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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 17 del 1985

Decisione
decisa il 1985-01-18, depositata il 1985-01-23
ECLI
ECLI:IT:COST:1985:17
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 10693

  • Pesca
  • Divieto di uso di reti da traino "ad agugliara"
  • Manifesta inammissibilità della questione.
Leggi la massima
Il regolamento per l'esecuzione della legge n. 963 del 1965, concernente la disciplina della pesca marittima e approvato con d.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639, è atto privo di forza di legge e, quindi, non è suscettibile di formare oggetto del giudizio di legittimità costituzionale. (Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 35 e 41 Cost. - dell'art. 111 del d.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639, il quale vieta l'uso delle reti da traino nelle zone di mare nelle quali la profondità delle acque sia inferiore ai cinquanta metri ed entro le tre miglia marine della costa). - O. n. 107/1984.

Norme impugnate

  • art. 111 d.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639
  • art. 15 legge 14 luglio 1965, n. 963
  • art. 24 legge 14 luglio 1965, n. 963

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 111 del d.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639 (Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965 n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima) promossi con n. 2 ordinanze emesse il 16 ottobre 1979 e l'8 marzo 1983 dal Pretore di Ancona nei procedimenti penali a carico di Castellani Vincenzo ed altro e di Matassini Giuliano ed altro, iscritte ai nn. 709 del registro ordinanze 1981, 319 del registro ordinanze 1983 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47 del 1982 e n. 239 del 1983. Udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1984 il Giudice relatore Francesco Saja.
punto 1
Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico di Castellani Vincenzo e Castellani Nicola - imputati della contravvenzione di cui agli artt. 15 e 24 l. 14 luglio 1965 n. 963, in relazione all'art. 111 d.P.R. 2 ottobre 1968 n. 1639, per avere pescato a meno di tre miglia dalla costa in acque profonde meno di cinquanta metri con reti da traino "ad agugliara" - il Pretore di Ancona con ordinanza del 16 ottobre 1979 (reg. ord. n. 709 del 1981) sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 111 d.P.R. cit., in riferimento agli artt. 3, 35 e 41 Cost.; che l'art. 111 cit. vieta l'uso delle reti da traino nelle zone di mare nelle quali la profondità delle acque sia inferiore ai cinquanta metri ed entro le tre miglia marine dalla costa, salvo che la pesca sia esercitata con natanti a remi, o a mano da terra; che, ad avviso del Pretore, l'uso delle reti "ad agugliara" non era dannoso alla riproduzione dei pesci, ciò che risultava da uno studio del Laboratorio di tecnologia della pesca di Ancona, organo del CNR, nonché dal decreto 17 settembre 1980, con cui il Ministro della marina mercantile aveva disposto la temporanea sospensione dell'efficacia dell'art. 111 in questione; che, ciò premesso, il giudice rimettente dubitava che la norma impugnata contrastasse: con l'art. 3 Cost., in quanto essa parificava, nell'assoggettarle ad identica sanzione, situazioni diverse, ossia attività di esercizio della pesca esercitate sia con reti dannose sia con reti innocue alla riproduzione ittica; con gli artt. 35 e 41 Cost., in quanto ledeva i diritti al lavoro e all'iniziativa economica privata, ostacolando l'esercizio dei mestieri di pescatore e di fabbricante di reti; che il Pretore sollevava la medesima questione con ordinanza 8 marzo 1983 (reg. ord. n. 319 del 1983), emessa nel corso di un procedimento contro Matassini Giuliano, imputato per lo stesso reato sopra detto; che le parti private non si costituivano;
punto 2
considerato che i giudizi debbono essere riuniti per l'unicità della questione; che essa è manifestamente inammissibile, poiché l'impugnato art. 111 del regolamento per l'esecuzione della legge n. 963 del 1965, concernente la disciplina della pesca marittima e approvato con d.P.R. 2 ottobre 1968 n. 1639, è atto privo di forza di legge e, quindi, non è suscettibile di formare oggetto del giudizio di legittimità costituzionale (cfr. ord. n.107 del 1984);
punto 3
visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 111 d.P.R. 2 ottobre 1968 n. 1639, contenente il regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965 n. 963 sulla disciplina della pesca marittima, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 35 e 41 Cost. dal Pretore di Ancona con le ordinanze indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1985. F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze