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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 217 del 1992

Decisione
decisa il 1992-05-04, depositata il 1992-05-11
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:217
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 18481

  • Corte dei conti
  • Giudizi in materia contabile ad istanza di parte
  • Ricorso per rifiutato rimborso di quote di imposta inesigibili
  • Notificazione all'amministrazione finanziaria interessata
  • Mancata previsione
  • Asserita violazione del diritto di difesa
  • Necessità
  • Questione esorbitante (come già deciso) la competenza della corte
  • Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
Manifesta inammissibilità della questione avendo la Corte già affermato in proposito che spetta al legislatore stabilire, nella discrezionalità delle sue scelte, se le configurazioni procedimentali attuali vadano rimosse e sostituite e con quali conseguenze sull'intero sistema. - S. n. 65/1992.

Norme impugnate

  • art. 53 r.d. 13 agosto 1933, n. 1038
  • art. 52 r.d. 13 agosto 1933, n. 1038
  • art. 54 r.d. 13 agosto 1933, n. 1038

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 52, 53 e 54 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038 (Approvazione del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti), promosso con ordinanza emessa il 4 luglio 1991 dalla Corte dei conti - Sezione seconda giurisdizionale, nel giudizio per quote inesigibili promosso dalla S.p.A. Banco di Chiavari e della Riviera Ligure nei confronti del Ministero delle finanze, iscritta al n. 36 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1992; Visto l'atto di costituzione della S.p.A. Banco di Chiavari e della Riviera Ligure; Udito nella camera di consiglio del 15 aprile 1992 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;
punto 1
Ritenuto che con ordinanza emessa il 4 luglio 1991 (pervenuta alla Corte costituzionale il 23 gennaio 1992) dalla Corte dei conti - Sezione seconda giurisdizionale, sul ricorso proposto dalla S.p.a. Banco di Chiavari e della Riviera Ligure, è stata sollevata questione incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 52, 53 e 54 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038 (Approvazione del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti), in riferimento all'art. 24 della Costituzione: in particolare, l'art. 52 "nella parte in cui non prevede che il ricorso sia notificato al ministero delle finanze; l'art. 53, nella parte in cui non prevede che il decreto di fissazione d'udienza, con il termine utile per le parti per il deposito degli atti, sia parimenti notificato alla medesima autorità pubblica; l'art. 54, secondo comma, nella parte in cui non prevede che anche il Ministro delle finanze o l'autorità amministrativa che abbia adottato il provvedimento censurato sia avvertita del deposito a cura della segreteria per prendere visione degli atti depositati e ritirarne copia"; che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'infondatezza della questione;
punto 2
Considerato che la questione, identica nei riferimenti e negli argomenti dedotti, è stata dichiarata inammissibile con sentenza n. 65 del 1992, spettando al legislatore "stabilire, infatti, nella discrezionalità delle scelte se le configurazioni procedimentali attuali vadano rimosse e sostituite e con quali conseguenze sull'intero sistema"; che, non ravvisandosi nuove prospettazioni ovvero ragioni tali da indurre questa Corte a modificare il proprio orientamento, va dichiarata la manifesta inammissibilità della questione;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 52, 53 e 54 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038 (Approvazione del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti), in riferimento all'art. 24 della Costituzione, sollevata dalla Corte dei conti - Sezione seconda giurisdizionale, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1992. Il Presidente: CORASANITI Il redattore: BORZELLINO Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria l'11 maggio 1992. Il cancelliere: DI PAOLA

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze