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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 25 novembre 1980, causa 820/79

Decisione
decisa il 1980-11-25
ECLI
ECLI:EU:C:1980:269

Epigrafe

Nella causa 820/79, Regno del Belgio, rappresentato dal ministro per gli affari esteri, a sua volta rappresentato ai fini del procedimento dal sig. Robert Hoebaer, direttore presso il Ministero degli affari esteri, del commercio estero e della cooperazione allo sviluppo, in qualità di agente, assistito dall'avvocato Georges Vandersanden, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'Ambasciata del Belgio, Résidence Champagne, 4, rue des Girondins, ricorrente, contro Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Gianluigi Campogrande, membro del suo ufficio legale, in qualità di agente, assistito dal sig. François Lamoureux, membro dello stesso ufficio legale, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Mario Cervino, bâtiment Jean Monnet, Kirchberg, convenuta, causa avente ad oggetto l'annullamento della decisione della Commissione 12 ottobre 1979, n. 79/893, relativa alla liquidazione dei conti presentati dal Regno del Belgio per le spese dell'esercizio 1973 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia» (GU 1979, n. L 278, pag. 9), nella parte in cui la Commisione non ha posto a carico del FEAOG la somma di 29008562 BFR relativa al pagamento delle restituzioni differenziate all'esportazione di latte e di prodotti lattiero-caseari, effettuato dalla ricorrente in conformità all'art. 8, n. 1, del regolamento della Commissione 21 dicembre 1967, n. 1041, che fissa le modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti sottoposti ad un regime di prezzo unico (GU 1967, n. 314, pag. 9), LA CORTE, composta dai signori: J. Mertens de Wilmars, presidente; P. Pescatore e T. Koopmans, presidenti di Sezione; Mackenzie Stuart, A. O'Keeffe, G. Bosco e A. Touffait, giudici; avvocato generale: H. Mayras; cancelliere: A. Van Houtte, ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto

paragrafo 1
I fatti che hanno dato origine alla controversia, le varie fasi del procedimento, le conclusioni e i mezzi ed argomenti delle parti si possono riassumere come segue:

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento › A — Le norme che disciplinano la materia

punto 1
Al fine di rendere possibile l'esportazione dei prodotti cui esso si riferisce, il regolamento del Consiglio 27 giugno 1968, n. 804, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU 1968, n. L 148, pag. 13) contempla all'art. 17, n. 1, il versamento di restituzioni all'esportazione. Secondo il n. 2 dello stesso articolo, la restituzione «può essere differenziata secondo le destinazioni». A norma dell'art. 6, n. 2, del regolamento del Consiglio 28 giugno 1968, n. 876, che stabilisce, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri per la fissazione del loro ammontare (GU 1968, n. L 155, pag. 1), la restituzione differenziata è pagata «... purché venga fornita la prova che il prodotto ha raggiunto la destinazione per la quale è stata fissata la restituzione». Quanto ai mezzi di prova ammessi, l'art. 8, n. 1, del regolamento della Commissione 21 dicembre 1967, n. 1041, che fissa le modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti sottoposti ad un regime di prezzo unico (GU 1967, n. 314, pag. 9), come modificato dal regolamento della Commissione 23 luglio 1968, n. 1056 (GU 1968, n. L 179, pag. 28) e dal regolamento della Commissione 17 marzo 1969, n. 499 (GU 1969, n. L 69, pag. 1), stabilisce che, ai fini dell'applicazione dell'art, 6, n. 2, del regolamento n. 876/68, l'interessato è tenuto a presentare una copia del documento di trasporto e, «a scelta dei servizi nazionali competenti, uno o più dei documenti seguenti: copia del documento doganale o portuale emesso nel paese di destinazione; attestato rilasciato dai servizi ufficiali di uno degli Stati membri stabiliti nel suddetto paese; attestato rilasciato da società specializzate sul piano internazionale in materia di controllo e di sorveglianza, che certifichi l'arrivo nel suddetto paese, o per la destinazione in questione. I servizi nazionali competenti possono riconoscere altri documenti come equivalenti e possono esigere mezzi di prova complementari. Essi ne informano subito la Commissione che informa immediatamente gli altri Stati membri». La facoltà, spettante ai servizi nazionali, di riconoscere altri documenti come equivalenti veniva soppressa col regolamento della Commissione 26 luglio 1974, n. 2110 (GU 1974, n. L 220, pag. 1). La prova, non più dell'arrivo a destinazione, bensì dell'importazione e della messa in circolazione nel paese destinatario, richiesta da questo regolamento è costituita unicamente dalla presentazione del documento doganale o di una copia o fotocopia certificata conforme dai servizi competenti.
punto 2
Il regolamento del Consiglio 21 aprile 1970, n. 729, relativo al finanziamento della politica agricola comune, (GU 1970, n. L 94, pag. 13), contempla un sistema di finanziamento comunitario diretto delle restituzioni all'esportazione nei paesi terzi e degli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli, attraverso la sezione «garanzia» del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia agricola (FEAOG). Ai sensi dell'art. 4 di questo regolamento, la Commissione mette i fondi necessari a disposizione dei servizi ed organi nazionali competenti. A norma dell'art. 5, n. 2, lett. b), dello stesso regolamento, la Commissione procede, in base ai conti annuali presentati dagli Stati membri, alla liquidazione dei conti relativi alle spese effettuate dai servizi ed organi nazionali. Secondo l'art. 8 del regolamento della Commissione 26 luglio 1972, n. 1723, relativo alla liquidazione dei conti per quanto concerne il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione «garanzia» (GU 1972, n. L 186, pag. 1), la decisione relativa alla liquidazione dei conti comporta, fra l'altro, «la determinazione dell'ammontare delle spese effettuate in ciascuno Stato membro durante l'anno in questione, riconosciute a carico del FEAOG, sezione ”garanzia”».

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento › B — Gli antefatti

punto 1
Con decisione 12 ottobre 1979, n. 79/893 (GU 1979, n. L 278, pag. 9), la Commissione stabiliva, per il Regno del Belgio, l'importo delle spese riconosciute a carico del FEAOG, sezione «garanzia». Come risulta dal quarto punto del preambolo della decisione, la Commissione riteneva che: «possono essere finanziati ai sensi degli artt. 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 729/70 soltanto le restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi ..., accordate ... secondo le regole comunitarie nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli; ... in seguito alle verifiche effettuate, una frazione delle spese dichiarate, ammontante a 50439735 BFR, non corrisponde a questa nozione e non può, in conseguenza, essere finanziata». La parte contestata della suddetta somma, che ammonta a 29008562 BFR, riguarda i pagamenti di restituzioni differenziate all'esportazione di latte e di prodotti lattiero-caseari, effettuati in base a polizze di carico cif «freight prepaid» (nolo anticipato). Questa somma rappresenta il divario fra l'importo della restituzione differenziata e la parte della restituzione calcolata in base all'aliquota più bassa vigente il giorno dell'espletamento delle formalità doganali d'esportazione.
punto 2
All'origine della controversia si trova una divergenza di vedute circa i documenti di prova ammessi ai sensi dell'art. 8, n. 1, del regolamento n. 1041/67, ed in particolare sull'interpretazione della nozione di «altri documenti ... equivalenti». Basandosi sull'ultima frase del suddetto n. 1, il ricorrente informava la Commissione, con lettera 17 settembre 1968, confermata con telex 26 novembre 1971, del regime dei documenti di prova riconosciuti dai servizi belgi per il pagamento delle restituzioni differenziate all'esportazione di prodotti lattiero-caseari, di carni bovine e di ortofrutticoli. Dalle relative comunicazioni risulta che i servizi belgi riconoscevano come documento di prova «equivalente» la copia, certificata conforme all'originale, della polizza di carico cif «freight prepaid» (nolo anticipato) rilasciata da un agente iscritto nell'elenco degli agenti riconosciuti dalla «Fédération maritime d'Anvers»; rilasciata da un agente membro di una compagnia di navigazione marittima riconosciuta dallo Stato belga, la quale garantisca che le merci non cambieranno destinazione durante il trasporto (in caso di esportazione attraverso un altro Stato membro). Questo regime valeva anche per le polizze «mare-terra», in cui fosse indicata la destinazione definitiva delle merci. In conformità all'art. 8, n. 1, del regolamento n. 1041/67, la Commissione informava di questo regime gli altri Stati membri, con comunicazione in data 10 gennaio 1969. Come risulta dalla trascrizione della registrazione fonografica, trasmessa alla Corte dalla convenuta, il regime belga costituiva oggetto di una discussione in occasione di una riunione congiunta di esperti nell'ambito del gruppo «meccanismo degli scambi», relativa all'applicazione ed alla revisione del regolamento n. 1041/67. Nella fase preparatoria della liquidazione dei conti FEAOG, sezione «garanzia», per l'esercizio 1973, il direttore generale responsabile dell'agricoltura presso la Commissione faceva sapere al governo belga, con lettera 23 dicembre 1976, che i pagamenti della frazione della restituzione differenziata secondo la destinazione, effettuati in base a copie di polizze di carico «freight prepaid», dovevano essere considerati come effettuati senza le prove di arrivo a destinazione previste dall'art. 8, n. 1, del regolamento n. 1041/67 e dall'art. 6, n. 2, del regolamento n. 876/68. In proposito, il direttore generale si riferiva alla tesi, difesa dagli uffici della Commissione in occasione della riunione di esperti del gruppo «meccanismo degli scambi», secondo cui la polizza di carico costituisce un semplice documento di trasporto. Di conseguenza, il direttore generale invitava il Belgio a fargli pervenire un conteggio rettificativo della sua domanda di liquidazione per l'esercizio 1973. Con lettera 26 aprile 1977, il ricorrente ribadiva che la polizza di carico cif «freight prepaid» era riconosciuta come documento di prova equivalente, e rifiutava di accettare la tesi della Commissione. Dopo vari scambi di lettere, il 19 giugno 1978 il ricorrente trasmetteva, su richiesta della Commissione, un nuovo conteggio delle spese per le restituzioni differenziate relative all'esercizio 1973, conteggio dal quale erano esclusi i pagamenti effettuati in base a polizze di carico cif «freight prepaid». Contemporaneamente essa sottolineava che la trasmissione del nuovo conteggio non significava che essa avesse cambiato parere quanto alla validità della polizza di carico cif «freight prepaid» come documento equivalente ai sensi dell'art. 8, n. 1, del regolamento n. 1041/67. La Commissione adottava quindi la decisione 12 ottobre 1979 che viene impugnata col presente ricorso.
punto 3
Il ricorso è stato registrato in cancelleria il 19 dicembre 1979. Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Tuttavia, essa ha invitato il governo belga a precisare la portata esatta delle obbligazioni di garanzia, quanto all'arrivo nel paese di destinazione di merci trasportate in base ad una polizza di carico «freight prepaid», incombenti ad un agente iscritto nell'elenco degli agenti riconosciuti dalla «Fédération maritime d'Anvers» e a questo stesso ente.

SENTENZA › In fatto › II — Le conclusioni delle parti

paragrafo 1
Il ricorrente chiede che la Corte voglia:
paragrafo 2
dichiarare ricevibile il ricorso ed accoglierlo in quanto la decisione impugnata rifiuta di porre a carico del FEAOG, sezione «garanzia», per l'esercizio 1973, la somma di 29008562 BFR, relativa alle restituzioni differenziate versate dal ricorrente contro presentazione di documenti equivalenti ai sensi dell'art. 8, n. 1, del regolamento n. 1041/67; condannare la convenuta alle spese.
paragrafo 3
La convenuta chiede che la Corte voglia:
paragrafo 4
respingere il ricorso; condannare il ricorrente alle spese.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti

paragrafo 1
Quanto alla ricevibilità del ricorso, il ricorrente osserva preliminarmente di aver ricevuto notifica della decisione impugnata il 18 ottobre 1979.
paragrafo 2
Quanto al merito del ricorso, esso deduce due mezzi.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Sul primo mezzo

paragrafo 1
Con questo mezzo, il ricorrente fa valere che la Commissione, rifiutando di porre a carico del FEAOG, sezione «garanzia», le spese relative alle restituzioni differenziate effettuate in base a documenti riconosciuti dalle autorità belghe come prova dell'arrivo delle merci a destinazione, ha agito in contrasto con l'art. 8, n. 1, del regolamento n. 1041/67.
paragrafo 2
Esso afferma che il regime di prove istituito nel Belgio offre tutte le garanzie quanto all'arrivo della merce a destinazione.
paragrafo 3
La polizza di carico non è, infatti, soltanto un titolo di trasporto, ma implica un complesso di fattori che consentono di garantire l'imbarco per la destinazione di cui trattasi. Perciò, essa costituisce non solo la prova del carico e, nella maggioranza dei casi, anche del contratto di noleggio, ma anche il titolo per la consegna delle merci. In proposito il ricorrente richiama l'art. 89 del libro II (De la navigation maritime e de la navigation intérieure) del Code de commerce belga, secondo cui solo il portatore della polizza di carico ha il diritto di farsi consegnare il carico.
paragrafo 4
D'altra parte, il ricorrente sostiene che una polizza di carico cif «freight prepaid» offre tutte le garanzie nel senso che l'operazione di esportazione si svolga effettivamente fino alla destinazione stabilita, in quanto le spese di trasporto sono pagate in anticipo. Ora, il regime comunitario della restituzione differenziata ha per l'appunto lo scopo di coprire le spese connesse alla distanza.
paragrafo 5
Inoltre, la condizione secondo cui l'agente dev'essere riconosciuto dalla «Fédération maritime d'Anvers» costituisce a suo avviso una garanzia del sicuro arrivo della merce a destinazione.
paragrafo 6
Nella replica, il ricorrente rileva inoltre che l'art. 8, n. 1, del regolamento n. 1041/67 permette di contentarsi della prova dell'arrivo della merce «per la destinazione di cui trattasi» in un paese diverso da quello della destinazione definitiva.
paragrafo 7
La convenuta osserva anzitutto che una normativa, come quella riguardante le restituzioni differenziate, che abbia lo scopo di attribuire vantaggi finanziari agli operatori economici implica un rigoroso regime di prova (ved. le sentenze 22 ottobre 1970, causa 12/70, Craeynest c/Belgio, Racc. 1970, pag. 905, e 7 febbraio 1979, causa 18/76, Germania c/Commissione, Racc. 1979, pag. 343). La possibilità di riconoscere documenti equivalenti a quelli contemplati dall'art. 8, n. 1, del regolamento n. 1041/67, non può dispensare gli Stati membri dall'ob-bligo di esigere una prova formale dell'arrivo della merce a destinazione.
paragrafo 8
Quanto al regime di prove applicato dalle autorità belghe, la convenuta fa valere che la polizza di carico «freight prepaid», emessa e firmata nel momento in cui la merce lascia il territorio geografico della Comunità, costituisce al massimo il documento di trasporto, che è il primo di quelli richiesti dal summenzionato art. 8.
paragrafo 9
Secondo la convenuta, la clausola «freight prepaid» non può essere invocata a sostegno del riconoscimento della polizza di carico come documento equivalente, per la prova dell'arrivo delle merci a destinazione. La restituzione è infatti determinata in base a fattori diversi dal costo del trasporto, in particolare in base alle caratteristiche proprie di ciascun mercato d'importazione. Inoltre, la garanzia che sarebbe offerta dall'appartenenza alla «Fédération maritime d'Anvers» non modifica la natura della polizza di carico.
paragrafo 10
Nella controreplica, la convenuta contesta l'interpretazione suggerita dal ricorrente, secondo la quale basterebbe, per l'applicazione del suddetto art. 8, garantire l'imbarco della merce di cui trattasi. È per l'appunto la funzione originaria della polizza di carico, cioè quella di prova dell'imbarco, che ha indotto la Commissione a non ammettere tale documento come prova dell'arrivo a destinazione della merce. La frase «che certifichi l'arrivo nel suddetto paese, o per la destinazione in questione», contenuta nell'art. 8, n. 1, riguarda piuttosto il fatto che le restituzioni differenziate sono fissate sia per un paese determinato, sia per una zona comprendente più paesi, sia per una destinazione specifica.
paragrafo 11
Sotto questo aspetto, la convenuta richiama inoltre il nono punto del preambolo del regolamento n. 1041/67, in cui si parla della «prova che il prodotto ha raggiunto la destinazione» e inoltre di «una garanzia certa dell'arrivo a destinazione».
paragrafo 12
Come è stato ammesso dalla delegazione belga nella riunione di esperti del gruppo «meccanismo degli scambi», tenutasi i giorni 25 e 26 gennaio 1972, la polizza di carico «freight prepaid» non costituisce la prova del fatto che la merce sia arrivata a destinazione. A fortiori, questo documento non prova che la merce sia «stata sdoganata e messa in libera pratica nel paese di destinazione» (sentenza 2 giugno 1976, causa 125/75, Eier-Kontor c/HZA Amburgo-Jonas, Racc. 1976, pag. 771, punto 6 della motivazione). Tale documento non può quindi garantire la Comunità contro i rischi di sviamenti di traffico e di pratiche fraudolente che la normativa comunitaria mira ad eliminare.
paragrafo 13
Infine, la Commissione non avrebbe potuto ammettere la validità della polizza di carico «freight prepaid» come prova dell'arrivo a destinazione della merce, senza violare l'obbligo, impostole dagli artt. 2 e 3 del regolamento n. 729/70, di porre a carico del FEAOG le sole spese effettuate in conformità alle norme comunitarie e, inoltre, senza compromettere la parità di trattamento degli operatori economici dei vari Stati membri (ved. sent. 7 febbraio 1979, causa 18/76, Germania e/Commissione, Racc. 1979, pag. 343, punto 8 della motivazione).

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Sul secondo mezzo

paragrafo 1
In secondo luogo, il ricorrente fa carico alla Commissione di aver agito con negligenza, per aver espresso tardivamente il rifiuto di prendere in considerazione i documenti di prova riconosciuti dal Belgio.
paragrafo 2
In proposito, esso fa valere che, dopo che il regime belga era stato notificato nel 1968 e nel 1971 alla Commissione, questa, invece di esprimere formalmente il proprio disaccordo, si è limitata a trasmettere le informazioni ricevute agli altri Stati membri. Inoltre, il 2 dicembre 1975, le Commissione aveva accettato il regime belga in occasione della liquidazione dei conti per gli esercizi 1971 e 1972, come pure lo aveva accettato, il 20 dicembre 1977, per gli esercizi 1967-1970.
paragrafo 3
Questo atteggiamento della Commissione aveva suscitato il legittimo affidamento del ricorrente quanto alla validità del proprio regime di prova. Stando così le cose, la convenuta non può contestare, a distanza di vari anni, in occasione della liquidazione dei conti per l'esercizio 1973, il valore probatorio dei documenti riconosciuti nel Belgio.
paragrafo 4
La convenuta osserva che l'ultima frase dell'art. 8, n. 1, del regolamento n. 1041/67 contempla soltanto la formalità dell'informazione. La Commissione non ha alcun obbligo di pronunciarsi sulla validità dei documenti equivalenti, di cui essa viene informata ai sensi del regolamento n. 1041/67.
paragrafo 5
Inoltre, essa si riferisce alla trascrizione della registrazione fonografica della riunione di esperti del gruppo «meccanismo degli scambi» tenutasi i giorni 25 e 26 gennaio 1972, per sottolineare la chiarezza dell'atteggiamento da essa assunto fin dal 1972 contro il riconoscimento delle polizze di carico come documenti equivalenti.
paragrafo 6
Secondo il ricorrente, nel resoconto di tale riunione non si riscontra alcun accenno al chiaro atteggiamento della Commissione. D'altra parte, si tratta di una semplice riunione di esperti, le cui deliberazioni sono prive di qualsiasi effetto giuridico. Di conseguenza, la dichiarazione fatta in questa riunione non può essere considerata come una presa di posizione ufficiale della Commissione.
paragrafo 7
Infine, per il ricorrente, l'art. 8, n. 1, in fine, del regolamento n. 1041/67 impone alla Commissione il duplice obbligo di informare gli altri Stati membri e di vegliare alla corretta applicazione della norma in questione, in conformità alla sua funzione generale di controllo.

SENTENZA › In fatto › IV — La fase orale del procedimento

paragrafo 1
Le parti hanno svolto le loro difese orali all'udienza del 2 luglio 1980.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni nell'udienza del 7 ottobre 1980.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con atto registrato in cancelleria il 19 dicembre 1979, il Regno del Belgio ha chiesto l'annullamento, in forza dell'art. 173 del Trattato CEE, della decisione della Commissione 12 ottobre 1979, n. 79/893, relativa alla liquidazione dei conti presentati dal Regno del Belgio per le spese dell'esercizio 1973 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione «garanzia» (GU n. L 278, pag. 9), nella parte in cui la Commissione non ha posto a carico del FEAOG la somma di 29008562 BFR relativa al pagamento delle restituzioni differenziate all'esportazione di latte e di prodotti lattiero-caseari effettuate dal ricorrente.
punto 2
Secondo l'art. 6, n. 2, del regolamento del Consiglio 28 giugno 1968, n. 876, che stabilisce, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri per la fissazione del loro ammontare (GU n. L 155, pag. 1), la restituzione differenziata all'esportazione viene corrisposta purché sia fornita la prova che il prodotto ha raggiunto la destinazione per la quale è stata fissata la restituzione. Per l'attuazione di questa norma, l'art. 8, n. 1, del regolamento della Commissione 21 dicembre 1967, n. 1041, che fissa le modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti sottoposti ad un regime di prezzo unico (GU n. 314, pag. 9), nella versione modificata risultante dal regolamento della Commissione 23 luglio 1968, n. 1056 (GU n. L 179, pag. 28) e dal regolamento della Commissione 17 marzo 1969, n. 499 (GU n. L 69, pag. 1), stabilisce che l'interessato deve presentare copia del documento di trasporto e, inoltre, a scelta dei servizi nazionali competenti, uno o più dei documenti seguenti: «copia del documento doganale o portuale emesso nel paese di destinazione; attestato rilasciato dai servizi ufficiali di uno degli Stati membri stabiliti nel suddetto paese; attestato rilasciato da società specializzate sul piano internazionale in materia di controllo e di sorveglianza, che certifichi l'arrivo nel suddetto paese, o per la destinazione in questione. I servizi nazionali competenti possono riconoscere altri documenti come equivalenti e possono esigere mezzi di prova complementari. Essi ne informano subito la Commissione che informa immediatamente gli altri Stati membri».
punto 3
Col primo mezzo si fa carico alla Commissione di aver violato l'art. 8, n. 1, del suddetto regolamento n. 1041/67, per aver rifiutato di riconoscere, nella decisione impugnata, il valore dei documenti prodotti dal ricorrente come prova dell'arrivo a destinazione delle merci di cui trattasi.
punto 4
Dal fascicolo risulta che le autorità belghe hanno ammesso il pagamento delle restituzioni differenziate in base alla presentazione di una polizza di carico contenente dichiarazioni identiche a quelle della licenza d'esportazione, alla duplice condizione che il suddetto documento sia una polizza di carico cif contenente la clausola «freight prepaid» (nolo anticipato) e sia stato rilasciato da un agente riconosciuto dalla Compagnie maritime anver-soise.
punto 5
Il ricorrente sostiene che una siffatta polizza di carico non costituisce soltanto un titolo di trasporto, ma, attestando che le spese di trasporto sono state pagate in anticipo rispetto all'operazione di esportazione, garantisce lo svolgimento della stessa fino alla destinazione convenuta. L'ulteriore condizione relativa all'intervento di un agente riconosciuto dalla Compagnie maritime anversoise è connessa al fatto che quest'ultima è garante nei confronti dell'esportatore dell'arrivo della merce a destinazione.
punto 6
Va ricordato che questa Corte ha già affermato, nella sentenza 2 giugno 1976 (causa 125/75, Milch-, Fett- und Eier-Kontor c/ Hauptzollamt Hamburg-Jonas, Race. pag. 771), che, per il versamento della restituzione differenziata, è necessario che la merce sia stata sdoganata e messa in libera pratica nel paese di destinazione, ed ha precisato che la questione del se la merce sia giunta sul mercato del paese di destinazione può essere risolta solo in base a criteri obiettivi.
punto 7
Stando così le cose, giustamente la Commissione ha considerato che una polizza di carico, anche se contiene la clausola «freight prepaid», non può costituire la prova dell'arrivo a destinazione delle merci ai sensi della normativa comunitaria.
punto 8
La situazione non cambia per il fatto che una siffatta polizza venga rilasciata da un agente riconosciuto dalla Compagnie maritime anversoise, in quanto il ricorrente non è stato in grado di precisare la portata dell'obbligo di garanzia che, a suo avviso, incombe a tale ente o all'agente da esso riconosciuto, quanto all'arrivo della merce a destinazione.
punto 9
Il primo mezzo va quindi respinto.
punto 10
Col secondo mezzo si fa carico alla Commissione di aver reagito tardivamente e di aver dato prova di negligenza. Il ricorrente avrebbe informato la Commissione, in conformità all'art. 8, n. 1, del regolamento n. 1041/67, in merito ai documenti ritenuti «equivalenti» ai sensi di questa norma, nel 1968 e nel 1971; la Commissione si sarebbe limitata a trasmettere queste informazioni agli altri Stati membri, senza manifestare la propria intenzione di rifiutare il riconoscimento dei documenti ammessi dalle autorità belghe. Soltanto nel 1976 la Commissione avrebbe precisato la propria posizione.
punto 11
Dalle considerazioni relative al primo mezzo risulta che la prassi seguita dalle autorità belghe, nel senso di accettare, a determinate condizioni, polizze di carico come prova dell'arrivo delle merci a destinazione, deriva da una errata interpretazione del diritto comunitario. Ciò posto, la Commissione non è tenuta ad assumere a proprio carico, nell'ambito del FEAOG, le spese effettuate su tale base, a meno che l'errata applicazione del diritto comunitario possa essere imputata ad una istituzione della Comunità. La Corte intende il secondo mezzo del ricorrente nel senso che questo sostiene che l'errata interpretazione delle norme in questione sarebbe dovuta al comportamento della Commissione.
punto 12
Il ricorrente ha ammesso che gli uffici della Commissione hanno formalmente contestato, in una riunione del gruppo «meccanismo degli scambi» nel gennaio 1972, la validità della polizza di carico «freight prepaid» alla luce della normativa comunitaria, e che il comitato di gestione per il latte e per i prodotti lattiero-caseari ha unanimemente sostenuto, nella sua 300 a riunione, in data 23 agosto 1973, la tesi del rappresentante della Commissione, secondo cui gli stati membri dovrebbero, per quanto riguarda i controlli previsti dal regolamento n. 1041/67 ai fini della concessione delle restituzioni differenziate, esigere prove relative al fatto che la merce è stata messa in libera pratica nel paese di destinazione.
punto 13
È vero che, come viene sostenuto dal ricorrente, queste prese di posizione degli uffici della Commissione non possono essere considerate come prese di posizione ufficiali della Commissione in quanto istituzione comunitaria. Tuttavia, tenuto conto in particolare dei termini non equivoci in cui gli uffici competenti della Commissione si erano espressi in merito alla prassi seguita dalle autorità belghe, soltanto la chiara manifestazione di un'opinione contraria della Commissione in quanto istituzione avrebbe potuto permettere al governo belga di considerare che l'istituzione stessa aveva approvato la prassi controversa.
punto 14
Il ricorrente non ha fornito la prova della manifestazione di una opinione contraria; in particolare, tale manifestazione non risulta dalla semplice trasmissione agli altri Stati membri, ai sensi dell'art. 8, n. 1, del regolamento n. 1041/67, delle informazioni date dal governo belga sui documenti che essa considerava equivalenti a quelli contemplati dalla suddetta norma.
punto 15
Perciò il ricorrente non ha provato che l'errata applicazione delle disposizioni dell'art. 8 del regolamento n. 1041/67 da parte delle autorità belghe debba essere imputata alla Commissione.
punto 16
Ne consegue che il ricorso dev'essere respinto.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 17
A norma dell'art. 69, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese; il ricorrente è rimasto soccombente e le spese vanno quindi poste a suo carico.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE dichiara e statuisce: 1o Il ricorso è respinto. 2 ° Le spese sono poste a carico del ricorrente.

Firme

Mertens de Wilmars Pescatore Koopmans Mackenzie Stuart O'Keeffe Bosco Touffait Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 25 novembre 1980. Il cancelliere A. Van Houtte Il presidente J. Mertens de Wilmars

Fonte: EUR-Lex, © Unione europea. Fonti e licenze