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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 176 del 1983

Decisione
decisa il 1983-06-08, depositata il 1983-06-16
ECLI
ECLI:IT:COST:1983:176
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 14240

  • Tabacchi
  • Monopolio (legge sul)
  • Finalità fiscali ma non sociali
  • Questione proposta con indicazione generica dell'oggetto e senza l'indicazione delle norme parametro
  • Omesso esame della rilevanza
  • Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale della "legge sul monopolio dei tabacchi", sollevata sotto il profilo che tale monopolio non è predisposto a fini sociali ma esclusivamente a fini fiscali, in quanto nell'ordinanza di rinvio si indica in modo del tutto generico la normativa censurata e neppure si indicano le norme della Costituzione che si assumono violate.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale della "legge sul monopolio dei tabacchi" promosso con ordinanza emessa il 10 gennaio 1977 dal Tribunale di Lecce nel procedimento penale a carico di Ricchiuto Biagi ed altro, iscritta al n. 568 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53 del 1978; udito nella camera di consiglio del 27 aprile 1983, il Giudice relatore Guglielmo Roehrssen.
punto 1
Ritenuto che il tribunale di Lecce, con l'ordinanza in epigrafe ha sollevato "questione di illegittimità costituzionale della legge sul monopolio dei tabacchi", sotto il profilo che tale monopolio non è predisposto a fini sociali ma a fini fiscali (questione già risolta da questa Corte nel senso della non fondatezza, in riferimento agli artt. 41 e 43 Cost. con sentenza n. 209 del 1976 e dichiarata manifestamente infondata con ordinanza n. 166 del 1980).
punto 2
Considerato che nell'ordinanza si indica in modo del tutto generico la normativa impugnata, non si indicano le norme della Costituzione che si ritengono violate e non si accenna in alcun modo ai fatti di causa, omettendo ogni esame della rilevanza.
punto 3
Visti gli artt. 23 e 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta inammissibilità della questione sollevata dal tribunale di Lecce con l'ordinanza di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 1983. F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze