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Sez. 2, Sentenza n. 2415 del 25/09/1964 (Rv. 303633 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA - GIUDIZI POSSESSORI - CRITERIO PER LA DETERMINAZIONE.*
Stato
decisa il 1964-09-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/303633-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA - GIUDIZI POSSESSORI - CRITERIO PER LA DETERMINAZIONE.*

Il paragrafo secondo della tabella a allegata alla legge 13 giugno 1942 n. 794 sugli onorari per prestazioni giudiziali in materia civile (secondo il quale, nelle cause di Competenza funzionale del pretore, sono dovuti gli onorari previsti per le cause davanti al tribunale, se il valore della controversia ecceda quello del pretore) si applica anche alle azioni possessorie. Per la Determinazione del valore di tali cause, in Mancanza di apposite norme, si applicano analogicamente le regole dettate dal codice di procedura civile per la valutazione del diritto al quale corrisponda l'Esercizio del potere di fatto sulla cosa di cui si controverte. (V. 137/64; 38/63; 476/61).*

Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 25

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)