Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 9 febbraio 1982, causa 270/80
Epigrafe
Nel procedimento 270/80,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, in forza dell'art. 177 del Trattato CEE, dalla Court of Appeal of England and Wales (Corte d'Appello d'Inghilterra e del Galles) nella causa dinanzi ad essa pendente fra
Polydor Limited e RSO Records Inc.
e
Harlequin Record Shops Limited e Simons Records Limited,
domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 14 e 23 dell'Accordo concluso il 22 luglio 1972 fra la Comunità economica europea e la Repubblica portoghese (GU 1972, n. L 301),
LA CORTE,
composta dai signori: J. Mertens de Wilmars, presidente, G. Bosco, A. Touffait e O. Due, presidenti di Sezione, P. Pescatore, Mackenzie Stuart, A. O'Keeffe, T. Koopmans, U. Everling, A. Chloros e F. Grévisse, giudici,
avvocato generale: S. Rozès,
cancelliere: A. Van Houtte,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA › In fatto
paragrafo 1
L'ordinanza di rinvio, lo svolgimento del procedimento e le osservazioni presentate ai sensi dell'art. 20 dello Statuto CEE della Corte di giustizia si possono riassumere come segue:
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento
paragrafo 1
La presente causa riguarda l'importazione nel Regno Unito di dischi provenienti dal Portogallo.
punto 1
Le appellate nella causa principale sono le società Polydor Limited e RSO Records Inc. La RSO Records Inc. (in seguito: RSO) è titolare di diritti d'autore su un certo numero di registrazioni sonore dal titolo «Spirits having flown» fra le quali figurano prestazioni di artisti noti sotto il nome di «The Bee Gees».
La Polydor Limited (in seguito: Polydor) è la licenziataria esclusiva della RSO nel Regno Unito per questi diritti d'autore e, in forza della propria esclusiva, produce dischi e cassette contenenti tali registrazioni per venderli e distribuirli nel Regno Unito.
Dischi e cassette contenenti le stesse registrazioni vengono prodotti e distribuiti in Portogallo da parte delle società di diritto portoghese Phonogram e Polygram Discos che sono le licenziatane della RSO in Portogallo. Tali due società appartengono allo stesso gruppo della RSO e della Polydor.
La Harlequin Record Shops Limited (in seguitó: Harlequin), appellante nella causa principale, esercita nel Regno Unito attività commerciale di vendita al dettaglio di dischi. La Simons Records Limited (in seguito: Simons), appellante nella causa principale, esercita nel Regno Unito attività commerciale d'importazione di dischi che poi vende e distribuisce all'ingrosso a rivenditori all'interno del Regno Unito.
punto 2
A partire dal maggio 1979, la Simons importava dal Portogallo nel Regno Unito una certa quantità di esemplari di dischi prodotti in Portogallo dalla Phonogram e dalla Polygram utilizzando la registrazione oggetto del diritto d'autore. La Simons vendeva parte di questi dischi alla Harlequin che li rivendeva a sua volta in un esercizio di vendita al dettaglio.
Tanto le importazioni e le vendite effettuate dalla Simons quanto le vendite effettuate dalla Harlequin avvenivano senza l'autorizzazione della Polydor o della RSO.
Il 17 luglio 1979 la RSO e la Polydor intentavano un'azione innanzi alla Chancery Division della High Court of Justice per ottenere fra l'altro il divieto, nei confronti della Harlequin, di vendere e di distribuire i dischi e le cassette in questione. Lo stesso giorno veniva proposta istanza di provvedimento d'urgenza per impedire il ripetersi di tali comportamenti nelle more del giudizio. Il 20 luglio 1979 la Simons interveniva volontariamente nel processo a sostegno della convenuta e presentava istanza di sospensione del giudizio chiedendo inoltre che venissero sottoposte tre questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia delle Comunità europee ai sensi dell'art. 177 del Trattato CEE.
La Harlequin e la Simons sostenevano che i dischi importati dalla Simons erano esemplari prodotti in Portogallo in un impianto di stampaggio portoghese per conto della Polygram e che gli stessi erano stati venduti dalla Polygram al fornitore della Simons.
Con provvedimento 21 dicembre 1979, la High Court of Justice, Chancery Division, in attesa di pronunciarsi definitivamente, rigettava l'istanza di rinvio ai sensi dell'art. 177 ed emanava un'ordinanza con cui venivano fra l'altro vietate, alla Simons, l'importazione dei dischi in questione dal Portogallo, nonché, alla Simons e alla Harlequin, la vendita e la distribuzione degli stessi nel Regno Unito.
Avverso tale provvedimento la Harlequin e la Simons interponevano appello innanzi alla Court of Appeal. Esse sostenevano che, in forza del diritto comunitario, la Polydor non aveva titolo per far valere i diritti che le derivavano dalla Section 16, n. 2, del Copyright Act (legge sul diritto d'autore) del 1956.
Tale mezzo si fonda sull'Accordo fra la Comunità economica europea e la Repubblica portoghese, stipulato a Bruxelles il 22 luglio 1972 (in prosieguo: Accordo). Tale Accordo è stato approvato a nome della Comunità col regolamento del Consiglio 19 dicembre 1972, n. 2844 (GU n. L 301, pag. 164). Le modalità di attuazione delle misure di salvaguardia contemplate dall'Accordo sono state stabilite con regolamento del Consiglio n. 2845/72 in pari data (GU n. L 301, pag. 368).
Le disposizioni dell'Accordo invocate dalla Harlequin e dalla Simons sono l'art. 14, n. 2, e l'art. 23. L'art. 14, n. 2, recita:
«Le restrizioni quantitative all'importazione sono soppresse il 1° gennaio 1973 e le misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione, entro il 1° gennaio 1975».
L'art. 23 recita:
«L'accordo lascia impregiudicati i divieti o le restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali, o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico e archeologico nazionale o di tutela della proprietà industriale e commerciale, né osta alle regolamentazioni riguardanti l'oro e l'argento. Tuttavia tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra le parti contraenti».
La Harlequin e la Simons sostenevano, in particolare, che secondo la sentenza 5 febbraio 1976 (causa 87/75, Conceria Daniele Bresciani e/Amministrazione italiana delle finanze, Race. pag. 129) gli artt. 14 e 23 dell'Accordo hanno efficacia diretta. Esse deducevano inoltre che, nell'ambito dell'Accordo, deve parimenti trovare applicazione la giurisprudenza dalla Corte di giustizia secondo cui le disposizioni del Trattato CEE riguardanti la libera circolazione delle merci, ed in particolare gli artt. 30 e 36, ostano a che un diritto di proprietà industriale o intellettuale possa essere invocato dal titolare per impedire l'importazione di un prodotto messo in circolazione da lui direttamente o col suo consenso. In effetti gli artt. 14 e 23 di quest'Accordo poggerebbero sugli stessi principi degli artt. 30 e 36 del Trattato CEE.
punto 3
Preso atto di tale argomentazione, la Court of Appeal negava i provvedimenti provvisori invocati dalla Polydor.
Essa sottoponeva alla Corte di giustizia, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CEE, le seguenti questioni pregiudiziali:
«1. Se il fatto che la società A agisca, a tutela dei diritti d'autore ad essa spettanti nel Regno Unito, contro l'importazione di dischi legittimamente registrati e venduti in Portogallo da licenziatari valendosi dei diritti d'autore corrispondenti in quel paese costituisca una misura d'effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione ai sensi dell'art. 14, n. 2, dell'Accordo fra la Comunità economica europea e la Repubblica portoghese del 22 luglio 1972.
2. Nel caso di soluzione della prima questione in senso affermativo,
a) se un'azione quale quella esperita dalla società A sia giustificata, ai sensi di quanto disposto dall'art. 23 dell'Accordo del 22 luglio 1972, dalla tutela dei surricordati diritti d'autore nel Regno Unito;
b) se un'azione quale quella esperita dalla società A costituisca un mezzo di discriminazione arbitraria ovvero una restrizione dissimulata del commercio fra la Repubblica portoghese e la Comunità economica europea.
3. Se l'art. 14, n. 2, dell'Accordo del 22 luglio 1972, summenzionato, conferisca ai privati diritti direttamente azionabili, nell'ambito della Comunità economica europea, soprattutto alla luce del regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1972, recante applicazione dell'Accordo medesimo.
4. Se l'importatore nel Regno Unito dei dischi, di cui sub 1), possa paralizzare l'azione esperita contro di lui dalla società A a tutela dei diritti d'autore di cui trattasi valendosi dell'art. 14, n. 2. dell'Accordo del 22 luglio 1972».
L'ordinanza di rinvio, in data 15 maggio 1980, è stata registrata presso la cancelleria della Corte l'8 dicembre 1980.
punto 4
Ai sensi dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte, hanno depositato osservazioni scritte la Polydor e la RSO, appellate nella causa principale, rappresentate dall'avvocato R. A. Morritt, Q.C., del Lincoln's Inn, delegato da Joynson-Hicks & Co. e assistito dagli avvocati J. van Bael e J.-F. Bellis, del foro di Bruxelles; la Harlequin e la Simons, appellanti nella causa principale, rappresentate dall'avvocato A. Wilson, Q.C., del foro inglese; il Governo del Regno Unito; il Governo della Repubblica federale di Germania, il Governo del Regno dei Paesi Bassi; il Governo del Regno di Danimarca; il Governo della Repubblica francese e la Commissione delle Comunità europee rappresentata dai propri consiglieri giuridici Jean Groux e Jacques Bourgeois assistiti dall'avvocato D. A. O. Edward, Q.C., del foro scozzese.
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di iniziare la fase orale senza procedere ad istruttoria.
SENTENZA › In fatto › II — Riassunto delle osservazioni scritte presentate alla Corte
paragrafo 1
Secondo la Harlequin e la Simons, l'art. 14, n. 2, dell'Accordo conferisce ai soggetti comunitari diritti che i giudici degli Stati membri sono tenuti a tutelare.
paragrafo 2
Il regolamento del Consiglio 19 dicembre 1972, n. 2844 (GU n. L 301, pag. 164) dispone, all'art. 1, che l'Accordo viene concluso, approvato e confermato «a nome della Comunità» e, all'art. 5, che il regolamento «è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri». Di conseguenza, in forza dell'art. 189 del Tratto CEE, l'Accordo ha efficacia diretta negli Stati membri della CEE.
paragrafo 3
Per stabilire se le singole norme di un trattato conferiscano ai singoli diritti che i giudici degli Stati membri devono tutelare, la Corte prende in esame «lo spirito, la struttura e la lettera» del trattato (sentenza 5 febbraio 1976, causa 87/75, Bresciani, Race. pag. 129, vedi pag. 139). La Harlequin e la Simons ritengono desumibile da tale esame che l'art. 14, n. 2, dell'Accordo è effettivamente atto a conferire diritti di tale natura. Il testo dell'art. 14, n. 2, è d'altronde redatto in termini chiari e perentori.
paragrafo 4
Per corroborare la loro tesi, la Harlequin e la Simons si richiamano alla giurisprudenza della Corte, in particolare alle sentenze 5 febbraio.1976 (Bresciani, cit.), 11 ottobre 1979 (causa 225/78, Bouhelier, Race. pag. 3151), 30 novembre 1977 (causa 52/77, Cayrol, Race. pag. 2261) e 15 giugno 1976 (causa 51/75, EMI e/CBS, Race. pag. 811), e all'opinione di taluni autori (March Hunnings, «Enforceability of the EEC-EFTA Free Trade Agreements», (1977) 2 E.L. Rev., pag. 163, cfr. pagg. 180-184; Waelbroeck, «Enforceability of the EEC-EFTA Trade Agreements: A reply», (1978) 3 E.L. Rev., pag. 27, cfr. pagg. 29 e 30).
paragrafo 5
Circa l'art. 14, n. 2, dell'Accordo, la Harlequin e la Simons osservano che esso va interpretato, in analogia all'art. 30 del Trattato CEE, nel senso che esso concerne anche misure, quali i provvedimenti giudiziali di divieto, che determinano restrizioni all'importazione di merci in forza di un diritto di proprietà industriale, compreso il diritto d'autore, nello Stato ove avviene l'importazione (cfr. sentenza 8 giugno 1971, causa 78/70, Deutsche Grammophon c/ Metro, Race. pag. 487). Effettivamente le espressioni «restrizioni quantitative all'importazione» e «misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative», di cui alla norma in esame, sono sostanzialmente identiche a quelle impiegate dall'art. 30 del Trattato CEE; nell'interpretarle si deve quindi attribuire loro la stessa efficacia per i seguenti motivi:
paragrafo 6
a) la struttura dell'Accordo è paragonabile a quella del Trattato CEE per quanto concerne il sistema di norme relative alla libera circolazione delle merci;
b) l'art. 23 dell'Accordo portoghese, simile all'art. 36 del Trattato CEE, si richiama espressamente alla tutela della proprietà industriale. Tale richiamo risulterebbe del tutto inutile se nella sfera d'applicazione dell'art. 14 non rientrassero eventuali divieti giudiziali d'importazione di merci in violazione di tali diritti di proprietà;
c) l'Accordo venne firmato dopo la sentenza della Corte nella summenzionata causa Deutsche Grammophon; se non si fosse inteso ricomprendere, nella sfera d'applicazione dell'art. 14, eventuali provvedimenti giudiziali che vietano l'importazione di merci in violazione di diritti di proprietà industriale e commerciale, sarebbe stato semplice impiegare termini non equivoci nella redazione dell'Accordo;
d) i provvedimenti giudiziali che vietano assolutamente l'importazione di merci in violazione di diritti di proprietà industriale e commerciale costituiscono una restrizione assai rigida degli scambi fra gli Stati membri e sorprenderebbe quindi che i negoziatori dell'Accordo avessero inteso escluderli dal campo d'applicazione di questo;
e) nella citata causa Bresciani la Corte ha interpretato in maniera identica l'espressione «tasse di effetto equivalente» a dazi doganali, impiegata nel testo della Convenzione di Yaoundé II, e quella corrispondente di cui all'art. 13, n. 2, del Trattato CEE.
