Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16268 del 30/07/2020 (Rv. 658714 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE | Opposizione ex art. 98, comma 2, l.fall. - Accoglimento - Impugnazione del creditore concorrente - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE
In tema di accertamento del passivo fallimentare, il creditore concorrente può impugnare ex art. 98 l.fall. solo il decreto del giudice delegato di esecutività dello stato passivo e non invece il decreto con il quale il tribunale accoglie l'opposizione promossa da un altro creditore (che è ricorribile per cassazione), atteso che la legge fallimentare, che regola interamente la materia, non prevede tale ulteriore mezzo in favore del creditore in concorso, il cui interesse, al pari di quello della massa dei creditori, è comunque tutelato, nel giudizio di opposizione, dal curatore.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/09/2007 num. 169 art. 6, Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 art. 83
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)