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Sez. U, Sentenza n. 2705 del 23/08/1972 (Rv. 360356 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - ISTANZA DI REGOLAMENTO NON DEPOSITATA NEL TERMINE STABILITO DALL'ART 369 COD PROC CIV - IMPROCEDIBILITA - SUCCESSIVA ISTANZA DI REGOLAMENTO - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1972-08-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/360356-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - ISTANZA DI REGOLAMENTO NON DEPOSITATA NEL TERMINE STABILITO DALL'ART 369 COD PROC CIV - IMPROCEDIBILITA - SUCCESSIVA ISTANZA DI REGOLAMENTO - AMMISSIBILITA.*

E improcedibile l'istanza di regolamento di giurisdizione non depositata nel termine stabilito dall'art 369 cod proc civ. tale improcedibilita non produce effetti in ordine all'ammissibilita di una successiva istanza di regolamento di giurisdizione: questo puo essere proposto fino a che la causa non sia decisa nel merito in primo grado, e, d'altra parte, non essendo il regolamento preventivo di giurisdizione un mezzo di impugnazione, in relazione ad esso non e ipotizzabile una questione di non riproponibilita a causa dell'improcedibilita dell'eguale istanza proposta per prima.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 387, Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)