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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 84 del 1986

Decisione
decisa il 1986-03-20, depositata il 1986-04-02
ECLI
ECLI:IT:COST:1986:84
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 12325

  • Regioni a statuto comune
  • Potestà amministrativa
  • Delegazione di funzioni alle province, ai comuni e agli altri enti locali
  • Controllo sulle deliberazioni relative alle funzioni delegate
  • Attribuzione ai comitati regionali di controllo
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 22 luglio 1975, n. 382 (Norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione), censurato sotto il profilo che, attribuendo il controllo sulle deliberazioni delle Provincie, dei Comuni e degli altri enti locali, nelle materie ad essi delegate dalle Regioni, ai Comitati Regionali di controllo, violerebbe l'art. 125 Cost., a norma del quale detto controllo - trattandosi di atti di competenza regionale, ancorché delegati ad altri enti - dovrebbe essere attribuito ad un organo dello Stato. Infatti, identica questione è stata già dichiarata non fondata. - S. n. 355/1985.

Norme impugnate

  • art. 4 legge 22 luglio 1975, n. 382

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 22 luglio 1975, n. 382 ("Norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione") promosso con ordinanza emessa il 27 gennaio 1983 dal T.A.R. per l'Emilia-Romagna sul ricorso proposto dal Consorzio Agrario Provinciale di Ravenna contro il Comune di Cervia iscritta al n. 22 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 131 bis dell'anno 1985. Udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1986 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;
punto 1
ritenuto che con ordinanza 27 gennaio 1983 il T.A.R. per l'Emilia-Romagna ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 22 luglio 1975, n. 382 ("Norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione"), sotto il profilo che esso, attribuendo il controllo sulle deliberazioni delle Provincie, dei Comuni e degli altri enti locali, nelle materie ad essi delegate dalle Regioni, ai Comitati Regionali di controllo, violerebbe l'art. 125 Cost. a norma del quale detto controllo dovrebbe essere attribuito ad un organo dello Stato, trattandosi di atti di competenza regionale, ancorché delegati ad altri enti;
punto 2
considerato che identica questione è stata già dichiarata non fondata con la sentenza n. 355 del 1985 e non sono stati dedotti motivi nuovi che possano indurre ad una diversa valutazione della questione;
punto 3
visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme Integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 22 luglio 1975, n. 382 ("Norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione") sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe, dal T.A.R. per l'Emilia- Romagna, in riferimento all'art. 125 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1986. F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO PAOLO CASAVOLA. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze