Codice di Procedura Penale
Testo in vigore al
Art. 64 Motivi di ricusazione
1. Il giudice puo' essere ricusato:
1° se ha interesse personale nel procedimento o se l'imputato, il responsabile civile, la persona civilmente obbligata per l'ammenda o la parte civile e' debitore o creditore di lui, della moglie o dei figli;
2° se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dell'esercizio delle funzioni giudiziarie;
3° se vi e' inimicizia grave tra lui o alcuno dei suoi prossimi congiunti e l'imputato, il responsabile civile, la persona civilmente obbligata per l'ammenda o la parte civile;
4° se alcuno dei prossimi congiunti di lui o della moglie e' offeso dal reato, imputato, ovvero responsabile civile od obbligato civilmente per l'ammenda;
5° se il difensore, procuratore o curatore di una delle parti private e' prossimo congiunto di lui o della moglie;
6° se si trova in una delle condizioni prevedute dagli articoli 61 e 62.
2. Le cause di ricusazione indicate nei numeri 4° e 5° sussistono anche dopo la morte della moglie se vi e' prole superstite o si tratta di persona che, vivente la moglie, era affine in primo o secondo grado.
Art. 65 Dichiarazione di ricusazione
1. La ricusazione puo' essere proposta dal pubblico ministero, dall'imputato, dalla persona civilmente obbligata per l'ammenda, dal responsabile civile o dalla parte civile.
2. La dichiarazione di ricusazione deve enunciarne i motivi e indicarne le prove. La dichiarazione quando non sia fatta personalmente dall'interessato puo' essere proposta per mezzo del difensore o di un procuratore speciale. Nell'atto di procura devono essere indicati a pena d'inammissibilita' i motivi della ricusazione.
Art. 66 Termine e forma per la dichiarazione di ricusazione
1. La dichiarazione di ricusazione puo' proporsi durante l'istruzione prima della chiusura della medesima; nel giudizio prima che siano compiute le formalita' di apertura del dibattimento; nei procedimenti in camera di consiglio prima del giorno fissato per la deliberazione.
2. La dichiarazione e' fatta con atto sottoscritto dal dichiarante, ed e' presentata assieme ai documenti che vi si riferiscono al cancelliere del giudice che compie l'istruzione o che deve procedere al dibattimento o che deve deliberare in camera di consiglio.
3. Le disposizioni di questo articolo devono osservarsi a pena d'inammissibilita'.
Art. 67 Concorso di astensione e di ricusazione
1. Quando il giudice anche dopo che fu proposta la ricusazione ha fatto la dichiarazione preveduta dall'articolo 63, la ricusazione fondata sugli stessi motivi si considera come non proposta, e il presidente competente decide sulla dichiarazione d'astensione. Se la ricusazione e' fondata su motivi diversi, la corte o il tribunale decide sulla ricusazione, quando l'astensione non e' stata ammessa.
Art. 68 Competenza a decidere sulla ricusazione
1. Sulla ricusazione del pretore decide il tribunale; su quella dei giudici di un tribunale o di una corte di assise decide la corte di appello; su quella dei giudici di una corte di appello o della corte di assise di appello decide la corte di cassazione.
2. Sulla ricusazione di un giudice della corte di cassazione decide una sezione della corte stessa diversa da quella alla quale il giudice ricusato appartiene; rispetto ai componenti di questo collegio non e' ammessa ricusazione.
Art. 69 Provvedimenti sulla dichiarazione di ricusazione
1. La corte o il tribunale, se riconosce ammissibile la dichiarazione di ricusazione, ordina che ne sia avvertito il giudice ricusato, il quale puo' entro tre giorni dall'avviso esaminare gli atti e i documenti nella cancelleria e presentare per iscritto le sue deduzioni.
2. Il giudice ricusato, avuta notizia della presentazione della dichiarazione, puo' compiere soltanto atti urgenti d'istruzione.
3. La corte o il tribunale ha facolta' di ordinare la prova su motivi della ricasazione anche per mezzo di testimoni, delegando uno dei propri componenti.
4. La corte o il tribunale pronuncia sulla dichiarazione in camera di consiglio con ordinanza. Salvo il disposto dell'art. 552, contro l'ordinanza che dichiara inammissibile la dichiarazione di ricusazione o che decide su questa possono proporre ricorso per cassazione il pubblico ministero, il giudice ricusato e la parte privata che ha fatto la dichiarazione.
Art. 70 Provvedimenti nel caso d'accoglimento dell'astensione o della ricusazione
1. Se l'astensione o la ricusazione del magistrato e' accolta, questi non puo' piu' compiere alcun atto del procedimento, a pena di nullita'.
2. L'ordinanza determina se ed in quale parte gli atti compiuti precedentemente dal magistrato astenutosi o ricusato o con il concorso di lui, conservano validita'.
3. Se per effetto d'astensione o di ricusazione deve essere sostituito un giudice istruttore o un pretore, il presidente della corte o del tribunale designa a surrogarlo rispettivamente un altro giudice della stessa corte o dello stesso tribunale o il vice-pretore o un pretore fra i piu' vicini.
4. Qualora per astensione o per ricusazione manchi in un collegio il numero legale, il presidente della corte o del tribunale rimette il procedimento ad un'altra sezione della stessa corte o dello stesso tribunale o ad una corte limitrofa ovvero ad un tribunale limitrofo dello stesso distretto.
Art. 71 Sanzioni nel caso d'inammissibilita' o di rigetto della domanda di ricusazione
1. Con l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la dichiarazione di ricusazione la parte privata che l'ha proposta e' condannata al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma da lire duemila a diecimila, senza pregiudizio di ogni azione civile e penale.
Art. 72 Comunicazione e notificazione della decisione sulla ricusazione
1. L'ordinanza che decide sulla ricusazione e' comunicata al pubblico ministero, ed a cura di questo e' notificata al ricusato e a chi ha proposto la ricusazione.
Titolo terzo. Delle parti
Capo I. Del pubblico ministero
Art. 73 Astensione del pubblico ministero
1. Il rappresentante del pubblico ministero non puo' essere ricusato per alcun motivo, ma ha la facolta' di astenersi per gravi ragioni di convenienza. Tali ragioni sono valutate insindacabilmente dall'immediato capo gerarchico.
Art. 74 Esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero o del pretore
1. Il pubblico ministero o il pretore per i reati di sua competenza inizia ed esercita con le forme stabilite dalla legge l'azione penale, a norma dell'articolo 1.
2. Il pubblico ministero, se ritiene che la competenza spetta al pretore, gli trasmette gli atti per il procedimento, salvo che intenda valersi della facolta' stabilita nel capoverso dell'articolo 31. Se il pubblico ministero ritiene che la cognizione del fatto non appartiene all'Autorita' giudiziaria ordinaria, trasmette gli atti all'Autorita' competente. In tal caso si applica la disposizione del capoverso dell'articolo 33, sostituito al mandato l'ordine di arresto.
3. Il pubblico ministero, qualora reputi che per il fatto non si debba promuovere l'azione penale, richiede il giudice istruttore di pronunciare decreto. Il giudice istruttore, se non ritiene di accogliere la richiesta, dispone con ordinanza l'istruttoria formale.7
4. Nel caso preveduto nel comma precedente il pretore provvede parimenti con decreto, informandone il procuratore del Re, il quale puo' richiedere gli atti e disporre invece che si proceda.7
Art. 75 Irretrattabilita' dell'azione penale
1. L'esercizio dell'azione penale non puo' sospendersi, interrompersi o farsi cessare, se non nei casi espressamente preveduti dalla legge.
Art. 76 Richieste e conclusioni del pubblico ministero
1. Nel corso del procedimento penale il giudice non puo' deliberare, se non sentito il pubblico ministero, salvi i casi eccettuati dalla legge.
2. Il pubblico ministero deve proporre richieste motivate e conclusioni specifiche, e non puo' rimettersi alla decisione del giudice.
3. Nel dibattimento il pubblico ministero propone oralmente le sue conclusioni e nello stesso modo puo' proporle nei procedimenti in camera di consiglio, quando ha facolta' d'intervenirvi. Negli altri casi deve proporle per iscritto.
Art. 77 Poteri coercitivi del pubblico ministero
1. Al pubblico ministero appartengono nell'esercizio delle sue funzioni gli stessi poteri che appartengono al giudice a norma dell'articolo 146.
Capo II. Delle parti private
Sezione I. Dell'imputato
Art. 78 Assunzione della qualita' di imputato
1. Assume la qualita' di imputato chi, anche senza ordine della autorita' giudiziaria, e' posto in stato di arresto a disposizione di questa ovvero colui al quale in un atto qualsiasi del procedimento viene attribuito il reato.
2. Fuori dei casi preveduti dalla disposizione precedente, quando si deve compiere un atto processuale rispetto al quale la legge riconosce un determinato diritto all'imputato si considera tale chi nel rapporto, nel referto, nella denunzia, nella querela, nella richiesta o nell'istanza e' indicato come reo e chi risulta, in qualsiasi fase del procedimento, compresa la fase delle indagini di polizia giudiziaria, indiziato di reita'.
3. L'autorita' giudiziaria o l'ufficiale di polizia giudiziaria, prima che abbia inizio l'interrogatorio, in qualsiasi fase del procedimento, deve avvertire l'imputato, dandone atto nel verbale, che egli ha la facolta' di non rispondere, salvo quanto dispone l'articolo 366, primo comma, ma che, se anche non risponde, si procedera' oltre nelle indagini istruttorie.
Art. 79 Durata, cessazione e riassunzione della qualita' di imputato
1. La qualita' di imputato si conserva in ogni stato e grado del procedimento, fino alla sentenza o al decreto indicato nel primo capoverso dell'articolo 3.
2. Nondimeno riassumono la qualita' di imputato il prosciolto nei casi indicati nella prima parte dell'articolo 404 e il condannato nel caso indicato nell'articolo 565.
Art. 80 Istanze e altre dichiarazioni dell'imputato detenuto
1. Le istanze, dichiarazioni e impugnazioni autorizzate dalla legge sono proposte dall'imputato detenuto o internato in uno stabilimento per misura di sicurezza con atto ricevuto dal direttore dello stabilimento. Esse sono iscritte in apposito registro, devono essere immediatamente comunicate all'Autorita' competente, ed hanno efficacia come se fossero ricevute direttamente dall'Autorita' giudiziaria.
Art. 81 Impossibilita' d'identificare l'imputato con le sue generalita'
1. L'impossibilita' d'identificare l'imputato col suo vero nome e cognome e con le altre generalita' non ritarda ne' sospende l'istruzione, il giudizio e l'esecuzione, quando e' certa l'identita' fisica della persona.
Art. 82 False generalita' dell'imputato
1. Le false generalita' attribuite al vero imputato, per fatto di costui o di altri, anche se appartengono ad una diversa persona e l'imputato stesso e' stato condannato col nome di questa, sono rettificate a norma dell'articolo 149 in qualsiasi stato e grado del procedimento e anche nell'esecuzione, salvo quanto e' disposto nell'articolo 584.
Art. 83 Accertamento dell'identita' personale dell'imputato
1. Se si hanno elementi di prova atti a far dubitare che la persona presente nell'istruzione o nel giudizio non sia quella contro la quale e' diretta l'azione penale, il giudice che procede all'istruzione o al giudizio provvede immediatamente in camera di consiglio anche d'ufficio ai necessari accertamenti con le forme stabilite negli articoli 630 e 631 e puo' disporre l'assunzione di perizie e di ogni altro mezzo di prova. In tal caso il corso del procedimento puo' essere sospeso; ma, se vi sono altri imputati del medesimo fatto, il procedimento puo' continuare contro di essi.
Art. 84 Mancata identificazione dell'imputato
1. Quando il dubbio menzionato nell'articolo precedente non viene escluso dagli accertamenti eseguiti a norma dell'articolo stesso, il giudice con l'ordinanza che decide sull'incidente dichiara non ottenuta l'identificazione allo stato degli atti, ordina che sia sospesa l'istruzione o rinviato il giudizio riguardo alla persona non potuta identificare, ne dispone la liberazione se detenuta, e manda all'Autorita' di pubblica sicurezza di procedere ad ulteriori ricerche allo scopo di pervenire all'identificazione.
2. Quando l'incertezza e' stata cagionata dal fatto della persona non identificata, il giudice, salva l'azione penale se il fatto costituisce reato, puo' ordinarne la liberazione soltanto verso prestazione di cauzione o di malleveria, salvo che la persona stessa debba essere ricoverata in un manicomio.
3. L'ordinanza e' soggetta al ricorso per cassazione.