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Sez. U, Sentenza n. 13003 del 09/12/1992 (Rv. 479936 - 01)

Professionisti - Geometri | Consiglio Nazionale dei Geometri - Pronunzie in materia disciplinare e di iscrizione all'albo - Sottoscrizione del presidente e del segretario - Sufficienza - Legittimità.
Stato
decisa il 1992-12-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479936-01

Professionisti - Geometri

La disposizione regolamentare dell'art. 9 del D.M. 15 febbraio 1949, la quale, per le pronunzie del Consiglio Nazionale dei Geometri in materia disciplinare e di iscrizione all'albo, richiede la sottoscrizione del presidente e del segretario ma non anche dell'estensore (come invece prescritto dall'art. 132 cod. proc. civ. per le sentenze del giudice ordinario), non è illegittima, atteso che la disposizione medesima, compatibile con la natura giurisdizionale di dette pronunzie e con l'assoggettamento del relativo procedimento alle regole del processo civile, si conforma ad analoghi principi fissati, con norme di legge, per il funzionamento dei consigli di altri ordini professionali (come, in tema di ordinamento della professione di avvocato e procuratore, l'art. 64 del R.D.L. 23 gennaio 1934 n. 37).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 64, DM Grazia e Giustizia 15/02/1949

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)