle contrattazioni aventi ad oggetto autoveicoli, esso pertanto crea solo una presunzione di corrispondenza della persona del proprietario dell'autoveicolo, con chi tale risulta da esso registro, sicche la vendita da lui effettuata, non potrebbe considerarsi a non domino. Esula dalla suddetta previsione normativa la fattispecie di responsabilita civile la quale fa capo sempre all'effettivo proprietario dell'autoveicolo al momento del fatto dannoso. Pertanto colui che dal PRA figura come proprietario dell'autoveicolo, dato il carattere meramente presuntivo delle risultanze pubblicitarie, puo contestare con ogni mezzo istruttorio la sua presunta qualita di dominus, al fine di sottrarsi a una responsabilita che non gli incombe. (Conf. 1972/60).*

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)