paragrafo 7
Circa l'art. 23 dell'Accordo, la Harlequin e la Simons osservano che esso deve interpretarsi e produrre effetti alla stregua dell'art. 36 del Trattato CEE. Ciò è desumibile dalla quasi identità dei termini rispettivamente impiegati e dall'analogo contesto in cui tali norme si collocano nei due Trattati.
paragrafo 8
La Harlequin e la Simons sostengono che in ogni caso, sulla base dei fatti di causa, il provvedimento richiesto non è «giustificato» ai sensi dell'art. 23 dell'Accordo portoghese e costituisce un «mezzo di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata al commercio» fra il Portogallo e la CEE.
paragrafo 9
I fatti sui quali la Harlequin e la Simons fondano questa tesi sono i seguenti:
paragrafo 10
a) i dischi in questione sono stati legittimamente prodotti in Portogallo;
b) gli stessi sono stati prodotti e distribuiti in Portogallo da società consociate della Polydor, che operano su licenza parallela della RSO.
paragrafo 11
In conclusione, la Harlequin e la Simons propongono alla Corte le soluzioni seguenti alle questioni pregiudiziali sottoposte:
paragrafo 12
«1. Il fatto di agire, a tutela dei diritti d'autore spettanti nel Regno Unito, contro l'importazione di dischi legittimamente prodotti e venduti in Portogallo da un licenziatario che si avvalga dei correlativi diritti d'autore riconosciuti in tale paese costituisce una misura di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione ai sensi dell'art. 14, n. 2, dell'Accordo.
2. Una tale azione non è giustificata ai sensi dell'art. 23 dell'Accordo suddetto e costituisce un mezzo di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata al commercio fra il Portogallo e la CEE.
3. Gli artt. 14, n. 2, e 23, del suddetto Accordo conferiscono ai singoli diritti che i giudici degli Stati membri sono tenuti a tutelare.
4. Di conseguenza, un operatore che importi nel Regno Unito una partita di tali dischi può richiamarsi al suddetto art. 14, n. 2, per resistere all'azione esperita nei suoi confronti da parte dei titolari di diritti d'autore nel Regno Unito».
paragrafo 13
La Polydor e la RSO, appellate nella causa principale, (in seguito: la Polydor) ritengono che le quattro questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte sollevino di fatto due problemi e possano quindi essere ricondotte alle due seguenti:
paragrafo 14
1. Se il combinato disposto degli artt. 14, n. 2, e 23 dell'Accordo vada interpretato nel senso che la giurisprudenza della Corte relativa all'esaurimento dei diritti di proprietà industriale e intellettuale entro la Comunità vada applicata ugualmente agli scambi fra la Comunità e il Portogallo.
2. Se l'art. 14, n. 2, e l'art. 23 dell'Accordo attribuiscano diritti che possono essere fatti valere dinanzi ai giudici nazionali nell'ambito della Comunità.
paragrafo 15
La Polydor ritiene che entrambe le questioni vadano risolte in senso negativo.
paragrafo 16
Essa sottolinea innanzitutto la differenza fondamentale tra i criteri interpretativi applicabili al Trattato CEE e quelli applicabili all'interpretazione dei trattati internazionali classici.
paragrafo 17
La differenza fondamentale fra il diritto internazionale classico e il diritto comunitario per quanto concerne i canoni interpretativi in materia di efficacia diretta è stata messa in evidenza dalla Corte nella sentenza 5 febbraio 1963 (causa 26/62, Van Gend en Loos, Race. pag. 1). La distinzione fra il diritto internazionale classico e il diritto comunitario è stata ribadita nella sentenza 15 luglio 1964 (causa 6/64, Costa e/ENEL, Race. pag. 1126).
paragrafo 18
I metodi interpretativi propri del diritto internazionale e del diritto comunitario divergono non solo in materia di efficacia diretta ma altresì nella valutazione del contenuto sostanziale di un trattato. Discostandosi dai metodi tradizionali del diritto internazionale, la Corte ha adottato, nell'interpretazione delle disposizioni del Trattato CEE, criteri interpretativi dinamici che sono stati definiti metodo «teleologico».
paragrafo 19
Conseguentemente l'interpretazione da parte della Corte di una data norma nell'ambito del Trattato di Roma, che eventualmente comporti il riconoscimento del carattere direttamente efficace della stessa, non può venire automaticamente trasposta a norme, pur similari sul piano terminologico, figuranti in accordi internazionali conclusi fra la Comunità e paesi terzi. Tale principio è stato affermato dalla Corte nella sentenza 12 dicembre 1972 (cause riunite 21-24/72, International Fruit, Race. pag. 1219) e nella sentenza 11 ottobre 1979 (Bouhelier, cit.).
paragrafo 20
Il raffronto fra l'Accordo e il Trattato CEE evidenzia una differenza fondamentale fra i due Trattati risultandone l'appartenenza dell'Accordo alla categoria degli accordi internazionali classici. Quest'ultimo si limita infatti a imporre obblighi reciproci alle parti contraenti senza comportare alcun trasferimento di poteri sovrani a istituzioni comuni. Di conseguenza l'Accordo va interpretato secondo le regole interpretative del diritto internazionale.
paragrafo 21
Circa l'interpretazione dell'art. 14, n. 2, e dell'art. 23 dell'Accordo, la Polydor sostiene che la giurisprudenza della Corte relativa all'esaurimento di diritti di proprietà industriale e intellettuale nella Comunità non può venir estesa agli scambi fra la Comunità e il Portogallo.
paragrafo 22
La ratio della giurisprudenza della Corte relativa all'esercizio dei diritti di proprietà industriale e intellettuale ai sensi degli artt. 30 e 36 del Trattato CEE consiste nel promuovere l'integrazione dei mercati nazionali in un mercato unico e di impedire la «scompartimentazione» del mercato comune (sentenza 8 giugno 1971 in causa 78/70, Deutsche Grammophon cl Metro Großmärkte, cit.; sentenza 31 ottobre 1974 in causa 15/74, Centrafarm c/Sterling Drug, Race. pag. 1147; sentenza 31 ottobre 1974 in causa 16/74, Centrafarm c/Winthrop, Race, pag. 1183; sentenza 3 luglio 1974 in causa 192/73, Van Zuylen Frères c/Hag, Race. pag. 731; sentenza 20 gennaio 1981 nelle cause riunite 55 e 57/80, Musikvertrieb membran GmbH e K-tel c/GEMA, non ancora pubblicata). Non è possibile trasporre la stessa ratio all'Accordo poiché quest'ultimo mira unicamente a stabilire una zona di libero scambio fra le parti contraenti.
paragrafo 23
A ciò si aggiunga che, nel testo dell'Accordo, nulla autorizza ad interpretare la nozione di «misura di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione» di cui all'art. 14, n. 2, nello stesso senso di cui all'art. 30 del Trattato CEE. Al riguardo esiste una sensibile differenza fra le formulazioni dell'art. 14, n. 2, dell'Accordo e dell'art. 2, n. 1, della Convenzione di Yaounde del 1963 che ha costituito ogetto della sentenza della Corte nella causa Bresciani (già menzionata). Infatti tale ultima norma rinviava espressamente alle disposizioni di cui agli artt. 12, 13, 14 e 17 del Trattato CEE. Tale il motivo per cui la Corte pervenne alla conclusione che l'art. 2, n. 1, della Convenzione di Yaoundé andava interpretato alla stregua dell'art. 13 del Trattato CEE. Per contro nulla del genere è desumibile dalla lettera dell'art. 14, n. 2, dell'Accordo.
paragrafo 24
Inoltre la nozione di «misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione» non compare soltanto nell'art. 30 del Trattato, ma, del pari, nell'art. 10 della Convenzione EFTA e nell'art. XI del GATT. Essa non viene tuttavia interpretata, nell'ambito dell'EFTA come in quello del GATT, nel senso di un accoglimento della teoria dell'esaurimento dei diritti. Non presenta quindi alcun fondamento una lettura dell'art. 14, n. 2, alla luce di tale teoria tanto più che sia la Convenzione EFTA sia l'Accordo perseguono, come fine comune, la creazione di una zona di libero scambio. Appare quindi più verosimile che l'art. 14, n. 2, quanto al significato, sia maggiormente accostabile all'art. 10 della Convenzione EFTA che non all'art. 30 del Trattato di Roma.
paragrafo 25
La Polydor fa rilevare che il preambolo dell'Accordo dichiara, all'ultimo considerando, che «nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso di esimere le Parti contraenti dagli obblighi che loro incombono in virtù di altri accordi internazionali». In considerazione di tali disposizioni, l'art. 14, n. 2, dell'Accordo va interpretato alla luce delle convenzioni internazionali concernenti i diritti d'autore.
paragrafo 26
La Polydor sostiene che il fatto che le parti contraenti non abbiano mai inteso dare all'art. 14, n. 2, e all'art. 23 dell'Accordo lo stesso significato degli artt. 30 e 36 del Trattato di Roma in materia di tutela dei diritti di proprietà industriale e intellettuale, è confermato dal loro successivo comportamento in sede di applicazione dell'Accordo.
paragrafo 27
Né la Comunità e gli Stati membri della stessa da una parte, né il Portogallo e gli Stati membri dell'EFTA dall'altra, hanno adottato provvedimenti per la modifica delle proprie legislazioni in ordine al diritto d'autore e agli altri diritti di proprietà industriale e intellettuale.
paragrafo 28
Per giunta, l'interpretazione delle norme in questione proposta dalle appellanti nella causa principale è stata respinta da alcune supreme corti dei paesi dell'EFTA (Corte suprema della Repubblica d'Austria, 10 luglio 1979, in Rev. Int. Dr. Aut. 1980, n. 104, causa Austro-Mechana cl Gramola Winter e Co.; Tribunale federale svizzero, sentenza 25 gennaio 1979, in CMLR 1980, 3, pag. 664, Sunlight AG c/Bosshard Partners Intertrading, altrimenti nota come causa «Omo»).
paragrafo 29
Per quanto concerne l'efficacia diretta, la Polydor sostiene che gli artt. 14, n. 2, e 23 dell'Accordo non sono atti a creare diritti che possano essere senz'altro invocati dinanzi ai giudici.
paragrafo 30
Innanzitutto dal testo dell'Accordo non si evince in alcun modo l'intenzione delle parti contraenti che l'Accordo stesso possa produrre effetti diretti nei confronti dei singoli. Al contrario, l'impiego del verbo «sopprimere» nell'art. 14, n. 2, implica la necessità di un intervento successivo delle parti contraenti per l'applicazione della norma. Di conseguenza esiste una sensibile differenza di formulazione rispetto all'art. 30 del Trattato CEE in forza del quale «sono vietate» le restrizioni quantitative e le misure di effetto equivalente (sentenza 22 marzo 1977, Ianelli e Volpi ci Meroni, Race, pag. 557, in particolare pag. 575).
paragrafo 31
Nel contesto istituzionale dell'Accordo poi, le disposizioni concernenti la soppressione delle «misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione» (art. 14, n. 2) e delle «restrizioni dissimulate al commercio» (art. 23) non possono venire automaticamente applicate dai giudici delle parti contraenti.
paragrafo 32
In mancanza di istituzioni comuni incaricate di assicurare una interpretazione uniforme, vincolante per tutte le parti, tali nozioni presentano un carattere troppo generico per essere invocate dinanzi ai giudici nazionali delle parti contraenti.
paragrafo 33
La Polydor ritiene che la tesi secondo cui l'art. 14, n. 2, e l'art. 23 dell'Accordo non sono invocabili dinanzi ai giudici nazionali sia conforme alla giurisprudenza della Corte relativa all'efficacia diretta di accordi internazionali (sentenza 12 dicembre 1972, causa International Fruit, cit.; sentenza 24 ottobre 1973, causa 9/73, Schlüter, Race. pag. 1135; sentenza 5 febbraio 1976, Bresciani, cit.).
paragrafo 34
A ciò si aggiunge che norme equiparabili all'art. 14, n. 2, e all'art. 23 dell'Accordo sono state considerate prive di efficacia diretta dal tribunale federale svizzero (sentenza 25 gennaio 1977, Sunlight, cit.).
paragrafo 35
Infine, il fatto che l'Accordo sia stato concluso a nome della Comunità sotto forma di un «regolamento» non vale a stabilire che l'art. 14, n. 2, sia invocabile innanzi ai giudici nazionali.
paragrafo 36
Per quanto il Trattato non contempli una particolare procedura in materia, dall'esame della prassi seguita dalla Comunità appare che gli accordi internazionali stipulati dalla Comunità costituiscono oggetto, prima della loro entrata in vigore, di un atto del Consiglio che «reca conclusione» degli accordi stessi. L'atto a cui è allegato il testo dell'accordo è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. L'atto che reca conclusione dell'accordo può consistere sia in un «regolamento» che in una «decisione».
paragrafo 37
Tale atto, in qualunque forma emanato, non riguarda in alcun modo il problema dell'efficacia diretta dell'accordo. La sua funzione essenziale consiste, innanzitutto, nell'approvazione dell'accordo a nome della Comunità. Un'ulteriore funzione collegata dell'atto in questione consiste nell'autorizzare il presidente del Consiglio a notificare alle altre parti contraenti l'avvenuto espletamento da parte della Comunità del procedimento per l'entrata in vigore dell'accordo ovvero, per gli accordi in forma semplificata, nell'autorizzare il presidente a designare una persona per la loro sottoscrizione. Parimenti, in certi casi, l'atto recante conclusione dell'accordo contempla l'adozione di provvedimenti per l'attuazione dell'accordo stesso.
paragrafo 38
L'atteggiamento tenuto dalla Corte in cause precedenti riguardanti il problema in esame rende anch'esso evidente che la forma dell'atto che reca conclusione di un accordo internazionale a nome della Comunità, sia esso un regolamento o una decisione, non vale a dirimere la questione dell'efficacia diretta. In nessuna di tali cause la Corte ha preso in considerazione la forma dell'atto recante conclusione dell'accordo. Ogni volta la Corte ha limitato la propria indagine «allo spirito, alla struttura e alla lettera» dell'accordo preso in esame (sentenza 12 dicembre 1972, International Fruit, cit.; sentenza 24 ottobre 1973, Schlüter, cit.; sentenza 5 febbraio 1976, Bresciani, cit.).
paragrafo 39
La Polydor osserva che l'estensione della teoria comunitaria dell'«esaurimento» all'ambito degli accordi di libero scambio comporterebbe l'attribuzione, ai produttori dei paesi terzi, di un vantaggio unilaterale a scapito dell'industria comunitaria. Infatti i titolari di brevetti, diritti d'autore e altri diritti di proprietà industriale e intellettuale all'interno della Comunità vedrebbero venir meno la possibilità di far valere i loro diritti per opporsi a importazioni provenienti da paesi dell'EFTA senza poter beneficiare dello stesso trattamento in tali Stati.
paragrafo 40
In conclusione, la Polydor ritiene che le questioni pregiudiziali sottoposte vadano così risolte:
paragrafo 41
«1. Alla prima questione va data soluzione negativa. Il fatto che la società A agisca, a tutela dei suoi diritti d'autore nel Regno Unito, contro l'importazione di dischi fonografici legittimamente prodotti e venduti nella Repubblica portoghese da licenziatari in forza dei correlativi diritti d'autore riconosciuti in tale paese non costituisce misura di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione ai sensi dell'art. 14, n. 2, dell'Accordo.
2. Data tale soluzione, la secondo questione, che si porrebbe solo nel caso di soluzione affermativa della prima, risulta priva d'oggetto.
3. La terza e la quarta questione vanno risolte negativamente. L'art. 14, n. 2, dell'Accordo in questione non crea in capo ai singoli amministrati diritti che essi possano far valere diretta-mente innanzi ai giudici nazionali all'interno della Comunità».
paragrafo 42
Il Governo del Regno Unito, il Governo della Repubblica federale di Germania, il Governo del Regno di Danimarca, il Governo della Repubblica francese nonché il Governo del Regno dei Paesi Bassi sostengono che l'art. 14, n. 2, e l'art. 23 dell'Accordo non vanno interpretati nel senso che:
paragrafo 43
1. essi ostano a che il titolare di un diritto d'autore tutelato nel Regno Unito o un suo licenziatario possano avvalersi dei propri diritti per opporsi all'importazione di dischi legittima-mente prodotti e venduti in Portogallo da un licenziatario in forza del diritto vigente in tale paese;
2. essi creano diritti che gli amministrati possono invocare innanzi ai giudici nazionali all'interno della Comunità.
paragrafo 44
Le loro osservazioni coincidono con le argomentazioni della Polydor.
paragrafo 45
Viene da parte loro messo in rilievo che la violazione di una disposizione dell'Accordo, alla luce della struttura di questo e delle intenzioni delle parti contraenti, deve dar luogo a consultazioni fra le parti (la Comunità e il Portogallo) ovvero, se del caso, all'applicazione di misure di salvaguardia da parte di una di esse. Tale intendimento risulta fra l'altro evidente dal combinato disposto degli artt. 26, n. 1, e 30, n. 3, lett. a), dell'Accordo. Date tali premesse, il riconoscimento dell'efficacia diretta a disposizioni siffatte urterebbe contro la struttura generale dell'Accordo.
paragrafo 46
Al riguardo, il Governo del Regno Unito aggiunge che il divieto di misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative non compare soltanto nei sette accordi di libero scambio conclusi con i paesi membri dell'EFTA, ma altresì, praticamente negli stessi termini, in tutti gli accordi conclusi dalla Comunità con i paesi mediterranei (ad esempio gli accordi Maghreb e Mashrag, gli accordi commerciali con Cipro, Israele, Malta e la Spagna, così come quelli con la Turchia e la Iugoslavia). Un testo identico figura persino nell'Accordo generale (GATT, artt. XI e XX).
paragrafo 47
La Commissione osserva che i termini dell'Accordo e del Trattato CEE in discussione, siano essi identici o no, differiscono quanto allo spirito e alla funzione. Ne consegue che dalla semplice identità di formulazione non si possono ricavare conclusioni decisive circa la natura o il tenore degli obblighi assunti né circa la portata e gli effetti giuridici delle disposizioni in questione.
paragrafo 48
In ordine all'efficacia diretta dell'art. 14, n. 2, e dell'art. 23 dell'Accordo, la Commissione rileva che quando il divieto di misure di effetto equivalente viene invocato in materia di restrizioni connesse con la protezione della proprietà industriale e commerciale, non è agevole scindere la portata e l'efficacia del divieto dalla portata e dall'efficacia delle deroghe.
paragrafo 49
Al riguardo appare significativo il fatto che la giurisprudenza della Corte relativa al commercio intracomunitário colleghi inscindibilmente tra loro gli artt. 30 e 36 del Trattato CEE e che la Corte nel risolvere le questioni di interpretazione sottopostele in materia consideri le due norme come un «insieme».
paragrafo 50
Per stabilire in quale misura una restrizione fondata sulla protezione della proprietà industriale e commerciale sia giustificata alla luce dell'imperativo della libera circolazione dei beni, si devono soppesare due interessi contrapposti. La valutazione degli interessi in gioco nell'ambito degli accordi conclusi dalla Comunità è inscindibilmente connessa alle finalità cui tendono questi ultimi.
paragrafo 51
Le finalità perseguite dall'Accordo, vale a dire «l'eliminazione graduale degli ostacoli alla parte essenziale dei loro scambi» e «lo sviluppo armonioso del loro commercio», sono al tempo stesso meno ambiziose e meno precise di quelle del Trattato CEE. Esse comportano la necessità di una valutzaione nella quale le considerazioni di opportunità rivestono un ruolo decisivo.
paragrafo 52
Di conseguenza la Commissione avanza dei dubbi circa l'efficacia diretta dell'art. 14, n. 2, in particolare per quanto concerne le misure che, nel commercio intracomunitario, possono essere qualificate come «indistintamente» applicabili. Essa ritiene che il combinato disposto dell'art. 14, n. 2, e dell'art. 23 dell'Accordo non abbia efficacia diretta in ordine alle misure concernenti la tutela della proprietà industriale e commerciale.
paragrafo 53
Circa l'interpretazione degli artt. 14, n. 2, e 23 dell'Accordo, la Commissione rileva che la giurisprudenza della Corte relativa all'intepretazione degli artt. 30 e 36 del Trattato CEE non si presta ad una trasposizione automatica alle norme in esame. La motivazione su cui si fondano tali pronunce della Corte poggia sulla premessa essenziale che il Trattato CEE ha istituito, ed era finalizzato ad istituire, un mercato comune ovvero unico. Non solo, ma il mercato comune istituito dal Trattato CEE è caratterizzato dal fatto che il Trattato pone in essere altresì la struttura ed il meccanismo istituzionali che consentono, alla Comunità in quanto tale, di eliminare le disparità fra le legislazioni nazionali o di neutralizzare le divergenze rilevate fra le politiche nazionali.
paragrafo 54
La Commissione dubita che un obbligo di sopprimere le «misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione» possa interpretarsi, nel diritto inernazionale, come un divieto nei confronti dei titolari di diritti d'autore e dei rispettivi licenziatari all'interno della Comunità di avvalersi dei propri. diritti per impedire l'importazione di merci prodotte in Portogallo con regolare licenza.
paragrafo 55
Il sistema di tutela di un tale diritto sul piano internazionale è funzione della tutela accordata dalla legislazione interna di Stati sovrani. La limitazione dei diritti al territorio (ovvero ai soggetti) dello Stato che accorda tale tutela costituisce parte integrante del sistema di tutela internazionale vigente. Quest'ultimo, inoltre, dà luogo alla legittima aspettativa, da parte dei titolari di un diritto patrimoniale quale il diritto d'autore, a vedersi riconosciuti dei diritti.
paragrafo 56
In un contesto siffatto, è del tutto improbabile che il diritto internazionale consenta di interpretare, in maniera esclusivamente implicita, un accordo bilaterale di libero scambio sì da limitare l'esercizio di tali diritti quando invece questo è universalmente riconosciuto come legittimo e conforme all'aspettativa dei rispettivi titolari.
paragrafo 57
Inoltre, poiché anche il sistema di tutela internazionale del diritto d'autore si basa su convenzioni internazionali che comportano lunghi e complessi negoziati, è improbabile che il diritto internazionale ammetta una deroga implicita ai principi fissati da tali convenzioni.
paragrafo 58
In conclusione, la Commissione è orientata a ritenere che l'obbligo assunto dalla Comunità in forza degli artt. 14 e 23 dell'Accordo summenzionato non imponga l'esistenza, nell'ordinamento degli Stati membri, del divieto nei confronti dei titolari di diritti d'autore e dei rispettivi licenziatari, residenti all'interno della Comunità, di far valere i propri diritti al fine di opporsi all'importazione, nella Comunità, di merci prodotte con regolare licenza in Portogallo.
SENTENZA › In fatto › III — La fase orale del procedimento
paragrafo 1
All'udienza del 13 ottobre 1981, la Polydor, rappresentata dall'avvocato R. A. Morritt Q.C., del Lincoln's Inn, assistito dagli avvocati Ivo Van Bael e Jean-François Bellis, del foro di Bruxelles, la Harlequin e la Simons, rappresentate dall'avvocato A. Wilson, del foro inglese, il Governo del Regno Unito, rappresentato dalla sig.ra G. Dagtoglou, in qualità di agente, assistita dall'avvocato Robin Jacob Q.C., del Gray's Inn, il Governo della Repubblica federale di Germania, rappresentato dal sig. M. Seidl, in qualità di agente, il Governo della Repubblica francese, rappresentato dal sig. G. Guillaume, in qualità di agente, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. C.-D. Ehlermann, direttore generale del Servizio giuridico, e dal sig. J. Bourgeois, consigliere giuridico della Commissione, in qualità di agenti, assistiti dall'avvocato D.A.O. Edward Q.C., del foro scozzese, hanno svolto le loro osservazioni orali.
paragrafo 2
Nel corso dell'udienza, la Commissione ha precisato il proprio punto di vista come segue.
paragrafo 3
Secondo la sentenza 12 dicembre 1972 (cause riunite 21-24/72, International Fruit Company NV e altri e/Produktschap voor Groenten en Fruit, Race. pag. 1219) un privato può impugnare un atto comunitario facendo valere una dispositzione di diritto internazionale se, innanzitutto, la disposizione sia vincolante per la Comunità, e, in secondo luogo, in quanto la stessa abbia efficacia diretta. Stando così le cose, il problema dell'efficacia diretta è di fondamentale importanza per la posizione della Comunità nei suoi rapporti internazionali, per la sua autonomia, la sua identità e le possibilità di tutelare i propri interessi e quelli degli Stati membri per conto dei quali essa ha assunto delle responsabilità. Da un altro punto di vista, il problema dell'efficacia diretta solleva quello della corretta ripartizione dei poteri e delle competenze, nell'ambito dell'ordinamento comunitario, fra il legislatore e l'esecutivo da una parte e il giudice dall'altra.
paragrafo 4
La Commissione ritiene che la nozione di efficacia diretta elaborata in diritto comunitario non debba trasporsi tale e quale ai rapporti internazionali della Comunità, e ciò per due motivi. Il primo si basa sulla diversità di natura e di scopi degli accordi internazionali. Il secondo consiste nella necessità di contemperare, nell'ambito degli accordi di libero scambio, i vantaggi e gli svantaggi che possono esistere per i contraenti di un accordo internazionale.
paragrafo 5
Circa la diversità di natura e di scopi degli accordi internazionali, la Commissione evidenzia che tali accordi non contemplano.né un'armonizzazione delle disposizioni legislative né una politica comune. Essi non stabiliscono neppure norme per la soluzione in sede giurisdizionale delle controversie, in base alle quali le disposizioni dei trattati stessi vengano interpretate in maniera vincolante per i contraenti.
paragrafo 6
Per quanto riguarda la necessità di contemperare i vantaggi e gli svantaggi delle parti di un accordo, tale contemperamento si prospetterebbe in maniera sostanzialmente diversa se i privati potessero invocare un accordo internazionale nell'ambito della Comunità senza poter fare altrettanto presso gli altri Stati contraenti. Infatti, potrebbe giungersi ad uno stadio in cui gli Stati terzi godrebbero di tutti i diritti derivanti dall'adesione pur senza dover subire gli obblighi correlativi. Ciò potrebbe accadere in particolare per quanto concerne gli accordi fra la Comunità ed i paesi già membri dell'EFTA.
paragrafo 7
Nel caso di un accordo bilaterale, quale quello in causa, la Corte è tenuta a riconoscere l'efficacia diretta solo in quanto le disposizioni siano redatte in forma inequivocabile per tutti i contraenti ovvero in quanto le norme che offrono un certo margine di interpretazione siano state chiarite fra le parti.
paragrafo 8
Al riguardo, la Commissione ricorda che la Corte ha riconosciuto l'efficacia diretta delle disposizioni in materia di aiuti concessi dagli Stati, soltanto in quanto si sia fatta applicazione dell'art. 92 del Trattato CEE a norma dell'art. 93, n. 2. D'altronde, nella sentenza in causa Defrenne n. 2 (8 aprile 1976, causa 43/75, G. Defrenne c/Sabena, Race. pag. 455), la Corte ha ritenuto doversi operare una distinzione, al fine di accertare l'efficacia diretta fra il «nucleo centrale» dell'art. 119, dotato di efficacia diretta, e quella che si può definire la zona grigia periferica ove è necessaria una previa azione legislativa.
paragrafo 9
Basandosi su tale distinzione, la Commissione giunge alla conclusione che, innanzitutto, è privo di efficacia diretta l'art. 14 dell'Accordo CEE-Portogallo, salvo forse il «nucleo centrale», e che, in secondo luogo, lo è sicuramente il combinato disposto degli artt. 14 e 23. Infatti, un'interpretazione di tali norme riguardante l'esercizio dei diritti di proprietà industriale e commerciale, anche se fosse ammissibile, non avrebbe sicuramente attinenza col «nucleo centrale» dell'art. 14. È d'altronde preferibile lasciare alle parti contraenti, nell'ambito dei loro contatti regolari, la possibilità di tale evoluzione interpretativa, anziché imporre giudizialmente l'interpretazione stessa a una sola delle parti, appunto la Comunità.
paragrafo 10
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 1° dicembre 1981.
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con ordinanza 15 maggio 1980, pervenuta alla Corte l'8 dicembre successivo, la Court of Appeal d'Inghilterra e del Galles ha sollevato, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CEE, quattro questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione degli artt. 14, n. 2, e 23, dell'Accordo fra la Comunità economica europea e la Repubblica portoghese, sottoscritto a Bruxelles il 22 luglio 1972, concluso e approvato, a nome della Comunità, col regolamento del Consiglio 19 dicembre 1972, n. 2844 (GU n. L 301, pag. 165).
punto 2
La causa principale verte su un'azione per violazione di diritti d'autore esperita contro due ditte britanniche, la Harlequin e la Simons, specializzate nel-I'importazione e nella vendita di dischi fonografici, che avevano importato dal Portogallo e messo in vendita nel Regno Unito dischi di musica leggera del complesso «The Bee Gees» senza avere ottenuto l'autorizzazione del titolare dei diritti d'autore o del suo licenziatario esclusivo nel Regno Unito.
punto 3
La titolare dei diritti d'autore sulle registrazioni di cui trattasi, la RSO, aveva concesso ad una delle sue affiliate, la Polydor, una licenza esclusiva per la produzione e la distribuzione nel territorio britannico dei dischi e delle cassette riproducenti tali registrazioni. Dischi e cassette contenenti le stesse registrazioni venivano prodotti e messi in vendita in Portogallo da due società di diritto portoghese che erano le licenziatane della RSO in Portogallo. La Simons acquistava una partita di dischi contenenti tali registrazioni in Portogallo per importarli in Gran Bretagna e smerciarli; la Harlequin acquistava da quest'ultima una parte dei dischi suddetti per la vendita al dettaglio.
punto 4
La Court of Appeal ha accertato che, a norma del diritto inglese, la Harlequin e la Simons avevano in tal modo violato l'art. 16, n. 2, del Copyright Act del 1956 (legge sui diritti d'autore). Tale norma stabilisce che viola i diritti d'autore chi, senza autorizzazione da parte del titolare di questi, importa nel Regno Unito un prodotto sapendo che la fabbricazione dello stesso configura una violazione dei suddetti diritti d'autore ovvero ne avrebbe costituito violazione se il prodotto fosse stato fabbricato nel paese importatore.
punto 5
La Harlequin e la Simons hanno tuttavia sostenuto che il titolare di un diritto d'autore non può farlo valere per impedire l'importazione di un prodotto in uno Stato membro della Comunità qualora tale prodotto sia stato legittimamente messo in circolazione in Portogallo da lui direttamente o col suo consenso. A questo proposito, esse si sono richiamate agli artt. 14, n. 2, e 23 dell'Accordo del 1972 fra la CEE e il Portogallo (in seguito: l'Accordo), che, a loro avviso, si basano sugli stessi principi degli artt. 30 e 36 del Trattato CEE e vanno conseguentemente interpretati in maniera analoga.
punto 6
Al fine di poter valutare tale mezzo difensivo, la Court of Appeal ha sollevato le seguenti questioni pregiudiziali:
«1. Se il fatto che la società A agisca, a tutela dei diritti d'autore ad essa spettanti nel Regno Unito, contro l'importazione di dischi legittimamente registrati e venduti in Portogallo da lincenziatari valendosi dei diritti d'autore corrispondenti in quel paese costituisca una misura d'effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione ai sensi dell'art. 14, n. 2, dell'Accordo fra la Comunità economica europea e la Repubblica portoghese del 22 luglio 1972.
2. Nel caso di soluzione della prima questione in senso affermativo,
a) se un'azione quale quella esperita dalla società A sia giustificata, ai sensi di quanto disposto dall'art. 23 dell'Accordo del 22 luglio 1972, dalla tutela dei surricordati diritti d'autore nel Regno Unito;
b) se un'azione quale quella esperita dalla società A costituisca un mezzo di discriminazione arbitraria ovvero una restrizione dissimulata del commercio fra la Repubblica portoghese e la Comunità economica europea.
3. Se l'art. 14, n. 2, dell'Accordo del 22 luglio 1972, summenzionato, conferisca ai privati diritti direttamente azionabili, nell'ambito della Comunità economica europea, soprattutto alla luce del regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1972, recante applicazione dell'Accordo medesimo.
4. Se l'importatore nel Regno Unito dei dischi, di cui sub 1), possa paralizzare l'azione esperita contro di lui dalla società A a tutela dei diritti d'autore di cui trattasi valendosi dell'art. 14, n. 2, dell'Accordo del 22 luglio 1972».
punto 7
Secondo la costante giurisprudenza della Corte, l'esercizio, da parte del suo titolare, di un diritto di proprietà industriale e commerciale — compreso lo sfruttamento commerciale di un diritto d'autore — al fine di impedire l'importazione in uno Stato membro di un prodotto proveniente da un altro Stato membro in cui sia stato legittimamente messo in circolazione dallo stesso titolare o col suo consenso, costituisce una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa, ai sensi dell'art. 30 del Trattato, non giustificata dalla tutela della proprietà industriale e commerciale ai sensi dell'art. 36 del Trattato.
punto 8
Le due prime questioni, che è opportuno esaminare congiuntamente, mirano in sostanza a stabilire se debba darsi la stessa interpretazione agli artt. 14, n. 2, e 23 dell'Accordo. Per risolverle, è necessario analizzare tali norme alla luce sia dell'oggetto e dello scopo, sia del contesto dell'Accordo.
punto 9
L'Accordo ha l'effetto, a norma dell'art. 228 del Trattato, di vincolare ugualmente la Comunità e gli Stati membri. Le disposizioni dell'Accordo che qui interessano recitano:
Art. 14, n. 2:. «Le restrizioni quantitative all'importazione sono soppresse il 1° gennaio 1973 e le misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione, entro il 1° gennaio 1975».
Art. 23: «L'accordo lascia impregiudicati i divieti o le restrizioni all'importazione... giustificati da motivi di... tutela della proprietà industriale e commerciale... Tuttavia tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra le parti contraenti».
punto 10
L'Accordo, ai sensi del suo preambolo, ha lo scopo di consolidare e di estendere le relazioni economiche esistenti fra la Comunità e il Portogallo e di assicurare, nel rispetto di condizioni eque di concorrenza, lo sviluppo armonioso del loro commercio allo scopo di contribuire all'opera della costruzione europea. A tal fine, le parti contraenti hanno deciso di eliminare gradualmente gli ostacoli alla parte essenziale dei loro scambi, in conformità alle norme dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) in materia di istituzione di zone di libero scambio.
punto 11
A norma dell'art. XXIV, n. 8, del suddetto Accordo generale, per zona di libero scambio si intende «un gruppo di due o più territori doganali fra i quali i dazi doganali e le altre normative commerciali restrittive... sono eliminati per la parte essenziale degli scambi commerciali attinenti ai prodotti originari dei territori costituenti la zona di libero scambio».
punto 12
Per il raggiungimento dello scopo in prcedenza richiamato, l'Accordo mira alla liberalizzazione degli scambi di merci fra la Comunità e il Portogallo. Ai sensi dell'art. 2, l'Accordo si applica, fatti salvi i regimi particolari stabiliti per talune merci, ai prodotti originari della Comunità e del Portogallo e compresi nei capitoli 25-99 della Nomenclatura di Bruxelles.
