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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza (seconda sezione) del 8 marzo 1988, causa 296/86

Decisione
decisa il 1988-03-08
ECLI
ECLI:EU:C:1988:125

Epigrafe

Sentenza della Corte (seconda sezione) 8 marzo 1988 Nel procedimento 296/86, avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dalla High Court d'Irlanda nella causa dinanzi ad essa pendente fra Anthony McNicholl Ltd e altri e Ministro dell'agricoltura, domanda vertente sull'interpretazione del regolamento della Commissione 4 ottobre 1979, n. 2173, relativo alle modalità di applicazione per lo smercio delle carni bovine acquistate dagli enti d'intervento e recante abrogazione del regolamento n. 216/69 (GU L 251, pag. 12), onde valutare la conformità con detto regolamento del provvedimento 1o maggio 1983 con cui il Ministro dell'agricoltura ha disposto l'incameramento della cauzione prestata a garanzia dell'obbligo di esportare taluni quantitativi di carni bovine disossate in scatola provenienti dalle scorte d'intervento del ministero, LA CORTE (seconda sezione), composta dai signori O. Due, presidente di sezione, K. Bahlmann e T. F. O'Higgins, giudici, avvocato generale: J. Mischo cancelliere: J. A. Pompe, vicecancelliere viste le osservazioni presentate: per la Commissione, dal sig. P. Oliver, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agente, per la Anthony McNicholl Ltd e altri, dai sigg. J. D. Cooke, SC, e R. L. Nesbitt, del foro d'Irlanda, istruiti dai sigg. Gerrard, Scallan e O'Brian, solicitors in Dublino, per il governo irlandese, dal sig. L. J. Dockery, Chief State Solicitor, in qualità di agente, assistito dai sigg. E. P. Fitzsimons, SC, e J. O'Reilly, Barrister-at-Law, vista la relazione d'udienza e a seguito della trattazione orale dell'8 dicembre 1987, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 19 gennaio 1988, ha pronunciato la seguente

