Sez. 3, Sentenza n. 6486 del 29/05/1992 (Rv. 477442 - 01)
Circolazione stradale - Veicoli - Pubblico registro automobilistico (P.R.A.) e statistica veicoli | Vendita di un autoveicolo - Conflitto tra più acquirenti dallo stesso venditore - Trascrizione dell'atto di vendita nel P.R.A. ex art. 6 del R.D.L. n. 436 del 1927 - Presunzione "iuris tantum" di proprietà in favore dell'intestatario - Sussistenza - Controversia sulla responsabilità civile del proprietario dell'autoveicolo - Trascrizione nel P.R.A. dell'atto di vendita - Presunzione semplice di proprietà - Libera valutazione del giudice di merito.
Circolazione stradale - Veicoli - Pubblico registro automobilistico (P.R.A.) e statistica veicoli
La trascrizione nel p.r.a., prevista dall'art. 6 del R.D.L. 15 marzo 1927 n. 436, dell'atto di vendita di un autoveicolo (che può essere effettuata anche verbalmente) ha il valore di una presunzione legale, sia pure relativa, della proprietà del soggetto in favore del quale essa è stata effettuata, nel caso di conflitto tra più acquirenti del veicolo dallo stesso venditore, mentre ha il valore di una presunzione semplice, liberamente valutabile dal giudice di merito, in tutti gli altri casi estranei alla previsione del detto art. 6 come in quello in cui si controverta sulla responsabilità civile del proprietario dell'autoveicolo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2728, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Regio Decr. Legge 15/03/1927 num. 436 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)