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Sez. 5 - , Ordinanza n. 13120 del 27/04/2022 (Rv. 664589 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Art. 9 del d.lgs. n. 23 del 2011 - IMU - Immobili concessi in leasing - Assoggettamento all’imposta dell’utilizzatore - Decorrenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2022-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664589-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema di IMU, in base all'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2011, l'obbligazione di imposta, in caso di immobili concessi in "leasing", si consolida quale situazione giuridica soggettiva dell'utilizzatore sin dalla sottoscrizione del relativo contratto e, simmetricamente, viene a cessare con la scadenza ovvero con la risoluzione dello stesso, dovendosi attribuire rilevanza non già alla detenzione qualificata in quanto tale, ma al vincolo contrattuale su cui tale detenzione è fondata, con la conseguenza che essa permane, nella sua dimensione rilevante ai fini tributari, fino a quando il predetto vincolo è in vita, e viene a cessare al suo venir meno trasformandosi in detenzione senza titolo.

Decreto Legisl. 14/03/2011 num. 23 art. 9 com. 1, Decreto Legisl. 14/03/2011 num. 23 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)