Sentenza

punto 1
Con sentenza 22 aprile 1986, pervenuta in cancelleria il 27 novembre successivo, la High Court d'Irlanda ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, tre questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione del regolamento della Commissione 4 ottobre 1979, n. 2173, relativo alle modalità di applicazione per lo smercio delle carni bovine acquistate dagli enti d'intervento e recante abrogazione del regolamento n. 216/69 (GU L 251, pag. 12), e, inoltre, sulla nozione di forza maggiore e sul principio di proporzionalità.
punto 2
Dette questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia fra cinque società di un gruppo irlandese (in prosieguo « ricorrenti ») e il ministro irlandese dell'agricoltura (in prosieguo « convenuto »), che il 1o maggio 1983 aveva disposto l'incameramento della cauzione costituita dalle ricorrenti in occasione dell'acquisto di 20 tonnellate di carne bovina disossata in scatola proveniente dalle scorte d'intervento del ministero.
punto 3
Il 23 luglio e il 29 settembre 1982 le ricorrenti avevano stipulato con il convenuto contratti per l'acquisto di un quantitativo complessivo di 166 tonnellate di carne da esportare in un paese terzo. Esse incaricavano dell'esportazione una sesta società del gruppo, la quale concludeva un contratto di trasporto con un'altra società irlandese, che a sua volta cedeva il contratto di trasporto ad una società inglese.
punto 4
La partita di 20 tonnellate per la quale è stata incamerata la cauzione si trovava in un container che veniva rubato nel deposito della società inglese a Uxbridge. La High Court rileva, nella sentenza di rinvio, che il furto e quindi la mancata esportazione della carne erano dovuti al concorso di dolo e negligenza dei dirigenti o dei dipendenti della società inglese.
punto 5
Nel corso del procedimento svoltosi dinanzi alla High Court, le ricorrenti hanno criticato il provvedimento del convenuto invocando la forza maggiore e il principio di proporzionalità. La High Court, ritenendo che la controversia sollevasse pertanto problemi d'interpretazione del diritto comunitario, ha sospeso il procedimento e ha sottoposto a questa Corte le seguenti questioni: « 1) a) Se l'art. 16, n. 3, del regolamento n. 2173/79 debba essere interpretato nel senso che esso comprende l'eccezione contemplata in caso di forza maggiore dall'art. 16, n. 2, di modo che, qualora l'inadempimento di una obbligazione contrattuale sia dovuto a forza maggiore, l'ente d'intervento è tenuto a non incamerare in alcuna misura la cauzione ivi menzionata. b) In subordine, se i principi generali di diritto comunitario esigano che l'ente d'intervento interpreti l'art. 16, n. 3, nel senso che, qualora l'inadempimento di un'obbligazione contrattuale sia dovuto a forza maggiore, l'ente non deve incamerare in alcuna misura la cauzione ivi menzionata. 2) In caso di soluzione affermativa dell'una o dell'altra parte della questione sub (1), se sussista un caso di forza maggiore qualora la mancata esportazione di una merce sia dovuta a: a) dolo, oppure b) negligenza, oppure e) concorso di dolo e negligenza di un vettore autonomo incaricato dall'esportatore di trasportare la merce fuori della Comunità. 3) a) Se, nell'esercizio del potere discrezionale di incamerare la cauzione totalmente, parzialmente o di non incamerarla affatto, attribuitogli dall'art. 16, n. 3, del predetto regolamento, l'ente d'intervento sia obbligato a tener conto del principio di proporzionalità come elaborato nella giurisprudenza della Corte di giustizia. b) In caso di soluzione affermativa della lett. a), se, quando l'obbligo di esportare un quantitativo di carne bovina acquistato presso l'ente d'intervento sia garantito dalla cauzione menzionata nel predetto regolamento, il principio di proporzionalità sia correttamente applicato qualora l'ente d'intervento fissi la parte della cauzione da incamerare in rapporto al quantitativo che l'esportatore non ha esportato. e) In caso di soluzione affermativa delle lettere a) e b), se il principio sia violato qualora l'ente d'intervento, decidendo di incamerare la cauzione totalmente, parzialmente, ovvero di non incamerarla affatto, ometta di tener conto, oltre che del fattore menzionato sub b) : della misura (eventuale) della colpa attribuita all'esportatore per la mancata esportazione; del fatto che la mancata esportazione è dovuta a forza maggiore (se ricorra questa ipotesi); del fatto (se ricorra questa ipotesi) che le finanze della Comunità non hanno subito perdite in conseguenza della mancata esportazione; del profitto che avrebbe potuto essere ricavato in caso di rivendita all'interno della Comunità della merce non esportata. »
punto 6
Per una più ampia esposizione degli antefatti, della normativa comunitaria e delle osservazioni presentate alla Corte, si rinvia alla relazione d'udienza. Detti elementi del fascicolo sono menzionati in prosieguo solo se necessario al ragionamento della Corte.

