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Sez. 3, Sentenza n. 1713 del 18/12/1995 Ud. (dep. 14/02/1996) Rv. 204727 - 01

Caccia - Uccellagione | Esercizio solo con uso di estese reti - Esclusione - Adozione di congegni rudimentali e di limitata grandezza - Sufficienza - Ragione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1995-12-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204727-01

Caccia - Uccellagione

Nella pratica uccellatoria non può essere inclusa anche l'adozione di una rete di limitatissima portata, ma deve escludersi, comunque, che l'uccellagione possa essere esercitata solo con l'uso di complessi sistemi di estese reti, essendo al contrario, sufficiente all'uopo anche l'adozione di congegni rudimentali e di limitata grandezza, anch'essi capaci, specie in particolari condizioni di luogo e specifiche modalità e con sistemi fissi non puramente di uso momentaneo, di indiscriminata cattura di volatili. Il che risponde alle esigenze della legge, che vieta ogni cattura o uccisione sottratta a limiti temporali e di controllo, con possibilità di colpire ogni specie, anche quella di cui è vietata la caccia. (Fattispecie relativa a rete larga m. 5, 50 ed alta m. 2, 20 ritenuta idonea ad integrare il reato di uccellagione, poiché in concreto era stato accertato che l'azione era capace di determinare un'apprensione indiscriminata, e quindi distruttiva, di fauna avicola).

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1992 num. 157 art. 30 lett. E CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)