Accelerazione delle procedure per la esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali
Testo in vigore al
Art. 25 Efficacia dei piani regolatori delle aree e nuclei dello sviluppo industriale
1. Agli effetti del primo ed ultimo comma dell'articolo 147 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, i vincoli di destinazione previsti dai piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale hanno efficacia per la durata di dieci anni a decorrere dalla data del decreto di approvazione.
2. I piani la cui data di approvazione risalga ad oltre un decennio hanno efficacia fino ad un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge; quelli approvati da meno di un decennio conservano efficacia per un decennio e comunque per un periodo non inferiore al triennio dalla predetta data.12
Art. 26 Competenza contrattuale dei dirigenti
1. L'articolo 1 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 777, ratificato con la legge 3 febbraio 1951, n. 165, nel testo sostituito con l'articolo 5 della legge 23 marzo 1964, n. 134, si applica a tutte le amministrazioni dello Stato per gli alti e contratti in esso indicati anche quando la loro approvazione sia di competenza dei dirigenti ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
2. Restano ferme le speciali disposizioni vigenti in materia per le aziende autonome.
Art. 27
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 21 DICEMBRE 1999, N. 554
Art. 28 Requisiti per l'iscrizione nell'albo dei costruttori
1. L'articolo 13 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, come risulta sostituito dall'articolo 15 della legge 8 agosto 1977, n. 584, e' sostituito dal seguente:
"I requisiti di ordine generale e le attestazioni occorrenti per l'iscrizione nell'albo sono:
1) cittadinanza italiana, ovvero residenza in Italia per gli stranieri imprenditori ed amministratori di societa' commerciali legalmente costituite purche' appartengano a Stati che concedano trattamento di reciprocita' nei riguardi dei cittadini italiani.
L'iscrizione nell'albo e' consentita, alle stesse condizioni richieste per i cittadini italiani, anche a cittadini degli Stati aderenti alla C.E.E. non residenti in Italia;
2) assenza di precedenti penali e di carichi pendenti relativi ai delitti di cui al n. 2) dell'articolo 21.
Se il direttore tecnico dell'impresa e' persona diversa dal titolare di essa, i requisiti di cui al n. 1) e al presente n. 2) debbono riferirsi ad entrambi;
3) osservanza degli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali secondo la legislazione italiana e la legislazione del Paese di residenza;
4) osservanza degli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti in materia di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;
5) certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, con indicazione dell'attivita' specifica della ditta; se cittadino straniero non residente in Italia, certificato di iscrizione nel registro professionale dello Stato di residenza;
6) certificato (facoltativo) di iscrizione ad un'associazione di categoria.
Per il requisito di cui al n. 2) costituisce prova sufficiente la produzione di un certificato del casellario giudiziale o di un documento equivalente in base alla legislazione dello Stato cui appartiene il richiedente che sia cittadino straniero non residente in Italia; per i requisiti di cui ai numeri 3) e 4) costituisce prova sufficiente un certificato rilasciato dall'amministrazione o ente competente in base alla legislazione dello Stato di appartenenza ovvero una dichiarazione giurata resa dall'interessato innanzi al pretore o al sindaco del luogo ove ha sede l'impresa o ad un notaio; per le imprese straniere non aventi sede in Italia costituisce altresi' prova sufficiente una dichiarazione giurata resa innanzi ad un'autorita' giudiziaria o amministrativa, ad un notaio o a qualsiasi altro pubblico ufficiale autorizzato a riceverla in base alla legislazione dello Stato straniero o, negli Stati in cui non esista una tale dichiarazione giurata, una dichiarazione solenne".
Art. 29 Modifica dell'articolo 21 della legge 8 agosto 1977, n. 584
1. Il primo comma dell'articolo 21 della legge 8 agosto 1977, n. 584, e' sostituito dal seguente:
"Salvo quanto prescritto dagli articoli 14, 17 e 18 della presente legge per gli appalti di cui all'articolo 1, ciascuna delle imprese riunite deve essere iscritta nell'albo nazionale dei costruttori per la classifica corrispondente ad un quinto dell'importo dei lavori oggetto dell'appalto; in ogni caso la somma degli importi per i quali le imprese sono iscritte deve essere almeno pari all'importo dei lavori da appaltare".
Capo II. Disposizioni concernenti l'anas
Art. 30 Lavori di variante e nuovi prezzi
1. La competenza ad approvare le variazioni di cui all'articolo 20, primo comma, del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, spetta al dirigente del compartimento della viabilita' dell'ANAS, sentito il dirigente superiore tecnico della direzione generale, sempre che non venga superato l'importo contrattuale aumentato dell'importo degli atti di sottomissione per lavori suppletivi, escluso il compenso revisionale; le variazioni di cui al secondo comma del citato articolo 20 sono approvate dallo stesso dirigente, purche' la spesa di esse non superi la somma impegnata per gli imprevisti, che non puo' in ogni caso eccedere il quinto del prezzo dell'appalto, e purche' le variazioni siano contenute entro un quinto di ciascuna categoria di lavoro, fatta eccezione per le opere di fondazione.
