Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza (Quinta Sezione) del 8 marzo 2001, causa C-415/98
Epigrafe
Sentenza della Corte (Quinta Sezione)
8 marzo 2001
Nel procedimento C-415/98,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dal Bundesfinanzhof (Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Laszlo Bakcsi
e
Finanzamt Fürstenfeldbruck,
domanda vertente sull'interpretazione della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1),
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta dai sigg. D.A.O. Edward, facente funzione di presidente della Quinta Sezione, P. Jann e L. Sevón (relatore), giudici,
avvocato generale: A. Saggio
cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore
viste le osservazioni scritte presentate:
per il governo tedesco, dai sigg. W.-D. Plessing e C.-D. Quassowski, in qualità di agenti;
per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. E. Traversa e A. Buschmann, in qualità di agenti,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali del sig. Bakcsi, rappresentato dall'avv. K. Koch, Rechtsanwalt, del governo tedesco, rappresentato dal sig. W.-D. Plessing, del governo ellenico, rappresentato dal sig. M. Apessos, in qualità di agente, e della Commissione, rappresentata dai sigg. E. Traversa e K. Gross, in qualità di agenti, all'udienza del 23 febbraio 2000,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 13 aprile 2000,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
punto 1
Con ordinanza 24 settembre 1998, pervenuta alla Corte il 20 novembre 1998, il Bundesfinanzhof ha proposto, in applicazione dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), due questioni pregiudiziali relative all'interpretazione della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1; in prosieguo: la «sesta direttiva»).
punto 2
Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia tra il sig. Bakcsi ed il Finanzamt Fürstenfeldbruck in ordine all'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: l'«IVA») della vendita di un'autovettura, acquistata dall'interessato presso un privato senza diritto a deduzione dell'IVA e usata dallo stesso sia come bene strumentale sia a fini privati.
Sentenza › Lo sfondo normativo › Normativa comunitaria
punto 3
L'art. 2, punto 1, della sesta direttiva sottopone all'IVA «le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, effettuate a titolo oneroso all'interno del paese da un soggetto passivo che agisce in quanto tale».
punto 4
L'art. 4, nn. 1 e 2, della sesta direttiva prevede:
«1. Si considera soggetto passivo chiunque esercita in modo indipendente e in qualsiasi luogo una delle attività economiche di cui al paragrafo 2, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività.
2. Le attività economiche di cui al paragrafo 1 sono tutte le attività di produttore, di commerciante o di prestatore di servizi, comprese le attività estrattive, agricole, nonché quelle delle professioni liberali o assimilate (...)».
punto 5
In forza dell'art. 5, n. 6, della stessa direttiva:
«È assimilato a una cessione a titolo oneroso il prelievo di un bene dalla propria impresa da parte di un soggetto passivo il quale lo destina al proprio uso privato o all'uso del suo personale o lo trasferisce a titolo gratuito o, più generalmente, lo destina a fini estranei alla sua impresa, quando detto bene o gli elementi che lo compongono hanno consentito una deduzione totale o parziale dell'imposta sul valore aggiunto (...)».
punto 6
Ai sensi dell'art. 6, n. 2, primo comma, lett. a), della sesta direttiva, è equiparato ad una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso:
«l'uso di un bene destinato all'impresa per l'uso privato del soggetto passivo o per l'uso del suo personale o, più generalmente, a fini estranei alla sua impresa qualora detto bene abbia già consentito una deduzione totale o parziale dell'imposta sul valore aggiunto».
punto 7
L'art. 11, parte A, n. 1, lett. a), della sesta direttiva dispone che la base imponibile è costituita, «per le forniture di beni e le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui alle lettere b), e) e d), da tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o da versare al fornitore o al prestatore per tali operazioni da parte dell'acquirente, del destinatario o di un terzo (...)».
Sentenza › Lo sfondo normativo › Normativa nazionale
punto 8
Risulta dall'ordinanza di rinvio che, in Germania, le cessioni di beni effettuate a titolo oneroso all'interno del paese da un soggetto passivo nell'ambito della sua impresa sono assoggettate all'IVA in applicazione dell'art. 1, n. 1, punto 1, prima frase, dell'Umsatzsteuergesetz del 1980 (legge relativa all'imposta sulla cifra di affari). In forza dell'art. 10, n. 1, prima frase, di tale legge, la cifra di affari relativa a cessioni è calcolata sulla base del corrispettivo ricevuto.
Sentenza › La controversia nella causa principale e le questioni pregiudiziali
punto 9
Nel corso del 1990 il sig. Bakcsi svolgeva un'attività lavorativa autonoma quale trasportatore. A tal fine, egli utilizzava un'autovettura di marca Mercedes, modello 300 D, da lui acquistata presso un privato senza poter dedurre PIVA. L'autoveicolo era utilizzato come bene strumentale per l'impresa nella percentuale del 70%.
punto 10
Il 16 maggio 1990 il sig. Bakcsi rivendeva tale autovettura per la somma di DEM 19000, senza fatturare separatamente PIVA.
punto 11
Con decisione del 24 maggio 1994 il Finanzamt Fürstenfeldbruck considerava che la vendita dell'autovettura da parte del sig. Bakcsi doveva essere assoggettata all'IVA prendendo come base imponibile il prezzo di vendita, ossia la somma di DEM 19000, al netto dell'importo dell'IVA in esso compresa, cioè DEM 2 334.
punto 12
Il Finanzgericht, che era stato investito della controversia dopo il rigetto dell'opposizione proposta dal sig. Bakcsi, considerava anch'esso che la vendita dovesse essere assoggettata all'IVA in quanto, chiedendo la deduzione dell'imposta pagata a monte sulle spese di riparazione dell'autovettura, il sig. Bakcsi aveva manifestato la sua decisione di destinare quest'ultima alla sua impresa. Secondo il Finanzgericht, il sig. Bakcsi aveva «conferito» l'autovettura nell'impresa il 17 aprile 1989.
punto 13
Il sig. Bakcsi proponeva ricorso per «Revision» contro tale decisione del Finanzgericht presso il Bundesfinanzhof.
punto 14
Nell'ordinanza di rinvio, il Bundesfinanzhof considera che il sig. Bakcsi fosse soggetto passivo ai sensi dell'art. 2, punto 1, della sesta direttiva. Esso aggiunge che il sig. Bakcsi ha venduto l'autovettura in tale veste solo ove l'abbia acquistata per le esigenze della sua attività economica ai sensi dell'art. 4 della detta direttiva e l'abbia destinata alla propria impresa.
punto 15
Ricordando la giurisprudenza della Corte, il Bundesfinanzhof osserva che un imprenditore può destinare in tutto o in parte alla propria impresa un bene ad uso misto (v. sentenze 11 luglio 1991, causa C-97/90, Lennartz, Racc. pag. I-3795, e 4 ottobre 1995, causa C-291/92, Armbrecht, Racc. pag. I-2775, punto 20). Per contro, esso esprime dubbi quanto alla possibilità per l'imprenditore di destinare totalmente un bene del genere al suo patrimonio privato.
punto 16
Nel caso in cui il sig. Bakcsi fosse obbligato a destinare, in tutto o in parte, l'autovettura alla sua impresa o abbia comunque proceduto a tale destinazione, il Bundesfinanzhof dubita che l'autovettura, già assoggettata all'IVA ad uno stadio anteriore, debba nuovamente esservi assoggettata per intero. Al riguardo, esso sottolinea che, non avendo potuto dedurre PIVA a monte, il sig. Bakcsi avrebbe potuto evitare l'imposizione all'atto della vendita dell'autovettura prelevandola preliminarmente dalla sua impresa, conformemente all'art. 5, n. 6, della sesta direttiva.
punto 17
Di conseguenza, il Bundesfinanzhof ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se un imprenditore possa destinare integralmente al proprio patrimonio privato un bene ad uso misto (strumentale ai fini dell'impresa e privato), indipendentemente dalla portata dell'utilizzazione da parte sua di quest'ultimo come bene strumentale.
2) Se la vendita di un bene, che il venditore aveva acquistato da un privato per le esigenze della sua impresa e senza diritto alla deduzione dell'imposta assolta a monte, sia integralmente soggetta all'imposta sulla cifra di affari ai sensi degli artt. 2, punto 1, e 11, parte A, n. 1, lett. a), della direttiva 77/388/CEE».
Sentenza › Sulla prima questione › Argomenti delle parti
punto 18
Il sig. Bakcsi fa valere che un soggetto passivo deve poter conservare nel suo patrimonio privato un bene ad uso misto da lui acquistato presso un privato e per il quale non può dedurre l'IVA. In tal modo egli non sarebbe tenuto a pagare l'IVA al momento della vendita del bene. Tale facoltà permetterebbe di evitare la disparità di trattamento che sarebbe rappresentata da una doppia imposizione dell'IVA in una fattispecie come quella oggetto della causa principale.
punto 19
II governo tedesco osserva che, anche se la Corte, nelle sue citate sentenze Lennartz e Armbrecht, non si è espressamente pronunciata sulla questione se un soggetto passivo possa interamente destinare beni ad uso misto al proprio patrimonio privato, essa non ha fornito indicazioni in senso contrario. Neppure la sesta direttiva conterrebbe disposizioni che vietino tale decisione.
punto 20
A questo proposito il governo tedesco precisa che dalla formulazione dell'art. 6, n. 2, primo comma, lett. a), della sesta direttiva risulta che la destinazione deve basarsi su una decisione dell'imprenditore. Inoltre, dall'art. 5, n. 6, della stessa direttiva risulterebbe che dev'essere possibile destinare immediatamente un bene al patrimonio privato al momento del suo acquisto.
punto 21
Il governo tedesco ritiene ancora che la prova della scelta della destinazione del bene all'impresa risulti in particolare dal fatto che il soggetto passivo esercita, in tutto o in parte, il diritto a deduzione dell'IVA pagata a monte. Per un bene acquistato presso un privato, il cui acquisto non consente una deduzione, occorrerebbe determinare se deduzioni dell'IVA siano state successivamente operate per spese connesse al bene, come quelle sostenute per riparazioni.
punto 22
Il governo ellenico considera che il diritto di un imprenditore di destinare interamente al suo patrimonio privato un bene ad uso misto non sembra escluso da alcuna disposizione della sesta direttiva. Tuttavia, se un diritto a deduzione dell'IVA assolta è esercitato per spese relative a un bene del genere, per esempio per spese di manutenzione o di riparazione, il bene dovrebbe automaticamente essere considerato parte del patrimonio aziendale. In tal caso si applicherebbero le disposizioni della sesta direttiva relative alla fissazione della percentuale del diritto a deduzione, all'applicazione dell'IVA in occasione di una cessione a titolo oneroso e all'uso privato di un bene da parte del soggetto passivo.
punto 23
La Commissione fa valere che un soggetto passivo ha il diritto di decidere se, e in quale proporzione, intende destinare un bene al suo patrimonio privato o alla sua impresa. Lo stabilire come il soggetto passivo abbia esercitato tale libertà di scelta al momento in cui interviene il fatto generatore dell'IVA sarebbe una questione di fatto la cui soluzione dipenderebbe dalla valutazione di tutte le circostanze pertinenti al riguardo. Il soggetto passivo manifesterebbe la sua decisione di destinazione di un bene utilizzandolo, in tutto o in parte, per le esigenze delle sue attività economiche o private. Se assegna il bene ad un uso misto, sarebbe escluso che egli possa destinarlo interamente al suo patrimonio privato.
Sentenza › Sulla prima questione › Giudizio della Corte
punto 24
Occorre ricordare che, al punto 16 della citata sentenza Armbrecht, la Corte ha dichiarato che dal testo dell'art. 2, punto 1, della sesta direttiva discende che un soggetto passivo deve agire «in quanto tale» perché un'operazione possa essere soggetta all'IVA. Ora, ai sensi del punto 17 di tale sentenza, un soggetto passivo che effettua un'operazione a titolo privato non agisce in quanto soggetto passivo. Di conseguenza, come precisa il punto 18 della stessa sentenza, un'operazione effettuata da un soggetto passivo a titolo privato non è soggetta all'IVA.
punto 25
La Corte ha altresì rilevato, al punto 19 della citata sentenza Armbrecht, che nessuna disposizione della sesta direttiva osta a che un soggetto passivo che intende conservare una parte di un bene nel suo patrimonio privato possa escluderla dal sistema dell'IVA. Ai sensi del punto 20 della stessa sentenza, siffatta interpretazione dà la possibilità a un soggetto passivo di scegliere, ai fini dell'applicazione della sesta direttiva, di inserire o meno nella sua impresa la parte di un bene che è destinata al suo uso privato. La Corte ha proseguito, nello stesso punto, precisando che tale possibilità di scelta non ostava all'applicazione del principio secondo il quale beni d'investimento impiegati tanto per fini professionali quanto per fini privati possono tuttavia essere trattati come beni d'impresa per i quali l'IVA è in via di principio del tutto detraibile.
punto 26
Ora, si deve constatare che la sesta direttiva non contiene neppure disposizioni che ostino a che un soggetto passivo che acquista un bene d'investimento per utilizzarlo nel contempo come bene strumentale e a fini privati possa conservarlo interamente nel suo patrimonio privato ed escluderlo così completamente dal sistema dell'IVA.
punto 27
Qualora un soggetto passivo decida così di conservare un bene d'investimento interamente nel suo patrimonio privato, pur utilizzandolo nel contempo come bene strumentale e a fini privati, nessuna parte dell'IVA dovuta o assolta a monte sull'acquisto del bene è quindi deducibile.
punto 28
Occorre rilevare in proposito che la scelta, da parte di un soggetto passivo, tra la destinazione al patrimonio privato e la destinazione, totale o parziale, al patrimonio aziendale può basarsi su un insieme di elementi, tra i quali figura il fatto che egli non è comunque autorizzato a dedurre l'IVA residua gravante su un bene d'impresa acquistato d'occasione presso una persona non avente la qualità di soggetto passivo.
punto 29
Inoltre, si deve sottolineare che l'uso effettivo, come bene strumentale o a fini privati, di un bene d'investimento da parte di un soggetto passivo dev'essere preso in considerazione per determinare la destinazione di tale bene solo se il soggetto passivo chiede il diritto di dedurre, del tutto o in parte, l'IVA pagata a monte sull'acquisto. In un caso del genere, occorre determinare se il soggetto passivo abbia acquistato i beni, almeno in parte, in quanto tale, ossia per le esigenze delle sue attività economiche ai sensi dell'art. 4 della sesta direttiva. Si tratta di una questione di fatto che va valutata tenendo conto di tutti i dati della fattispecie, tra i quali figurano la natura dei beni considerati e il periodo di tempo intercorso tra l'acquisto degli stessi e il loro uso ai fini delle attività economiche del soggetto passivo (v., in questo senso, citata sentenza Lennartz, punti 21 e 35).
punto 30
D'altro canto, risulta dagli artt. 6, n. 2, primo comma, lett. a), e 11, parte A, n. 1, lett. c), della sesta direttiva che, qualora un bene destinato all'impresa abbia consentito una deduzione integrale o parziale dell'IVA, il suo impiego per le esigenze private del soggetto passivo o del suo personale o per finalità estranee alla sua impresa è assimilato ad una prestazione di servizi fornita a titolo oneroso e tassata in base all'entità delle spese sostenute per prestare il servizio (v. citata sentenza Lennartz, punto 26).
punto 31
Al contrario, se il soggetto passivo ha scelto di conservare un bene d'investimento interamente nel suo patrimonio privato e non ha quindi avuto il diritto di dedurre PIVA versata a monte sull'acquisto, l'uso di tale bene per le esigenze della sua impresa non può essere assoggettato all'IVA.
punto 32
Alla luce di quanto precede, occorre respingere l'argomento della Commissione secondo il quale il soggetto passivo manifesterebbe la sua decisione sulla destinazione di un bene utilizzandolo in tutto o in parte ai fini delle sue attività economiche e sarebbe quindi nell'impossibilità di destinare interamente al suo patrimonio privato un bene ad uso misto.
punto 33
Occorre altresì respingere l'argomento dei governi tedesco ed ellenico secondo cui la scelta del soggetto passivo di inserire nel suo patrimonio aziendale un bene acquistato presso un privato — bene il cui acquisto non consente una deduzione dell'IVA — risulterebbe dal fatto che egli esercita il diritto di dedurre l'IVA gravante sulle spese connesse al bene, come per le riparazioni. Infatti, la destinazione di un bene d'investimento determina l'applicazione del sistema dell'IVA al bene stesso e non ai beni e servizi impiegati per la sua utilizzazione e manutenzione. Il diritto di dedurre l'IVA gravante su tali beni e servizi costituisce una questione a parte che rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 17 della sesta direttiva. Tale diritto dipende, in particolare, dal nesso esistente fra tali beni e servizi e le operazioni del soggetto passivo soggette ad imposta. Ne consegue che il regime fiscale da applicare alla cessione di un bene d'investimento dev'essere dissociato da quello delle spese imponibili sostenute ai fini della sua utilizzazione e manutenzione.
punto 34
Si deve pertanto risolvere la prima questione nel senso che un soggetto passivo che acquista un bene d'investimento per usarlo nel contempo come bene strumentale e a fini privati può conservarlo interamente nel suo patrimonio privato escludendolo così completamente dal sistema dell'IVA.
