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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 9 del 1989

Decisione
decisa il 1989-01-09, depositata il 1989-01-18
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:9
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 15071

  • Ferrovie, tramvie e filovie
  • Ente "ferrovie dello stato"
  • Controversie relative al rapporto di lavoro dei dipendenti
  • Giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Questione già dichiarata non fondata. - S. n. 268 del 1987.

Norme impugnate

  • art. 23 legge 17 maggio 1985, n. 210

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23 della l. 17 maggio 1985, n. 210 (Istituzione dell'ente "Ferrovie dello Stato"), promosso con ordinanza emessa il 19 febbraio 1987 dal T.A.R. della Toscana nei ricorsi riuniti proposti da Puccetti Dename e Sennati Marcello contro l'Ente Ferrovie dello Stato ed altro, iscritta al n. 325 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 30, prima serie speciale dell'anno 1988; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 30 novembre 1988 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;
punto 1
Ritenuto che con ordinanza emessa il 19 febbraio 1987 (pervenuta il 20 giugno 1988) dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana, nei ricorsi riuniti proposti da Puccetti Dename e Sennati Marcello contro Ente Ferrovie dello Stato ed altro, è stata sollevata questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 23 della legge 17 maggio 1985, n. 210 (Istituzione dell'ente "Ferrovie dello Stato"), che attribuisce le controversie relative al rapporto di lavoro dei dipendenti dell'ente pubblico Ferrovie dello Stato alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria (pretore del luogo ove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie), in riferimento agli artt. 25, comma primo, e 3 Cost.; che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la manifesta infondatezza della questione;
punto 2
Considerato che questa Corte con sentenza n.268 del 1987 ha già dichiarato non fondata identica questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 l. 17 maggio 1985 n. 210 (allora sollevata anche sotto altri profili e parametri); che pertanto, non sussistendo validi motivi o nuove prospettazioni tali da indurre questa Corte a modificare il proprio orientamento, va dichiarata manifestamente infondata la questione sollevata dal T.A.R. Toscana;
punto 3
Visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 della legge 17 maggio 1985, n. 210 (Istituzione dell'Ente "Ferrovie dello Stato"), sollevata, in riferimento agli artt. 25, comma primo, e 3 Cost., dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 1989. Il Presidente: SAJA Il redattore: BORZELLINO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 18 gennaio 1989. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze