Sez. 4, Sentenza n. 6740 del 03/02/2015 Ud. (dep. 16/02/2015) Rv. 262250 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL | Rifiuto di sottoporsi ad accertamenti alcolimetrici - Sentenza di appello - Dichiarazione di prescrizione del reato - Confisca del veicolo - Statuizione di conferma - Legittimità - Condizioni.
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL
In tema di rifiuto di sottoporsi all'accertamento alcolimetrico, è legittima la decisione del giudice di appello, il quale, pur dichiarando l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, confermi la statuizione relativa alla confisca del veicolo prevista dal codice della strada, allorquando l'impugnazione non abbia investito il punto della decisione concernente la responsabilità penale ed il fatto-reato sia stato definitivamente accertato (Fattispecie nella quale l'imputato aveva impugnato la sentenza di primo grado limitandosi a chiedere la conversione della pena detentiva nella corrispondente sanzione pecuniaria, senza contestare alcunché in ordine all'accertamento del reato ascrittogli).
Riferimenti normativi: Cod. Strada Nuovo art. 186, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)