Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 22 del 1972
Massime (1)
Massima n. 5914
- Sicurezza pubblica
- Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la moralità pubblica
- Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 1
- Assunta violazione degli artt. 3, 13 e 25 della costituzione
- Questione già decisa
- Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e la pubblica moralità), in riferimento agli artt. 3, 13 e 25 della Costituzione, già dichiarata manifestamente infondata con sentenza n. 76 del 1970. Cfr.: pure sent. n. 27/59; 5/60; 126/62; 23 e 68/64; 32/69.
Norme impugnate
- art. 1 legge 27 dicembre 1956, n. 1423
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), promosso con ordinanza emessa il 9 novembre 1970 dal pretore di Forlì nel procedimento penale a carico di Cavallari Delia, iscritta al n. 190 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 163 del 30 giugno 1971.
Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1972 il Giudice relatore Enzo Capalozza.
punto 1
punto 2
Considerato che la medesima questione è stata dichiarata manifestamente infondata da questa Corte con sentenza n. 76 del 1970 (cfr. pure le precedenti sentenze n. 27 del 1959; n. 45 del 1960; n. 126 del 1962; nn. 23 e 68 del 1964; n. 32 del 1969);
che non sono stati addotti né sussistono motivi nuovi che inducano ad accogliere una soluzione diversa.
punto 3
Visti l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), sollevata dal pretore di Forlì, con l'ordinanza del 9 novembre 1970, in riferimento agli artt. 3, 13 e 25 della Costituzione, e già dichiarata manifestamente infondata con la sentenza n. 76 del 20 maggio 1970.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
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