Sentenza › Sulla prima questione

punto 7
Nelle sue osservazioni, la Commissione rileva che, secondo ogni probabilità, le vendite di cui trattasi sono state effettuate a norma dei regolamenti della Commissione 13 luglio 1982, n. 1929 (GU L 209, pag. 34), e 12 agosto 1982, n. 2267 (GU L 243, pag. 9), relativi alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine disossate detenute dagli enti d'intervento francese ed irlandese e destinate ad essere esportate.
punto 8
Secondo detti regolamenti, la vendita deve avvenire in conformità alle disposizioni del regolamento della Commissione 9 aprile 1981, n. 985, che stabilisce le modalità di applicazione per la vendita delle carni bovine congelate provenienti dalle scorte d'intervento, destinate all'esportazione, e che modifica il regolamento n. 1687/76 (GU L 99, pag. 38). Il regolamento n. 985/81 contiene varie deroghe alle disposizioni del regolamento n. 2173/79 contemplato dal giudice nazionale. In particolare, l'art. 3, n. 2, dispone che la cauzione è svincolata qualora sia fornita la prova contemplata dall'art. 12 del regolamento della Commissione 30 giugno 1976, n. 1687, che stabilisce modalità comuni di controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento (GU L 190, pag. 1).
punto 9
Orbene, l'art. 11 del regolamento n. 1687/76 autorizza gli Stati membri a non richiedere la prova contemplata dall'art. 12 nei casi in cui le merci non abbiano raggiunto la loro destinazione per causa di forza maggiore, qualora ricorrano anche taluni altri presupposti. Diversamente dall'art. 16, n. 3, del regolamento n. 2173/79, disposizione contemplata dal giudice nazionale, le corrispondenti disposizioni del regolamento n. 1687/76 stabiliscono pertanto direttamente una deroga per i casi di forza maggiore.
punto 10
Ne consegue che, qualora le vendite di cui trattasi siano state effettuate a norma dei regolamenti nn. 1929/82 e 2267/82, ipotesi che spetta unicamente al giudice nazionale verificare, ma che, in base al fascicolo, risulta la più probabile, non è necessario risolvere la prima questione pregiudiziale.

Sentenza › Sulla seconda questione

punto 11
Per quanto riguarda la nozione di forza maggiore, è giurisprudenza costante che questa nozione, pur non postulando un'impossibilità assoluta, esige cionondimeno che il mancato verificarsi dell'evento in causa sia imputabile a circostanze indipendenti da chi le fa valere, straordinarie ed imprevedibili, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate malgrado tutta la diligenza impiegata (vedasi, da ultimo, sentenza 27 ottobre 1987, causa 109/86, Theodorakis, Race. 1987, pag. 4319).
punto 12
Ne consegue che l'operatore economico il quale, acquistando la merce, abbia assunto l'obbligo di esportarla non può liberarsi da quest'obbligo invocando la forza maggiore in caso di furto della merce dovuto a dolo o negligenza dei propri dipendenti.
punto 13
In una causa relativa allo sviamento di una partita di burro d'intervento acquistata ai fini dell'esportazione (sentenza 13 dicembre 1979, causa 42/79, Milch-, Fettund Eierkontor, Race. 1979, pag. 3703), la Corte ha affermato che l'acquirente iniziale, se decide di rivendere la merce ad un terzo ai fini dell'esportazione, assume con ciò, nei confronti dell'ente d'intervento agricolo, tutti i rischi che un operatore diligente può e deve ragionevolmente prevedere nell'ambito di questo negozio, ivi compreso quello dello sviamento della merce dovuto al comportamento fraudolento di un procuratore del terzo acquirente. Lo stesso principio vige qualora l'acquirente iniziale incarichi un terzo di esportare la merce o qualora il terzo stipuli a questo scopo un contratto di trasporto con una quarta impresa. In tal caso, l'acquirente deve perciò rispondere, nei confronti dell'ente d'intervento, di qualsiasi illecito o di qualsiasi negligenza di queste altre due imprese. Circostanze del genere non possono infatti essere considerate imprevedibili nei rapporti commerciali e rientrano quindi nel rischio commerciale.
punto 14
Ne consegue che l'acquirente deve rispondere anche del comportamento dell'imprenditore autonomo al quale sia stato affidato in subappalto il trasporto della merce, anche se, con ciò, il primo vettore sia venuto meno ai propri obblighi contrattuali.
punto 15
La seconda questione della High Court dev'essere pertanto risolta nel senso che il fatto che un acquirente di carni bovine provenienti da scorte d'intervento e destinate ad essere esportate non adempia l'obbligo di esportare, per dolo o negligenza oppure concorso di dolo e negligenza di un vettore autonomo cui sia stato ceduto il contratto di trasporto, non costituisce un caso di forza maggiore ai sensi dell'art. 11 del regolamento della Commissione n. 1687/76.

Sentenza › Sulla terza questione

punto 16
Le vendite contemplate dai regolamenti nn. 1929/82 e 2267/82 rientrano negli sforzi volti ad evitare il prolungamento del magazzinaggio delle carni provenienti dalle scorte d'intervento e, inoltre, lo smercio di queste carni sul mercato comunitario già caratterizzato da eccedenze. Per questi motivi le carni di cui trattasi sono state vendute a prezzi molto ridotti, a condizione, però, che venissero esportate al di fuori della Comunità. Dalla motivazione di detti regolamenti emerge espressamente che era necessario prevedere la costituzione di una cauzione di un importo sufficientemente elevato al fine di garantire l'esportazione delle carni. Ne consegue che con la cauzione di cui si discute si doveva per l'appunto garantire l'obbligo principale dell'acquirente, vale a dire l'obbligo di esportare la carne al di fuori della Comunità.
punto 17
E giurisprudenza costante che se un obbligo deve essere considerato come obbligo principale la cui osservanza sia di fondamentale importanza per il buon funzionamento di un sistema comunitario, la violazione di questo obbligo può essere sanzionata con l'incameramento dell'intera cauzione, senza che ciò costituisca violazione del principio di proporzionalità (vedasi da ultimo la sentenza 27 novembre 1986, causa 21/85, Maas, Racc. 1986, pag. 3537).
punto 18
Ne consegue che il fatto che l'ente d'intervento di cui trattasi abbia disposto l'incameramento, a norma dell'art. 13, n. 5, del regolamento n. 1687/76, soltanto della parte della cauzione corrispondente alla partita per la quale l'acquirente non ha adempiuto l'obbligo d'esportazione, senza che ciò sia dovuto ad un caso di forza maggiore, non costituisce alcuna violazione del principio di proporzionalità. In proposito considerazioni relative alla colpa dell'esportatore, alla perdita subita dalle finanze della Comunità e al profitto che avrebbe potuto essere ricavato in caso di rivendita all'interno della Comunità sono irrilevanti.
punto 19
La terza questione della High Court dev'essere pertanto risolta nel senso che, nel caso in cui un obbligo di esportare un quantitativo di carne bovina acquistato presso un ente d'intervento sia garantito dalla cauzione menzionata nel regolamento n. 1687/76, il principio di proporzionalità viene correttamente applicato qualora l'ente d'intervento fissi la parte della cauzione da incamerare in base al quantitativo che non è stato esportato. Salvo il caso di forza maggiore, questo principio non impone all'ente d'intervento di prendere in considerazione altre circostanze quali la colpa dell'esportatore, le perdite subite dalle finanze della Comunità o il profitto che avrebbe potuto essere ricavato in caso di rivendita all'interno della Comunità.

Sentenza › Sulle spese

punto 20
Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE (seconda sezione), pronunciandosi sulle questioni sottopostele dalla High Court d'Irlanda, con sentenza 22 aprile 1986, dichiara: 1) Il fatto che un acquirente di carni bovine provenienti da scorte d'intervento e destinate ad essere esportate non adempia l'obbligo di esportare, per dolo o negligenza oppure concorso di dolo e negligenza di un vettore autonomo cui sia stato ceduto il contratto di trasporto, non costituisce un caso di forza maggiore ai sensi dell'art. 11 del regolamento della Commissione 30 giugno 1976, n. 1687, che stabilisce modalità comuni di controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento. 2) Nel caso in cui un obbligo di esportare un quantitativo di carne bovina acquistato presso un ente d'intervento sia garantito dalla cauzione menzionata nel regolamento n. 1687/76, il princìpio di proporzionalità viene correttamente applicato qualora l'ente d'intervento fissi la parte della cauzione da incamerare in rapporto al quantitativo che non è stato esportato. Salvo il caso di forza maggiore, questo principio non impone all'ente d'intervento di prendere in considerazione altre circostanze quali la colpa dell'esportatore, le perdite subite dalle finanze della Comunità o il profitto che avrebbe potuto essere ricavato in caso di rivendita all'interno della Comunità.

Firme

Due Bahlmann O'Higgins Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, l'8 marzo 1988. Il cancelliere J. -G. Giraud Il presidente della seconda sezione O. Due

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