Sez. 1 - , Ordinanza n. 29621 del 24/12/2020 (Rv. 660152 - 01)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), del d. lgs. n. 251 del 2007 - Regione di provenienza - Assenza di significativa violenza e conflittualità - Diniego di protezione - Legittimità - Fondamento.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)
Non sussistono i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), del d. lgs. n. 251 del 2007 nel caso in cui il pericolo di minaccia grave, derivante da violenza indiscriminata non sia presente nella regione di provenienza del richiedente, essendo tale ipotesi diversa da quella prevista dall'art. 8 della direttiva 2004/83/CE, non recepita nel nostro ordinamento, in cui il pericolo di persecuzione sussiste nel territorio di provenienza, ma potrebbe tuttavia essere evitato con il trasferimento in altra parte del territorio del medesimo paese.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 com. 1 lett. C, Direttive del Consiglio CEE 29/04/2004 num. 83 art. 8, Costituzione art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)