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Sez. L, Ordinanza n. 18405 del 05/07/2024 (Rv. 671866-01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO E NEL PERIODO FERIALE | Art. 59 CCNL cooperative sociali - Lavoro svolto in una giornata festiva - Diritto del lavoratore alla retribuzione o a un corrispondente riposo - Sussistenza - Compensazione in banca ore ex art. 52 CCNL cooperative sociali - Esclusione.
Stato
decisa il 2024-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671866-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO E NEL PERIODO FERIALE

L'art. 59 del CCNL cooperative sociali stabilisce che il lavoratore, se ha prestato la propria opera nelle giornate festive, ha diritto alla retribuzione delle ore lavorate oppure ad un corrispondente riposo da fruire entro 30 giorni dalla data della festività infrasettimanale non fruita; tale disciplina

prevede una regolamentazione specifica ed è incompatibile con quella del sistema della compensazione con la banca ore, prevista dall'art. 52 del medesimo CCNL, che è tarato, invece, su un periodo di tempo più lungo, attraverso un sistema di compensazione che arriva fino a dicembre, allorché il monte ore accumulato, se non compensato con riposi e/o permessi ad hoc, va liquidato con una maggiorazione retributiva.

Contr. Coll. 26/01/2024 art. 52, Contr. Coll. 26/01/2024 art. 59

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)