Sez. 3, Sentenza n. 724 del 14/03/1966 (Rv. 321458 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - COSTITUZIONE DELLE PARTI - DOMANDE - NON RIPROPOSTE; EFFETTO DEVOLUTIVO (DECADENZA) - TERMINE E MODO DI RIPROPOSIZIONE PER L'APPELLATO.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - COSTITUZIONE DELLE PARTI - DOMANDE - NON RIPROPOSTE; EFFETTO DEVOLUTIVO (DECADENZA) - TERMINE E MODO DI RIPROPOSIZIONE PER L'APPELLATO.*
L'art 347, comma secondo, cod proc civ - il quale costituisce una applicazione specifica del principio dettato dall'art 359 - dispone che la Costituzione in appello avviene secondo le forme e i termini rispettivamente stabiliti per i procedimenti davanti al tribunale o davanti al pretore, a seconda che il procedimento d'appello penda davanti al giudice collegiale ovvero davanti al giudice singolo. Nei procedimenti in grado d'appello dinanzi al giudice collegiale l'appellato, che intende costituirsi, e tenuto a produrre la comparsa di risposta almeno alla prima udienza dinanzi all'istruttore, con l'eventuale proposizione dell'appello incidentale, ma non e necessario che con la stessa comparsa egli riproponga le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza impugnata, per le quali ha termine sino all'udienza di precisazione delle conclusioni, ne, qualora sia totalmente vittorioso, che svolga le sue difese in Forma diversa dal riferimento a quelle gia formulate nel precedente grado del giudizio e fatte proprie dalla sentenza ex adverso gravata. (Cfr 2345/64).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Proc. Civ. art. 347, Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)