punto 13
Entro tale ambito, gli artt. 3-7 dell'Accordo dispongono la soppressione dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente negli scambi fra la Comunità e il Portogallo. Lo stesso principio viene applicato alle restrizioni quantitative e alle misure di effetto equivalente dall'art. 14. Tali disposizioni vengono integrate dal divieto, sancito dall'art. 21, di misure e pratiche fiscali a carattere discriminatorio e dalla soppressione, contemplata dall'art. 22, di qualsiasi restrizione afferente i pagamenti relativi agli scambi di merci. Inoltre, l'Accordo contiene negli artt. 26 e 28 talune disposizioni riguardanti la concorrenza, gli aiuti pubblici e le pratiche di dumping. In forza dell'art. 32 è istituito un Comitato misto incaricato di gestire l'Accordo e di curarne la corretta esecuzione.
punto 14
Le disposizioni dell'Accordo relative alla soppressione delle restrizioni agli scambi fra la Comunità e il Portogallo sono redatte, per molti aspetti, in termini simili a quelli delle norme del Trattato CEE concernenti l'abolizione delle restrizioni al commercio intracomunitario. La Harlequin e la Simons hanno in particolare evidenziato le analogie testuali fra gli artt. 14, n. 2, e 23 dell'Accordo e gli artt. 30 e 36 del Trattato CEE.
punto 15
Tuttavia, tale analogia testuale non è un motivo sufficiente per trasporre al sistema dell'Accordo la giurisprudenza richiamata in precedenza, che determina, nell'ambito della Comunità, il rapporto fra la tutela dei diritti di proprietà industriale e commerciale e le norme in materia di libera cirolazione delle merci.
punto 16
La portata di tale giurisprudenza va infatti valutata alla luce dei fini e delle azioni della Comunità quali enunciati agli artt. 2 e 3 del Trattato CEE. Come la Corte ha avuto modo di evidenziare in vari contesti, il Trattato mira, attraverso l'instaurazione di un mercato comune e il ravvicinamento graduale delle politiche economiche degli Stati membri, alla fusione dei mercati nazionali in un mercato unico avente le caratteristiche di un mercato interno.
punto 17
Proprio tenendo presenti tali finalità, la Corte, in particolare nella sentenza 22 giugno 1976 (causa 119/75, Terrapin, Racc. pag. 1039), ha interpretato gli artt. 30 e 36 del Trattato nel senso che la protezione territoriale derivante dalle leggi nazionali in materia di proprietà industriale e commerciale non può avere l'effetto di sancire l'isolamento dei mercati nazionali e di determinare un'artificiosa scompartimentazione degli stessi e che, quindi, il titolare di un diritto di proprietà industriale o commerciale tutelato dalle norme di uno Stato membro non può invocare tali norme per opporsi all'importazione di un prodotto da lui stesso o col suo consenso messo legittimamente in commercio in un altro Stato membro.
punto 18
Le considerazioni che hanno condotto a tale interpretazione degli artt. 30 e 36 del Trattato non trovano riscontro nell'ambito dei rapporti fra la Comunità e il Portogallo quali definiti dall'Accordo. Esaminando quest'ultimo si può infatti rilevare che le sue norme, pur disponendo la soppressione incondizionata di talune restrizioni agli scambi fra la Comunità e il Portogallo, come le restrizioni quantitative e le misure di effetto equivalente, non perseguono lo stesso scopo del Trattato CEE, in quanto quest'ultimo mira, come si è detto, alla creazione di un mercato unico che presenti caratteristiche il più possibile affini a quelle di un mercato interno.
punto 19
Ne consegue che, nel contesto dell'Accordo, eventuali restrizioni agli scambi di merci possono considerarsi legittimate da motivi di tutela della proprietà industriale e commerciale, in una situazione in cui sarebbero ingiustificabili all'interno delle Comunità.
punto 20
Nella fattispecie, tale distinzione s'impone a maggior ragione in quanto gli strumenti di cui la Comunità dispone per conseguire, all'interno del mercato comune, l'uniforme applicazione del diritto comunitario e la graduale abolizione delle disparità legislative non hanno equivalenti nell'ambito dei rapporti fra la Comunità e il Portogallo.
punto 21
Da quanto precede risulta che un divieto di importazione nella Comunità di un prodotto originario del Portogallo, fondato sulla tutela del diritto d'autore, è giustificato, nel contesto del regime di libero scambio instaurato dall'Accordo, in forza della prima frase dell'art. 23. Da quanto accertato dal giudice nazionale non emerge alcun elemento che consenta di qualificare l'esercizio del diritto d'autore, in un caso come quello di specie, mezzo di discriminazione arbitraria o di restrizione dissimulata al commercio ai sensi della seconda frase dello stesso articolo.
punto 22
Per tutti questi motivi le due prime questioni vanno così risolte: l'esercizio dei diritti d'autore tutelati dalla legge di uno Stato membro, da parte del titolare o dei suoi aventi causa, per opporsi all'importazione e alla messa in commercio di dischi fonografici legittimamente fabbricati e messi in circolazione nella Repubblica portoghese da licenziatari del titolare, è giustificato da motivi inerenti alla tutela della proprietà industriale e commerciale ai sensi dell'art. 23 dell'Accordo e pertanto non costituisce una restrizione agli scambi fra la Comunità e il Portogallo vietata dall'art. 14, n. 2, dello stesso Accordo. Tale esercizio non costituisce un mezzo di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata al commercio fra la Comunità e il Portogallo.
punto 23
Alla luce delle soluzioni date alle prime due, non è necessario pronunziarsi sulla terza e sulla quarta questione.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
punto 24
Le spese sostenute dal Governo del Regno Unito, dal Governo della Repubblica federale di Germania, dal Governo del Regno di Danimarca, dal Governo della Repubblica francese, dal Governo del Regno dei Paesi Bassi nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE,
pronunziandosi sulle questioni sottopostele dalla Court of Appeal, con ordinanza 15 maggio 1980, dichiara:
L'esercizio dei diritti d'autore tutelati dalla legge di uno Stato membro, da parte del titolare o dei suoi aventi causa, per opporsi all'importazione e alla messa in commercio di dischi fonografici legittimamente fabbricati e messi in circolazione nella Repubblica portoghese da licenziatari del titolare, è giustificato da motivi inerenti alla tutela della proprietà industriale e commerciale ai sensi dell'art. 23 dell'Accordo 22 luglio 1972 tra la Comunità economica europea e la Repubblica portoghese (GU n. L 301, pag. 165) e pertanto non costituisce una restrizione agli scambi vietata dall'art. 14, n. 2, dello stesso Accordo. Tale esercizio non costituisce un mezzo di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata al commercio tra la Comunità e il Portogallo ai sensi del suddetto art. 23.
Firme
Mertens de Wilmars
Bosco
Touffait
Due
Pescatore
Mackenzie Stuart
O'Keeffe
Koopmans
Everling
Chloros
Grévisse
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 9 febbraio 1982.
Il cancelliere
A. Van Houtte
Il presidente
J. Mertens de Wilmars