Sez. 1, Sentenza n. 5540 del 25/11/1978 (Rv. 395326 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - IN GENERE - DEPAUPERAMENTO - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - FATTISPECIE (COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO DA PARTE DI UNA SOCIETA EDILIZIA - ASSICURAZIONE AGLI ACQUIRENTI DEGLI APPARTAMENTI DEL FUTURO ACCESSO STRADALE ALL'EDIFICIO - COSTRUZIONE DELLA STRADA A SPESE DELLA SOCIETA - AZIONE DI INDEBITO ARRICCHIMENTO NEI CONFRONTI DEL COMUNE).*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - IN GENERE - DEPAUPERAMENTO - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - FATTISPECIE (COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO DA PARTE DI UNA SOCIETA EDILIZIA - ASSICURAZIONE AGLI ACQUIRENTI DEGLI APPARTAMENTI DEL FUTURO ACCESSO STRADALE ALL'EDIFICIO - COSTRUZIONE DELLA STRADA A SPESE DELLA SOCIETA - AZIONE DI INDEBITO ARRICCHIMENTO NEI CONFRONTI DEL COMUNE).*
La sussistenza del requisito del depauperamento, richiesto dall'art 2041 cod civ come presupposto per l'Esercizio dell'Azione generale di arricchimento, richiede la dimostrazione che il convenuto non ha alcun titolo per giovarsi di quanto corrisponde alla perdita patrimoniale, subita dall'istante senza la propria volonta e senza un'adeguata esplicita causa giuridica. Il diritto all'indennizzo non puo, percio, essere riconosciuto quando il depauperamento e giustificato da una ragione, giuridica, come quando sia avvenuto per una spesa fatta dall'istante nel proprio esclusivo interesse, sia pure con indiretta utilita altrui. (nella specie una societa edilizia, dopo aver garantito agli acquirenti degli appartamenti il futuro accesso stradale all'edificio da essa costruito, aveva provveduto a proprie spese alla realizzazione della strada, agendo, poi, ex art 2041 cod civ nei confronti del comune. La suprema Corte, nel confermare la sentenza impugnata, che ha escluso qualsiasi diritto all'indennizzo a favore della societa per avere questa agito nel proprio esclusivo interesse ha enunciato il precisato principio).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1381, Cod. Civ. art. 2041
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)