2. La competenza ad approvare i nuovi prezzi di cui all'articolo 22 del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, e' attribuita al dirigente del compartimento della viabilita', sentito il dirigente superiore tecnico della direzione generale, purche' i nuovi prezzi non comportino aumento del costo dell'opera.
Art. 31 Assegnazione delle attribuzioni di ingegnere capo ai dirigenti tecnici dell'ANAS
1. Ai funzionari della carriera direttiva tecnica presso i compartimenti della viabilita' dell'ANAS con qualifica non inferiore ad ingegnere capo aggiunto o ad esaurimento, possono essere assegnate, nella direzione dei lavori che si svolgono nell'ambito del compartimento, le attribuzioni di ingegnere capo previste dal regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, fatta eccezione per la stipula dei contratti relativi a lavori e somministrazioni da eseguirsi in economia.
2. Le stesse attribuzioni competono ai funzionari direttivi preposti agli uffici speciali istituiti ai sensi della legge 7 febbraio 1961, n. 59.
3. Al dirigente del compartimento, ferme restando le attribuzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, vengono assegnate le attribuzioni previste per l'ispettore del compartimento nella direzione, contabilita' e collaudo dei lavori di cui al regolamento approvato con il regio decreto 25 maggio 1895, n. 350.
4. I dirigenti tecnici degli ispettorati presso la direzione generale dell'ANAS mantengono le funzioni ispettive sui compartimenti dipendenti oltre alle incombenze loro derivanti dall'attivita' espletata nell'ambito della direzione centrale e da quelle contemplate nei precedenti articoli.
5. Le funzioni di cui al primo comma vengono attribuite con decreto del Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'ANAS.
Art. 32
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163
Art. 33 Parere degli organi consultivi
1. I limiti di importo previsti dal primo comma dell'articolo 14, lettera d), della legge 7 febbraio 1961, n. 59, sono elevati rispettivamente a 3.000 e 1.500 milioni di lire.
2. I limiti di importo previsti dal primo comma dell'articolo 17, lettera a), della legge 7 febbraio 1961, n. 59, sono elevati rispettivamente a 500 e 3.000 milioni di lire e a 500 e 1.500 milioni di lire.
3. Per i progetti di massima ed esecutivi di lavori e forniture fino all'importo di 500 milioni di lire si applicano le disposizioni dell'articolo 16 del decreto-legge 15 marzo 1965, n: 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431.
4. Il primo comma dell'articolo 16 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431, e' sostituito dal seguente:
"I capi dei compartimenti dell'Azienda nazionale autonoma delle strade sono autorizzati ad approvare, previo parere di un comitato tecnico-amministrativo, costituito dal competente dirigente superiore tecnico di zona o da un suo delegato di pari qualifica, che lo presiede, dal capo dell'ufficio tecnico del provveditorato per le opere pubbliche o da un suo delegato o da un funzionario tecnico del Ministero dei lavori pubblici appositamente designato, e dall'avvocato distrettuale dello Stato o da un suo delegato, i progetti di massima ed esecutivi di lavori e di forniture e le relative variazioni o aggiunte, fino all'importo di lire 500.000.000, qualunque sia il modo con il quale si intende procedere agli appalti".
Capo III. Disposizioni transitorie e finali
Art. 34 Procedure in corso
1. Le norme della presente legge si applicano anche alle procedure in corso, fermo restando quanto disposto dall'ultimo comma del precedente articolo 12.
Art. 35 Leggi regionali
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni adottano con legge le misure per accelerare le procedure facenti capo ad esse secondo i principi fondamentali previsti dalla presente legge in tema di dichiarazione implicita di pubblica utilita' e di indifferibilita' e di urgenza, di semplificazione dei procedimenti di espropriazione e di occupazione e pagamento della relativa indennita', dei procedimenti sostitutivi, dei procedimenti di aggiudicazione e gestione delle opere e relativi pagamenti.
Art. 36 Modifica dell'articolo 7 della legge 2 febbraio 1973, n. 14
1. Il quarto comma dell'articolo 7 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, e' sostituito dal seguente:
"Qualora sussistano comprovati motivi di necessita' e di urgenza la pubblicazione relativa a gare il cui importo non sia superiore a 1.000 milioni e non inferiore a 100 milioni, puo' essere effettuata in appositi albi dell'ente appaltante o, in mancanza, nell'albo pretorio del comune ove l'ente ha sede, ed almeno in un quotidiano della regione".
Art. 37 Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 gennaio 1978
LEONE
ANDREOTTI - COSSIGA -
MORLINO - STAMMATI -
GULLOTTI - DE MITA
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO