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Sez. 1, Sentenza n. 243 del 06/02/1961 (Rv. 882730 - 01)

COMPETENZA E GIURISDIZIONE - COMPETENZA FUNZIONALE - DIFETTO - RILEVABILITÀ D'UFFICIO IN OGNI STATO E GRADO - FATTISPECIE. DELIBAZIONE - SENTENZA DI DELIBAZIONE - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - CASSAZIONE SOSTITUZIONE DEI MOTIVI. DELIBAZIONE - COMPETENZA - DELIBAZIONE IN VIA INCIDENTALE - FATTISPECIE. CITTADINANZA - UNIONE PERSONALE CON L'ALBANIA - ESTENSIONE ALLA POPOLAZIONE ALBANESE DELLA CITTADINANZA ITALIANA - ESCLUSIONE. MATRIMONIO - MATRIMONIO CIVILE TRA STRANIERI - SENTENZA DI DIVORZIO EMESSA IN STATO NON ADERENTE ALLA CONVENZIONE DELL'AJA - DELIBAZIONE - AMMISSIBILITÀ.
Stato
decisa il 1961-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/882730-01

COMPETENZA E GIURISDIZIONE - COMPETENZA FUNZIONALE - DIFETTO - RILEVABILITÀ D'UFFICIO IN OGNI STATO E GRADO - FATTISPECIE. DELIBAZIONE - SENTENZA DI DELIBAZIONE - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - CASSAZIONE SOSTITUZIONE DEI MOTIVI. DELIBAZIONE - COMPETENZA - DELIBAZIONE IN VIA INCIDENTALE - FATTISPECIE. CITTADINANZA - UNIONE PERSONALE CON L'ALBANIA - ESTENSIONE ALLA POPOLAZIONE ALBANESE DELLA CITTADINANZA ITALIANA - ESCLUSIONE. MATRIMONIO - MATRIMONIO CIVILE TRA STRANIERI - SENTENZA DI DIVORZIO EMESSA IN STATO NON ADERENTE ALLA CONVENZIONE DELL'AJA - DELIBAZIONE - AMMISSIBILITÀ.

È rilevabile d'ufficio, in qualsiasi grado e stato del processo, ogni questione di Competenza funzionale, attinendo essa ad inderogabili principi di ordine pubblico processuale, la cui osservanza non può essere rimessa, data appunto la loro inderogabilità, al potere dispositivo delle parti nello svolgimento della procedura; e pertanto l'eventuale acquiescenza di una delle parti, riguardo alla Competenza funzionale del giudice adito (nella specie, investito della cognizione, incidenter tantum, di una causa di delibazione di sentenza straniera, ai sensi dell'art.799 cod.proc.civ.), non preclude, sul detto punto, il riesame del giudice superiore. All'eventuale difetto di motivazione della sentenza di delibazione, circa l'esistenza di uno dei presupposti della dichiarata esecutorietà in Italia di una pronuncia giudiziaria estera (nella specie, stato di cittadinanza di una delle parti), può supplire la Corte di Cassazione, quale giudice di merito in tema di accertamento dei presupposti della pronuncia delibata, compiendo tale accertamento sulla scorta degli Atti processuali. All'eventuale difetto di motivazione della sentenza di delibazione, circa l'esistenza di uno dei presupposti della dichiarata esecutorietà in Italia di una pronuncia giudiziaria estera (nella specie, stato di cittadinanza di una delle parti), può supplire la Corte di Cassazione, quale giudice di merito in tema di accertamento dei presupposti della pronuncia delibata, compiendo tale accertamento sulla scorta degli Atti processuali. Se è vero che funzionalmente competente a delibare una sentenza straniera è, ai sensi dell'art.796 cod.proc.civ., la Corte d'appello del luogo in cui la sentenza deve avere attuazione, ciò tuttavia non esclude che, giusta il successivo art.799, la causa di delibazione possa essere instaurata, in via incidentale, nel corso di un qualunque procedimento: in tal caso, il giudice, investito della cognizione della lite principale, è funzionalmente competente a delibare la sentenza straniera, sempre che ricorrano le condizioni indicate nell'art.797 cod.proc.civ., incidenter tantum, nel senso che la pronuncia di delibazione produce effetti soltanto nel giudizio in cui la sentenza straniera è fatta valere (trattavasi nella specie di causa di separazione personale, iniziata da un coniuge, davanti al tribunale territorialmente competente, e di richiesta, da parte del coniuge convenuto, di dichiarare incidenter tantum l'esecutorietà civile in Italia di precedente sentenza straniera di divorzio tra i coniugi stessi, ai soli fini del rigetto della domanda attrice di separazione. A seguito dell'Unione personale tra l'Italia e l'albania, venutasi a costituire in virtù della legge 16 aprile 1939 n.580, non venne estesa alla popolazione albanese la cittadinanza italiana. Sono eseguibili in Italia le sentenze straniere di divorzio, relative a matrimoni civili contratti in Italia da cittadini stranieri, con il rito civile italiano, ancorché si tratti di sentenze non emanate in alcun degli stati aderenti alla convenzione dell'Aja del 12 giugno 1902.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 799, Cod. Proc. Civ. art. 796 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST., Legge 16/04/1939 num. 580 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)