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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza (Quarta Sezione) del 5 giugno 2014, causa C-360/12

Decisione
decisa il 2014-06-05
ECLI
ECLI:EU:C:2014:1318

Epigrafe

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 5 giugno 2014 Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamenti (CE) nn. 40/94 e 44/2001 – Marchio comunitario – Articolo 93, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 40/94 – Competenza internazionale in materia di contraffazione – Determinazione del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto – Partecipazione transfrontaliera di più persone a uno stesso atto illecito Nella causa C-360/12, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bundesgerichtshof (Germania), con decisione del 28 giugno 2012, pervenuta in cancelleria il 31 luglio 2012, nel procedimento Coty Germany GmbH, già Coty Prestige Lancaster Group GmbH, contro First Note Perfumes NV, LA CORTE (Quarta Sezione), composta da L. Bay Larsen, presidente di sezione, K. Lenaerts, vicepresidente della Corte, facente funzione di giudice della Quarta Sezione, M. Safjan (relatore), J. Malenovský e A. Prechal, giudici, avvocato generale: N. Jääskinen cancelliere: M. Aleksejev, amministratore vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 19 settembre 2013, considerate le osservazioni presentate: per la Coty Germany GmbH, già Coty Prestige Lancaster Group GmbH, da K. Schmidt-Hern e U. Hildebrandt, Rechtsanwälte; per la First Note Perfumes NV, da M. Dinnes, Rechtsanwalt; per il governo tedesco, da F. Wannek, J. Kemper e T. Henze, in qualità di agenti; per il governo del Regno Unito, da A. Robinson, in qualità di agente; per il governo svizzero, da D. Klingele, in qualità di agente; per la Commissione europea, da F. Bulst e M. Wilderspin, in qualità di agenti, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 21 novembre 2013, ha pronunciato la seguente

Sentenza

punto 1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 93, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), e dell’articolo 5, punto 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).
punto 2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Coty Germany GmbH (in prosieguo: la «Coty Germany»), già Coty Prestige Lancaster Group GmbH, e la First Note Perfumes NV (in prosieguo: la «First Note») in merito ad un’affermata lesione di un marchio comunitario e ad una violazione della legge relativa alla repressione della concorrenza sleale (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb) in conseguenza della vendita, in Belgio, di prodotti contraffatti a un imprenditore tedesco che li ha rivenduti in Germania.

Sentenza › Contesto normativo › Il regolamento n. 40/94

punto 3
Il quindicesimo considerando del regolamento n. 40/94 così recita: «considerando che è indispensabile che le decisioni sulla validità e sulle contraffazioni dei marchi comunitari abbiano effetto e si estendano all’insieme della Comunità, essendo questo il solo mezzo per evitare decisioni contrastanti dei tribunali e dell’Ufficio [per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)] e per impedire che venga pregiudicato il carattere unitario del marchio comunitario; che alle azioni in giustizia relative ai marchi comunitari si applicano le norme della convenzione [del 27 settembre 1968] relativa alla competenza giurisdizionale e all’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale [GU 1972, L 299, pag. 32; in prosieguo: la «Convenzione di Bruxelles»], salvo che il presente regolamento vi deroghi».
punto 4
L’articolo 9 del medesimo regolamento, rubricato «Diritti conferiti dal marchio comunitario», prevede, ai paragrafi 1 e 3, quanto segue: «1. Il marchio comunitario conferisce al suo titolare un diritto esclusivo. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare in commercio: a) un segno identico al marchio comunitario per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato; b) un segno che a motivo della sua identità o somiglianza col marchio comunitario e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dal marchio comunitario e dal segno, possa dare adito a un rischio di confusione per il pubblico; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione tra il segno e il marchio; c) un segno identico o simile al marchio comunitario per prodotti o servizi che non sono simili a quelli per i quali questo è stato registrato, se il marchio comunitario gode di notorietà nella Comunità e se l’uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio comunitario o reca pregiudizio agli stessi. (...) 3. Il diritto conferito dal marchio comunitario è opponibile ai terzi solo a decorrere dalla data della pubblicazione della registrazione del marchio. Tuttavia, può essere richiesto un equo indennizzo per fatti posteriori alla pubblicazione di una domanda di marchio comunitario che, dopo la pubblicazione della registrazione del marchio, sarebbero vietati in virtù di detto marchio. Il tribunale adito non può statuire sul merito fintantoché la registrazione non è stata pubblicata».
punto 5
L’articolo 14, paragrafo 2, del suddetto regolamento così dispone: «Il presente regolamento non esclude che si possano intentare azioni inerenti ad un marchio comunitario fondate sul diritto degli Stati membri riguardante in particolare la responsabilità civile e la concorrenza sleale».
punto 6
L’articolo 90 del regolamento n. 40/94, rubricato «Applicazione della Convenzione di esecuzione», è così formulato: «1. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, alle procedure concernenti i marchi comunitari e le domande di marchio comunitario nonché alle procedure concernenti le azioni simultanee o successive promosse sulla base di marchi comunitari e di marchi nazionali si applica la [Convenzione di Bruxelles], con gli emendamenti apportati dalle convenzioni relative all’adesione a tale Convenzione degli Stati aderenti alle Comunità europee; l’insieme della Convenzione citata e di queste ultime convenzioni è qui di seguito denominato “Convenzione di esecuzione”. 2. Per quanto riguarda le procedure derivanti dalle azioni e domande di cui all’articolo 92: a) non si applicano gli articoli 2 e 4, l’articolo 5, paragrafi 1, 3, 4 e 5 e l’articolo 24 della Convenzione di esecuzione; (...)».
punto 7
L’articolo 91, paragrafo 1, di detto regolamento enuncia quanto segue: «Gli Stati membri designano nei rispettivi territori un numero per quanto possibile ridotto di tribunali nazionali di prima e di seconda istanza, qui di seguito denominati “tribunali dei marchi comunitari”, che svolgeranno le funzioni ad essi attribuite dal presente regolamento».
punto 8
Ai sensi dell’articolo 92 del medesimo regolamento, intitolato «Competenza in materia di contraffazione e di validità»: «I tribunali dei marchi comunitari hanno competenza esclusiva: a) per tutte le azioni in materia di contraffazione e – qualora siano previste dalla legislazione nazionale – per le azioni relative alla minaccia di contraffazione di marchi comunitari; b) per azioni di accertamento di non contraffazione qualora siano previste dalla legislazione nazionale; c) per tutte le azioni intentate in seguito ai fatti di cui all’articolo 9, paragrafo 3, seconda frase; d) per domande riconvenzionali di decadenza o di annullamento del marchio comunitario di cui all’articolo 96».
punto 9
L’articolo 93 del regolamento n. 40/94, intitolato «Competenza internazionale», dispone quanto segue: «1. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento e quelle della Convenzione di esecuzione applicabili in virtù dell’articolo 90, le procedure derivanti dalle azioni e domande di cui all’articolo 92 vengono avviate dinanzi ai tribunali dello Stato membro in cui il convenuto ha il domicilio o, se quest’ultimo non ha il domicilio in uno degli Stati membri, dello Stato membro in cui ha una stabile organizzazione. 2. Se il convenuto non ha né il domicilio né una stabile organizzazione in uno degli Stati membri, dette procedure vengono avviate dinanzi ai tribunali dello Stato membro in cui l’attore ha il domicilio o, se quest’ultimo non ha il domicilio in uno degli Stati membri, dello Stato membro in cui ha una stabile organizzazione. 3. Se né il convenuto né l’attore hanno tale domicilio o tale stabile organizzazione, dette procedure vengono avviate dinanzi ai tribunali dello Stato membro in cui l’[UAMI] ha sede. (...) 5. Le procedure derivanti dalle azioni e domande di cui all’articolo 92, ad eccezione delle azioni di accertamento di non contraffazione di un marchio comunitario, possono parimenti essere avviate dinanzi ai tribunali dello Stato membro in cui l’atto di contraffazione è stato commesso o minaccia di essere commesso, o in cui è stato commesso un atto contemplato dall’articolo 9, paragrafo 3, seconda frase».
punto 10
L’articolo 94 del suddetto regolamento, rubricato «Sfera di competenza», stabilisce, al paragrafo 2, quanto segue: «Un tribunale dei marchi comunitari la cui competenza si fonda sull’articolo 93, paragrafo 5, è competente soltanto per gli atti commessi o minacciati nel territorio dello Stato membro in cui è situato».

Sentenza › Contesto normativo › Il regolamento n. 44/2001

punto 11
Dal considerando 2 del regolamento n. 44/2001 emerge che quest’ultimo è volto, nell’interesse del buon funzionamento del mercato interno, ad adottare «disposizioni che consentano di unificare le norme sui conflitti di competenza in materia civile e commerciale e di semplificare le formalità affinché le decisioni emesse dagli Stati membri vincolati dal presente regolamento siano riconosciute ed eseguite in modo rapido e semplice».
punto 12
I considerando 11, 12 e 15 di detto regolamento così recitano: «(11) Le norme sulla competenza devono presentare un alto grado di prevedibilità ed articolarsi intorno al principio della competenza del giudice del domicilio del convenuto, la quale deve valere in ogni ipotesi salvo in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l’autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento. Per le persone giuridiche il domicilio deve essere definito autonomamente, in modo da aumentare la trasparenza delle norme comuni ed evitare i conflitti di competenza. (12) Il criterio del foro del domicilio del convenuto deve essere completato attraverso la previsione di fori alternativi, ammessi in base al collegamento stretto tra l’organo giurisdizionale e la controversia, ovvero al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia. (...) (15) Il funzionamento armonioso della giustizia presuppone che si riduca al minimo la possibilità di pendenza di procedimenti paralleli e che non vengano emesse, in due Stati membri, decisioni tra loro incompatibili. (...)».
punto 13
Le norme sulla competenza sono contenute nel capo II di detto regolamento, agli articoli da 2 a 31 di quest’ultimo.
punto 14
Il medesimo capo II, sezione 1, intitolata «Disposizioni generali», contiene l’articolo 2, il cui paragrafo 1 è così formulato: «Salve le disposizioni del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato membro».
punto 15
L’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001, contenuto nella stessa sezione, così dispone: «Le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro possono essere convenute davanti ai giudici di un altro Stato membro solo in base alle norme enunciate nelle sezioni da 2 a 7 del presente capo».
punto 16
L’articolo 5, punto 3, di tale regolamento, che fa parte della sezione 2 del capo II di quest’ultimo, intitolata «Competenze speciali», prevede che: «La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro: (...) 3) in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti al giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire».
punto 17
L’articolo 68, paragrafo 2, di detto regolamento enuncia quanto segue: «Nella misura in cui il presente regolamento sostituisce, tra gli Stati membri, le disposizioni della convenzione di Bruxelles ogni riferimento a tale convenzione si intende fatto al presente regolamento».

Sentenza › Procedimento principale e questioni pregiudiziali

punto 18
Dalla decisione di rinvio emerge che la Coty Germany, con sede a Magonza (Germania), produce e distribuisce profumi e prodotti cosmetici. Essa è titolare dei diritti sul marchio comunitario tridimensionale (in bianco e nero) n. 003788767, che rappresenta un flacone, registrato per prodotti di profumeria.
punto 19
La Coty Germany commercializza, in un flacone colorato e decorato con scritte il quale riproduce il suddetto marchio comunitario, il profumo da donna denominato «Davidoff Cool Water Woman».
punto 20
La First Note, società avente sede a Oelegem (Belgio), svolge un’attività di commercio all’ingrosso di profumi. Nel corso del gennaio 2007 ha venduto il profumo denominato «Blue Safe for Women» alla Stefan P. Warenhandel (in prosieguo: la «Stefan P.»), la cui sede commerciale è situata in Germania. Dalla decisione di rinvio emerge che quest’ultima ha preso in consegna prodotti presso la First Note in Belgio e li ha successivamente rivenduti sul territorio tedesco.
punto 21
La Coty Germany ha proposto ricorso contro la First Note, sostenendo che la distribuzione, da parte di quest’ultima, di tale profumo in un flacone analogo a quello la cui rappresentazione costituisce oggetto del marchio summenzionato configura una contraffazione di marchio, di pubblicità comparativa illecita e di imitazione sleale.
punto 22
Tale ricorso è stato respinto tanto in primo grado quanto in appello. La sentenza emessa in appello ha dichiarato il difetto di competenza internazionale dei giudici tedeschi. La Coty Germany ha proposto un ricorso per cassazione («Revision») dinanzi al Bundesgerichtshof. A sostegno di tale ricorso, essa invoca il marchio comunitario n. 003788767 nonché il fatto che, nella legge relativa alla repressione della concorrenza sleale, pratiche commerciali del genere sono vietate e, in subordine, si fonda – nell’ipotesi in cui un simile cumulo di azioni sia escluso – in primo luogo sul marchio comunitario e, in secondo luogo, sulla legge tedesca relativa alla repressione della concorrenza sleale.
punto 23
È in tale contesto che il Bundesgerichtshof ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se l’articolo 93, paragrafo 5, del regolamento (...) n. 40/94 debba essere interpretato nel senso che un atto di contraffazione è stato commesso in uno Stato membro (Stato membro A), ai sensi [di tale disposizione], in caso di partecipazione, con un atto compiuto in un altro Stato membro (Stato membro B), alla violazione dei diritti di marchio commessa nel primo Stato membro (Stato membro A). 2) Se l’articolo 5, punto 3, del regolamento (...) n. 44/2001 debba essere interpretato nel senso che l’evento dannoso è avvenuto in uno Stato membro (Stato membro A) quando l’atto illecito oggetto del procedimento o assunto a fondamento delle richieste avanzate è stato commesso in un altro Stato membro (Stato membro B) e consiste nella partecipazione all’atto illecito (illecito principale) commesso nel primo Stato membro (Stato membro A)».

Sentenza › Sulle questioni pregiudiziali › Sulla prima questione

punto 24
Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la nozione di territorio dello «Stato membro in cui l’atto di contraffazione è stato commesso», di cui all’articolo 93, paragrafo 5, del regolamento n. 40/94, debba essere interpretata nel senso che, in caso di vendita e di consegna di un prodotto contraffatto avvenute sul territorio di uno Stato membro, seguite da una rivendita da parte dell’acquirente sul territorio di un altro Stato membro, i giudici di quest’ultimo Stato sono competenti, ai sensi della suddetta disposizione, a conoscere di un’azione per contraffazione diretta contro il venditore iniziale, che non ha operato in prima persona nello Stato membro cui appartiene il giudice adito.
punto 25
Come emerge dalla decisione di rinvio, il giudice del rinvio si interroga sulla necessità di interpretare la nozione di territorio dello «Stato membro in cui l’atto di contraffazione è stato commesso», utilizzata dall’articolo 93, paragrafo 5, del regolamento n. 40/94, in maniera analoga alla nozione di «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto» di cui all’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001.
punto 26
A tale riguardo, occorre rilevare che, nonostante il principio dell’applicazione del regolamento n. 44/2001 alle azioni giudiziarie riguardanti un marchio comunitario, l’applicazione di determinate disposizioni di tale regolamento alle procedure derivanti dalle azioni e dalle domande di cui all’articolo 92 del regolamento n. 40/94 risulta esclusa ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, di quest’ultimo regolamento.
punto 27
In considerazione di tale esclusione, la competenza dei tribunali dei marchi comunitari previsti all’articolo 91, paragrafo 1, del regolamento n. 40/94 a conoscere delle azioni e delle domande di cui al successivo articolo 92 deriva dalle regole stabilite direttamente dal medesimo regolamento, le quali, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 36 delle proprie conclusioni, hanno natura di lex specialis rispetto alle regole enunciate dal regolamento n. 44/2001.
punto 28
Più precisamente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 90, paragrafo 2, e 92 del regolamento n. 40/94, l’applicazione dell’articolo 5, paragrafo 3, della Convenzione di Bruxelles – al quale corrisponde l’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 – alle azioni per contraffazione di un marchio comunitario risulta espressamente esclusa.
punto 29
Si deve rilevare, in proposito, che l’articolo 93 del regolamento n. 40/94 prevede vari criteri di competenza internazionale.
punto 30
In particolare, l’articolo 93, paragrafo 5, del regolamento n. 40/94 instaura, segnatamente, una competenza in favore dei giudici dello Stato membro in cui l’atto di contraffazione è stato commesso o minaccia di esserlo.
punto 31
Quanto all’interpretazione di detto articolo 93, paragrafo 5, alla luce di quanto rilevato ai punti 27 e 28 della presente sentenza, la nozione di territorio «dello Stato membro in cui l’atto di contraffazione è stato commesso o minaccia di essere commesso», che figura in tale disposizione, dev’essere interpretata in maniera autonoma rispetto alla nozione di «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire» che compare all’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001.
punto 32
Di conseguenza, la duplicità dei criteri di collegamento, ossia quello del luogo del fatto generatore del danno e quello del luogo di concretizzazione del danno, rilevata dalla giurisprudenza della Corte riguardante l’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 (v. sentenza Bier, 21/76, EU:C:1976:166, punto 19, e, da ultimo, sentenza Kainz, C-45/13, EU:C:2014:7, punto 23 e giurisprudenza ivi citata) non può automaticamente valere per l’interpretazione della nozione di territorio «dello Stato membro in cui l’atto di contraffazione è stato commesso o minaccia di essere commesso» utilizzata all’articolo 93, paragrafo 5, del regolamento n. 40/94.
punto 33
Per determinare se l’interpretazione autonoma di quest’ultima disposizione conduca comunque a riconoscere una simile duplicità dei criteri di collegamento, occorre tenere conto, conformemente a costante giurisprudenza della Corte, non solo della formulazione di tale disposizione, ma anche del suo contesto e dei suoi obiettivi.
punto 34
Per quanto concerne la formulazione dell’articolo 93, paragrafo 5, del regolamento n. 40/94, la nozione di territorio «dello Stato membro in cui l’atto di contraffazione è stato commesso» suggerisce, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 31 delle proprie conclusioni, che tale criterio di collegamento faccia riferimento a un comportamento attivo dell’autore di tale contraffazione. Pertanto, il criterio di collegamento previsto da tale disposizione si riferisce al territorio dello Stato membro in cui il fatto all’origine dell’affermata contraffazione è avvenuto o rischia di avvenire, e non al territorio dello Stato membro in cui detta contraffazione produce i propri effetti.
punto 35
Si deve altresì rilevare che la sussistenza di una competenza giurisdizionale ai sensi del citato articolo 93, paragrafo 5, basata sul luogo in cui l’asserita contraffazione produce i propri effetti sarebbe in contrasto con la formulazione dell’articolo 94, paragrafo 2, di tale regolamento, che limita la competenza dei tribunali dei marchi comunitari ex articolo 93, paragrafo 5, ai fatti commessi o minacciati nel territorio dello Stato membro in cui il giudice adito è situato.
punto 36
Peraltro, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 28 e 29 delle proprie conclusioni, tanto la genesi quanto il contesto del regolamento n. 40/94 confermano la volontà del legislatore dell’Unione di derogare alla regola di competenza prevista all’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, in considerazione, in particolare, dell’insufficienza di quest’ultima regola di competenza a rispondere ai particolari problemi relativi alla violazione di un marchio comunitario.
punto 37
Di conseguenza, la competenza giurisdizionale ai sensi dell’articolo 93, paragrafo 5, del regolamento n. 40/94 può essere unicamente attribuita ai tribunali dei marchi comunitari dello Stato membro sul cui territorio il convenuto ha commesso l’asserito atto illecito.
punto 38
Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla prima questione che la nozione di territorio «dello Stato membro in cui l’atto di contraffazione è stato commesso», di cui all’articolo 93, paragrafo 5, del regolamento n. 40/94, dev’essere interpretata nel senso che, in caso di vendita e di consegna di un prodotto contraffatto avvenute sul territorio di uno Stato membro, seguite da una rivendita da parte dell’acquirente sul territorio di un altro Stato membro, tale disposizione non consente di radicare una competenza giurisdizionale a conoscere di un’azione per contraffazione diretta contro il venditore iniziale che non ha operato in prima persona nello Stato membro cui appartiene il giudice adito.

Sentenza › Sulle questioni pregiudiziali › Sulla seconda questione

punto 39
Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 debba essere interpretato nel senso che, nel caso in cui vengano lamentate una pubblicità comparativa illecita o un’imitazione sleale di un segno protetto da un marchio comunitario, vietate dalla legge relativa alla repressione della concorrenza sleale dello Stato membro cui appartiene il giudice adito, tale disposizione consente di radicare la competenza giurisdizionale a conoscere di un’azione per responsabilità fondata su tale legge nazionale e promossa nei confronti di uno dei presunti autori, il quale sia stabilito in un altro Stato membro ed abbia ivi asseritamente commesso la prospettata infrazione.
punto 40
A tale riguardo, si deve rilevare che l’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento n. 40/94 dispone espressamente che si possono intentare azioni inerenti ad un marchio comunitario fondate sul diritto degli Stati membri riguardante in particolare la responsabilità civile e la concorrenza sleale.
punto 41
Tali azioni non rientrano nella competenza dei tribunali dei marchi comunitari. La competenza a conoscere di azioni siffatte non è quindi disciplinata dal regolamento n. 40/94. Pertanto, la competenza a conoscere delle azioni fondate sulla legge nazionale relativa alla repressione della concorrenza sleale dev’essere determinata sulla base delle disposizioni del regolamento n. 44/2001.
punto 42
Nel caso di una domanda fondata sulla violazione della legge nazionale relativa alla repressione della concorrenza sleale, l’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 è dunque applicabile al fine di radicare la competenza giurisdizionale del giudice adito.
punto 43
Quanto all’interpretazione dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, si deve anzitutto ricordare che le disposizioni di tale regolamento vanno interpretate in modo autonomo, alla luce del sistema generale e delle finalità di quest’ultimo (sentenza Melzer, C-228/11, EU:C:2013:305, punto 22 e giurisprudenza ivi citata).
punto 44
È solo in deroga al principio fondamentale enunciato all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001, il quale attribuisce la competenza ai giudici dello Stato membro sul cui territorio il convenuto è domiciliato, che il capo II, sezione 2, di tale regolamento prevede un certo numero di attribuzioni di competenze speciali, tra cui quella dell’articolo 5, punto 3, del regolamento medesimo (sentenza Melzer, EU:C:2013:305, punto 23).
punto 45
Poiché la competenza dei giudici del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire costituisce una regola di competenza speciale, essa deve essere interpretata in modo restrittivo e non consente un’interpretazione che vada oltre le ipotesi prese in considerazione esplicitamente dal suddetto regolamento (sentenza Melzer, EU:C:2013:305, punto 24).
punto 46
Nondimeno, i termini «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire», utilizzati dall’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, indicano sia il luogo in cui il danno si è concretizzato sia il luogo del fatto generatore di tale danno, cosicché il convenuto può essere citato, a scelta del ricorrente, dinanzi ai giudici di entrambi i luoghi in parola (sentenza Melzer, EU:C:2013:305, punto 25).
punto 47
Al riguardo, emerge da costante giurisprudenza che la regola di competenza prevista all’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 trova il suo fondamento nell’esistenza di un collegamento particolarmente stretto tra la contestazione e i giudici del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire, il che giustifica un’attribuzione di competenza a questi ultimi ai fini della buona amministrazione della giustizia e dell’economia processuale (sentenza Melzer, EU:C:2013:305, punto 26).
punto 48
Poiché l’individuazione di uno degli elementi di collegamento riconosciuti dalla giurisprudenza ricordata al punto 46 della presente sentenza deve consentire di radicare la competenza del giudice che ricopre obiettivamente la miglior posizione per valutare se ricorrano gli elementi costitutivi della responsabilità della persona convenuta, ne consegue che può essere validamente adito solamente il giudice nel cui distretto si situa l’elemento di collegamento pertinente (v., in tal senso, sentenze Folien Fischer e Fofitec, C-133/11, EU:C:2012:664, punto 52, nonché Melzer, EU:C:2013:305, punto 28).
punto 49
Per quanto riguarda il luogo del fatto generatore, dalla decisione di rinvio emerge che vi sono più autori che si presumono all’origine dell’affermato evento dannoso, e che la First Note, unica convenuta nella controversia principale, ha operato solamente in Belgio e, pertanto, fuori dal distretto del giudice dinanzi al quale è stata citata.
punto 50
Orbene, come già dichiarato dalla Corte, in circostanze in cui uno solo tra diversi presunti autori di un asserito danno sia convenuto dinanzi a un giudice nel distretto del quale egli non ha operato, non si può ritenere che il fatto generatore si sia prodotto nel distretto di detto giudice ai sensi dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 (v. sentenza Melzer, EU:C:2013:305, punto 40).
punto 51
Di conseguenza, l’articolo 5, punto 3, di detto regolamento non consente di radicare, a titolo di luogo del fatto generatore, la competenza giurisdizionale a conoscere di un’azione per responsabilità fondata sulla legge relativa alla repressione sulla concorrenza sleale dello Stato membro cui appartiene il giudice adito e diretta contro uno dei presunti autori del danno che non ha operato nel distretto del giudice adito (v. sentenza Melzer, EU:C:2013:305, punto 41).
punto 52
Tuttavia, contrariamente alla causa all’origine della sentenza Melzer (EU:C:2013:305), nella causa principale il giudice del rinvio non ha limitato la propria questione all’interpretazione dell’articolo 5, punto 3, di detto regolamento al solo fine di affermare la competenza dei giudici tedeschi sulla base del luogo del fatto generatore dell’asserito danno.
punto 53
Pertanto, occorre altresì esaminare se, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, in cui vari presunti autori dell’asserito danno hanno operato in Stati membri diversi, l’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 consenta di radicare, a titolo di luogo di concretizzazione del danno, la competenza dei giudici di uno Stato membro a conoscere di un’azione per responsabilità fondata sulla legge relativa alla repressione della concorrenza sleale del medesimo Stato membro, cui appartiene il giudice adito, e diretta contro uno dei presunti autori del danno il quale non ha operato nel distretto del giudice adito.
punto 54
Secondo costante giurisprudenza, il luogo della concretizzazione del danno è quello in cui il fatto da cui può sorgere una responsabilità da illecito doloso o colposo ha causato un danno (v. sentenza Zuid-Chemie, C-189/08, EU:C:2009:475, punto 26).
punto 55
Per quanto riguarda i danni derivanti da violazioni di un diritto di proprietà intellettuale e commerciale, la Corte ha precisato che la concretizzazione del danno in un determinato Stato membro è subordinata alla tutela, in quest’ultimo, del diritto di cui si lamenta la violazione (v. sentenze Wintersteiger, C-523/10, EU:C:2012:220, punto 25, e Pinckney, C-170/12, EU:C:2013:635, punto 33).
punto 56
Tale requisito è trasponibile ai casi aventi ad oggetto la tutela di un diritto siffatto mediante una legge nazionale relativa alla repressione della concorrenza sleale.
punto 57
Si deve dunque dichiarare che, in circostanze come quelle della causa principale, una controversia relativa ad una violazione della suddetta legge può essere sottoposta ai giudici tedeschi, purché il fatto commesso in un altro Stato membro abbia causato o rischi di causare un danno nel distretto del giudice adito.
punto 58
A tale riguardo, spetta al giudice adito valutare, alla luce degli elementi di cui dispone, se la vendita del profumo denominato «Blue Safe for Women» alla Stefan P., effettuata sul territorio belga, abbia potuto violare le disposizioni della legge tedesca relativa alla repressione della concorrenza sleale e, di conseguenza, causare un danno nel distretto di tale giudice.
punto 59
Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla seconda questione che l’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 dev’essere interpretato nel senso che, nel caso in cui vengano lamentate una pubblicità comparativa illecita o un’imitazione sleale di un segno protetto da un marchio comunitario, vietate dalla legge relativa alla repressione della concorrenza sleale dello Stato membro cui appartiene il giudice adito, tale disposizione non consente di radicare, a titolo di luogo del fatto generatore di un danno derivante dalla violazione di tale legge, la competenza di un giudice di detto Stato membro qualora il solo tra i presunti autori ad esservi convenuto non vi abbia operato in prima persona. Per contro, in una simile ipotesi, la suddetta disposizione consente di radicare, a titolo di luogo di concretizzazione del danno, la competenza giurisdizionale a conoscere di un’azione per responsabilità fondata sulla suddetta legge nazionale e promossa contro una persona stabilita in un altro Stato membro, alla quale si addebita la commissione, in quest’ultimo, di un atto che ha causato o rischia di causare un danno nel distretto del giudice adito.

Sentenza › Sulle spese

punto 60
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Dispositivo

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara: 1) La nozione di territorio «dello Stato membro in cui l’atto di contraffazione è stato commesso», di cui all’articolo 93, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario, dev’essere interpretata nel senso che, in caso di vendita e di consegna di un prodotto contraffatto avvenute sul territorio di uno Stato membro, seguite da una rivendita da parte dell’acquirente sul territorio di un altro Stato membro, tale disposizione non consente di radicare una competenza giurisdizionale a conoscere di un’azione per contraffazione diretta contro il venditore iniziale che non ha operato in prima persona nello Stato membro cui appartiene il giudice adito. 2) L’articolo 5, punto 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev’essere interpretato nel senso che, nel caso in cui vengano lamentate una pubblicità comparativa illecita o un’imitazione sleale di un segno protetto da un marchio comunitario, vietate dalla legge relativa alla repressione della concorrenza sleale (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb) dello Stato membro cui appartiene il giudice adito, tale disposizione non consente di radicare, a titolo di luogo del fatto generatore di un danno derivante dalla violazione di tale legge, la competenza di un giudice di detto Stato membro qualora il solo tra i presunti autori ad esservi convenuto non vi abbia operato in prima persona. Per contro, in una simile ipotesi, la suddetta disposizione consente di radicare, a titolo di luogo di concretizzazione del danno, la competenza giurisdizionale a conoscere di un’azione per responsabilità fondata sulla suddetta legge nazionale e promossa contro una persona stabilita in un altro Stato membro, alla quale si addebita la commissione, in quest’ultimo, di un atto che ha causato o rischia di causare un danno nel distretto del giudice adito.

Firme

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