Sentenza › Sulla seconda questione › Argomenti delle parti
punto 35
I governi tedesco ed ellenico, nonché la Commissione, sostengono che, qualora un soggetto passivo ceda a titolo oneroso un bene da lui destinato alla sua impresa, egli deve, in forza degli artt. 2, punto 1, e 11, parte A, n. 1, lett. a), della sesta direttiva, applicare l'IVA a qualsiasi corrispettivo ottenuto, e ciò indipendentemente dal fatto che non abbia potuto dedurre l'IVA che ha gravato il bene in quanto quest'ultimo è stato acquistato presso un privato.
Sentenza › Sulla seconda questione › Giudizio della Corte
punto 36
Come è già stato dichiarato al punto 24 della presente sentenza, dal testo dell'art. 2, punto 1, della sesta direttiva discende che un soggetto passivo deve agire «in quanto tale» perché un'operazione possa essere soggetta all'IVA.
punto 37
Ora, il soggetto passivo che vende un bene destinato all'impresa agisce a titolo professionale e, pertanto, in quanto soggetto passivo.
punto 38
Di conseguenza, qualora un soggetto passivo abbia scelto di inserire interamente nel suo patrimonio aziendale un bene d'investimento da lui usato nel contempo come bene strumentale e a fini privati, la vendita del detto bene è integralmente soggetta all'IVA conformemente agli artt. 2, punto 1, e 11, parte A, n. 1, lett. a), della sesta direttiva.
punto 39
Qualora il soggetto passivo abbia destinato al suo patrimonio aziendale unicamente la parte del bene usata a fini strumentali, solo la vendita di questa parte è soggetta all'IVA (v., in questo senso, citata sentenza Armbrecht, punto 24).
punto 40
A questo proposito occorre precisare che, qualora il soggetto passivo abbia scelto di inserire, in tutto o in parte, il bene d'investimento nel suo patrimonio aziendale, il fatto che il bene sia stato acquistato d'occasione presso una persona non avente la qualità di soggetto passivo e che il soggetto passivo non sia stato quindi autorizzato a dedurre l'IVA residua gravante su di esso è irrilevante. Si tratta di un bene destinato all'impresa, la cui vendita costituisce una cessione imponibile ai sensi della sesta direttiva.
punto 41
Tuttavia, come ha osservato il giudice a quo, risulta dall'art. 5, n. 6, della sesta direttiva che il soggetto passivo può prelevare il bene dalla sua impresa per le sue esigenze private o per quelle del suo personale o destinare il bene a fini estranei alla sua impresa. Tale prelievo è equiparato ad una cessione effettuata a titolo oneroso qualora il bene abbia consentito una deduzione totale o parziale dell'IVA.
punto 42
A questo proposito occorre rilevare che l'obiettivo dell'art. 5, n. 6, della sesta direttiva consiste in particolare nel garantire una parità di trattamento tra il soggetto passivo che preleva un bene dalla sua impresa e un consumatore ordinario che acquista un bene dello stesso tipo. Ai fini del conseguimento di questo obiettivo, tale disposizione impedisce che un soggetto passivo che ha potuto detrarre 1'TVA sull'acquisto di un bene destinato alla sua impresa sfugga al pagamento dell'IVA quando preleva il bene stesso dal patrimonio della sua impresa per fini privati e goda cosi di indebiti vantaggi rispetto al consumatore ordinario che acquista il bene pagando l'IVA [v. sentenze 6 maggio 1992, causa C-20/91, De Jong, Racc. pag. I-2847, punto 15, e 27 aprile 1999, causa C-48/97, Kuwait Petroleum, Racc. pag. I-2323, punto 21, nonché, a proposito dell'art. 6, n. 2, primo comma, lett. a), della sesta direttiva, che si basa sullo stesso principio, sentenza 26 settembre 1996, causa C-230/94, Enkler, Racc. pag. I-4517, punto 33].
punto 43
Dopo aver prelevato un bene dalla sua impresa e, eventualmente, versato l'IVA sul prelievo, il soggetto passivo è libero di disporre di tale bene a suo piacimento, dato che l'art. 5, n. 6, della sesta direttiva non impone alcun limite al riguardo.
punto 44
Risulta da quanto precede che, qualora il soggetto passivo non sia stato autorizzato a dedurre l'IVA residua gravante sul bene aziendale acquistato d'occasione presso una persona non avente la qualità di soggetto passivo, si deve ritenere che tale bene non abbia consentito una deduzione dell'IVA ai sensi dell'art. 5, n. 6, della sesta direttiva e l'imposizione, in forza di tale disposizione, del prelievo è, di conseguenza, esclusa [v., a proposito dell'art. 6, n. 2, primo comma, lett. a), della sesta direttiva, sentenza 27 giugno 1989, causa 50/88, Kühne, Racc. pag. 1925, punto 9)]. Se successivamente vende il bene, il soggetto passivo effettua tale operazione a titolo privato e non in quanto soggetto passivo. Tale operazione è pertanto esclusa dal sistema dell'IVA.
punto 45
Tale interpretazione è conforme all'obiettivo di parità di trattamento perseguito dall'art. 5, n. 6, della sesta direttiva, dato che il soggetto passivo non gode di alcun indebito vantaggio rispetto al consumatore ordinario.
punto 46
Infatti, l'imposizione del bene in una fattispecie del genere, quando esso non ha consentito un diritto a deduzione dell'imposta residua, provocherebbe una doppia imposizione contraria al principio di neutralità fiscale inerente al sistema comune di IVA e in cui s'inserisce la sesta direttiva [v., a proposito dell'art. 6, n. 2, primo comma, lett. a), della sesta direttiva, sentenze Kühne, citata, punto 10, e 25 maggio 1993, causa C-193/91, Mohsche, Racc. pag. I-2615, punto 9].
punto 47
Pertanto, la seconda questione dev'essere risolta nel senso che, qualora un soggetto passivo abbia scelto d'inserire interamente nel suo patrimonio aziendale un bene d'investimento da lui usato nel contempo come bene strumentale e a fini privati, la vendita del detto bene è integralmente soggetta all'IVA conformemente agli arti. 2, punto 1, e 11, parte A, n. 1, lett. a), della sesta direttiva. Qualora il soggetto passivo abbia inserito nel suo patrimonio aziendale unicamente la parte del bene usata a fini strumentali, solo la vendita di tale parte è soggetta all'IVA. Il fatto che il bene sia stato acquistato d'occasione presso una persona non avente la qualità di soggetto passivo e che il soggetto passivo non sia stato quindi autorizzato a dedurre PIVA residua gravante sul bene stesso è ininfluente al riguardo. Tuttavia, se il soggetto passivo preleva un bene siffatto dalla propria impresa, si deve ritenere che tale bene non abbia consentito una deduzione dell'IVA ai sensi dell'art. 5, n. 6, della sesta direttiva e l'imposizione, in forza di tale disposizione, del prelievo è di conseguenza esclusa. Se successivamente vende il bene, il soggetto passivo effettua tale operazione a titolo privato e quest'ultima è quindi esclusa dal sistema dell'IVA.
Sentenza › Sulle spese
punto 48
Le spese sostenute dai governi tedesco ed ellenico, nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Quinta Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Bundesfinanzhof con ordinanza 24 settembre 1998, dichiara:
1) Un soggetto passivo che acquista un bene d'investimento per usarlo nel contempo come bene strumentale e a fini privati può conservarlo interamente nel suo patrimonio privato escludendolo così completamente dal sistema dell'imposta sul valore aggiunto.
2) Qualora un soggetto passivo abbia scelto di inserire interamente nel suo patrimonio aziendale un bene d'investimento da lui usato nel contempo come bene strumentale e a firn privati, la vendita del detto bene è integralmente soggetta all'imposta sul valore aggiunto conformemente agli artt. 2, punto 1, e 11, parte A, n. 1, lett. a), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme. Qualora il soggetto passivo abbia inserito nel suo patrimonio aziendale unicamente la parte del bene usata a fini strumentali, solo la vendita di tale parte è soggetta all'imposta sul valore aggiunto. Il fatto che il bene sia stato acquistato usato presso una persona non avente la qualità di soggetto passivo e che il soggetto passivo non sia stato quindi autorizzato a dedurre l'imposta sul valore aggiunto residua gravante sul bene stesso è ininfluente al riguardo. Tuttavia, se il soggetto passivo preleva un bene siffatto dalla propria impresa, si deve ritenere che tale bene non abbia consentito una deduzione dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 5, n. 6, della detta direttiva e l'imposizione, in forza di tale disposizione, del prelievo è di conseguenza esclusa. Se successivamente vende il bene, il soggetto passivo effettua tale operazione a titolo privato e quest'ultima è quindi esclusa dal sistema dell'imposta sul valore aggiunto.
Firme
Edward
Jann
Sevón
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo l'8 marzo 2001.
Il cancelliere
R. Grass
Il presidente della Quinta Sezione
A. La Pergola