Sez. 3, Sentenza n. 11980 del 18/12/1990 (Rv. 470185 - 01)
COMODATO - IN GENERE - TRASFERIMENTO DEL CREDITO - DISCIPLINA APPLICABILE - INDIVIDUAZIONE.*
COMODATO - IN GENERE - TRASFERIMENTO DEL CREDITO - DISCIPLINA APPLICABILE - INDIVIDUAZIONE.*
L'art. 1406 cod. civ. concernente la cessione dei contratti con prestazioni corrispettive non è applicabile al comodato che è un contratto a prestazione unilaterale, al quale è invece applicabile la disposizione generale dell'art. 1260 cod. civ. in materia di trasferimenti di credito, per la quale il creditore, anche senza il consenso del debitore, può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, purché il credito non abbia carattere personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1406, Cod. Civ. art. 1803, Cod. Civ. art. 1804
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)