Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 11 marzo 1982, causa 93/81
Epigrafe
Nel procedimento 93/81,
avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dalla Corte di Cassazione belga (Terza Sezione), nella causa dinanzi ad essa pendente fra
Institut national d'assurance maladie-invalidité, con sede in Bruxelles,
e
Peter Knoeller, residente in Obrigheim (Repubblica federale di Germania),
domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 34 del regolamento del Consiglio 3 dicembre 1958, n. 4, che determina le modalità di applicazione e integra le disposizioni del regolamento del Consiglio 25 settembre 1958, n. 3, concernente la previdenza sociale dei lavoratori migranti,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dai signori G. Bosco, presidente di Sezione, A. O'Keeffe e T. Koopmans, giudici,
avvocato generale: P. VerLoren van Themaat cancelliere: P. Heim
ha pronunziato la seguente
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e la fase scritta del procedimento
paragrafo 1
Il sig. Knoeller, cittadino tedesco, svolgeva attività lavorativa dal 1927 al 1937 in Belgio, ove era assoggettato ad assicurazione obbligatoria. Egli lavorava successivamente in Germania fino al 18 agosto 1967, data in cui veniva licenziato dal suo datore di lavoro. Dal 19 agosto al 1o dicembre 1967, risultava iscritto nelle liste di disoccupazione percependo indennità di disoccupazione da parte del competente Arbeitsamt.
paragrafo 2
Il 4 dicembre 1967, il Knoeller presentava domanda di pensione di invalidità presso il «Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz» che gli riconosceva, con decorrenza 1o dicembre 1967, il diritto a tale pensione denominata «Erwerbsunfähigkeitsrente».
paragrafo 3
Ai sensi dei regolamenti (CEE) nn. 3 e 4, relativi alla previdenza sociale dei lavoratori migranti, l'ente tedesco trasmetteva all'Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI) belga una domanda intesa ad ottenere la quota belga della pensione d'invalidità. A tal fine, esso inviava all'INAMI il modulo E 26 sul quale, a norma dell'art. 2, n. 1, del regolamento del Consiglio 3 dicembre 1958, n. 4, che determina le modalità di applicazione e integra le disposizioni del regolamento del Consiglio 25 settembre 1958, n. 3, gli enti assicurativi debbono indicare i periodi di assicurazione maturati in forza delle rispettive normative nazionali.
paragrafo 4
Secondo il diritto belga, la pensione d'invalidità viene concessa solo a condizione che, fra l'altro, l'interessato abbia maturato 120 giorni di attività lavorativa (o equivalenti) durante gli ultimi sei mesi precedenti l'interruzione del lavoro. Nella fattispecie l'interessato doveva provare l'espletamento di attività lavorativa per almeno 120 giorni fra il 1o giugno e il 1o dicembre 1967 (sei mesi) per aver diritto a tale pensione. Invece il modulo E 26 trasmesso dall'ente assicurativo tedesco riportava soltanto il periodo fino al 18 agosto 1967, senza prendere in considerazione il periodo di disoccupazione successivo a tale data. In tal modo, secondo l'ente belga, l'interessato non riusciva a soddisfare la predetta condizione per il riconoscimento in Belgio del diritto alla pensione d'invalidità. Tuttavia il Landesversicherungsanstalt in due lettere indirizzate all'INAMI il 5 e il 21 marzo 1970, chiariva che il periodo di disoccupazione successivo all'insorgere dell'invalidità non è computabile, a norma della legge tedesca, ai fini della pensione di invalidità ma che ciononostante l'interessato, durante questo stesso periodo, viene considerato «assicurato» per legge.
paragrafo 5
Malgrado tali chiarimenti, l'INAMI, alla luce delle norme di diritto belga da applicarsi in forza dei regolamenti comunitari, concludeva che al Knoeller non spettava la quota di pensione belga e, insistendo sulla propria interpretazione dei dati riportati nel modulo E 26, confermava ii proprio diniego. A suo avviso, infatti, secondo i dati riportati sul modulo, il Knoeller non aveva totalizzato 120 giorni lavorativi o equivalenti durante i sei mesi precedenti il 1o dicembre 1967, data in cui gli era stata attribuita la pensione di invalidità in Germania, ed il periodo di attività lavorativa o equivalente era cessato col 18 agosto 1967.
paragrafo 6
Il Knoeller ricorreva avverso il provvedimento dell'INAMI dinanzi al Tribunale del lavoro di Verviers. Quest'ultimo si pronunciava il 2 marzo 1972 constatando che il ricorrente era in realtà inabile al lavoro dal 19 agosto 1967 e che il periodo 19 agosto — 1o dicembre 1967 era equiparato, in base alla legge tedesca, ad un periodo lavorativo: esso riteneva quindi soddisfatte le condizioni stabilite dalla legge belga e dichiarava il diritto del ricorrente a fruire della pensione di invalidità a carico dell'INAMI.
paragrafo 7
L'INAMI interponeva appello dinanzi alla Corte d'Appello di Liegi che, con sentenza 2 aprile 1973, confermava integralmente la sentenza di primo grado.
paragrafo 8
L'ente assicurativo belga proponeva quindi un ricorso in cassazione. Considerato che la sentenza d'appello è criticata in quanto ha statuito non doversi fare riferimento esclusivo ai dati riportati nel modulo E 26, di cui agli ara. 33 del regolamento n. 3 e 34 del regolamento n. 4, ma che tale modulo, avente funzione informativa, può essere integrato o precisato ulteriormente, e che, proprio per tale motivo, vanno presi in considerazione i chiarimenti forniti dall'ente assicurativo tedesco nelle lettere 5 e 21 marzo 1970, la Corte di Cassazione, ritenendo che tale motivo di ricorso sollevi una questione d'interpretazione del diritto comunitario, con sentenza 6 aprile 1981 ha sospeso il procedimento sottoponendo alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale:
paragrafo 9
«Se, al fine di determinare la pensione d'invalidità “pro rata temporis” spettante ad un lavoratore per il lavoro svolto nel Belgio, si debbano unicamente tener presenti i dati contenuti nel formulario E 26 di cui all'art. 34 del regolamento del Consiglio della Comunità economica europea 3 dicembre 1958, n. 4, che determina le modalità d'applicazione ed integra il regolamento dello stesso Consiglio 25 settembre 1958, n. 3, relativo alla previdenza sociale dei lavoratori migranti ovvero il suddetto formulario E 26 possa ulteriormente integrarsi o precisarsi con altri dati».
paragrafo 10
La sentenza di rinvio è stata registrata nella cancelleria della Corte il 16 aprile 1981.
paragrafo 11
Hanno presentato osservazioni scritte ai sensi dell'art. 20 del protocollo sullo Sta- tuto (CEE) della Corte di giustizia, l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, rappresentato dall'avv. Adolphe Houtekier, patrocinante dinanzi alla Corte di Cassazione belga, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig. Jean Amphoux, in qualità di agente, assistito dall'avv. Georges Vandersanden del foro di Bruxelles.
paragrafo 12
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
paragrafo 13
Con ordinanza 11 novembre 1981, la Corte, a norma dell'art. 95, § 1, del regolamento di procedura ha deciso di assegnare la causa alla Prima Sezione.
SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni scritte presentate ai sensi dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia
punto 1
L'Institut national d'assurance maladie-invalidité, dopo aver fatto riferimento ai fatti di causa, alla normativa belga pertinente e alla sentenza di rinvio della Corte di cassazione, formula le seguenti osservazioni:
La presentazione e l'istruzione delle domande di prestazioni provenienti dai lavoratori migranti e basate sugli artt. 26-28 del regolamento n. 3 sono disciplinate dal regolamento n. 4. Gli artt. 33 e 34 di tale regolamento dispongono che, per l'istruzione delle suddette domande, va impiegato un modulo che contiene in particolare la rilevazione e il riepilogo dei periodi di assicurazione e periodi equivalenti maturati dall'assicurato in forza della normativa di ognuno degli Stati membri cui è stato soggetto; che la trasmissione di tale modulo agli enti competenti di un altro Stato membro sostituisce la trasmissione dei documenti giustificativi; che l'ente istruttore deve indicare, nel modulo suddetto, i periodi di assicurazione e periodi equivalenti maturati in base alla normativa del suo paese e deve inviare il modulo così compilato a ciascuno degli enti competenti, che devono determinare i diritti nati in forza della propria legge, tenuto conto degli artt. 26-28 del regolamento, e devono, inoltre, indicare l'importo della prestazione spettante al richiedente, prescindendo dall'applicazione dell'art. 27, per i soli periodi d'assicurazione ed equivalenti maturati in base alla normativa da essi applicata; e che l'insieme di queste informazioni è riportato, con indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso, sul modulo che è ritrasmesso all'ente istruttore.
Nella fattispecie, il modulo E 26 non recava l'indicazione che il periodo 19 agosto — 1o dicembre 1967 era da considerare come periodo di assicurazione o equivalente. Nonostante le insistenze dell'INAMI, l'ente tedesco non ha mai provveduto alla modifica del modulo E 26 e si è sempre rifiutato di inviare un modulo rettificativo. L'ente belga non poteva quindi computare nel totale il periodo controverso, non essendo quest'ultimo considerato periodo assicurativo o equivalente nell'apposito modulo trasmesso dall'ente assicurativo tedesco.
LINAMI non nega che il modulo E 26 possa venire chiarito e ammette che spesso si rendono necessarie spiegazioni integrative sui dati in esso riportati. Tuttavia, a suo parere, tali spiegazioni, quando sono sommarie o troppo sintetiche, come nella fattispecie, non possono sostituirsi al modulo E 26, in particolare ove riguardino periodi non riportati sul tale documento. Infatti, il modulo E 26 costituisce, in proposito, un documento fondamentale la cui natura ed il cui scopo consistono nell'attestare l'esistenza dei periodi di assicurazione maturati in forza del diritto dei paesi cui appartengono i vari enti competenti. I moduli E 26 e E 27, lungi dall'avere valore semplicemente indicativo, costituiscono documenti ufficiali che riportano, ai sensi degli artt. 27 del regolamento n. 3 e 13, n. 1, leu. a), 33, e 34 del regolamento n. 4, i periodi di assicurazione effettivi ed equivalenti riconosciuti tali dall'ente dello Stato membro ove sono stati maturati; solo i periodi di assicurazione ivi indicati possono essere presi in considerazione ai fini dell'esame dei requisiti cui è subordinato l'aquisto del diritto alle prestazioni, quando è necessario il cumulo dei periodi di assicurazione. Invece i periodi non riportati nel modulo E 26 e E 27 non sono riconosciuti quali periodi di assicurazione o equivalenti dall'ente competente che ha compilato il modulo E 26.
Con sentenza 6 giugno 1972 (causa 2/72, Murru c/Caisse regionale d'assurance maladie de Paris, Race. pag. 333), la Corte di giustizia ha affermato che, per stabilire se ed in quale misura un periodo di disoccupazione sia equiparabile a un periodo di attività lavorativa, ai fini della determinazione del diritto, da parte di un lavoratore migrante, ad una pensione di invalidità, va fatto riferimento alla legislazione in forza della quale tale periodo è stato compiuto. Il che conforme al principio stabilito dagli artt. 27 e 28 del regolamento n. 3 e dall'art. 51 del Trattato che dispone espressamente il cumulo di tutti i periodi presi in considerazione dalle diverse normative nazionali. Ora è evidente che il principio del cumulo dei periodi di assicurazione verrebbe disatteso se l'ente belga dovesse tener conto, ai fini dell'esame delle condizioni cui è subordinato il diritto alle prestazioni di invalidità, di un periodo di disoccupazione effettuato in Germania, ivi non computabile per il calcolo della pensione di invalidità (in quanto posteriore al verificarsi del rischio) e che comunque non può essere preso in considerazione in quanto periodo utile per soddisfare le condizioni stabilite dal regime assicurativo in tale Paese.
È quindi necessario che il problema venga risolto conformemente alle linee direttrici della giurisprudenza della Corte di giustizia in materia, risultanti dalla sentenza 9 luglio 1975 (causa 20/75, D'Amico, race. pag. 891), in cui la Corte ha affermato che «a norma dell'art. 51, i regolamenti d'attuazione devono garantire ai lavoratori migranti ... il cumulo di tutti i periodi presi in considerazione dalle varie legislazioni nazionali», e dalla sentenza 5 dicembre 1967 (causa 14/67, Welchner, Race. pag. 391), ove si dichiara che «il termine “periodi equivalenti” designa i periodi equivalenti ai periodi d'assicurazione o, all'accorrenza, ai periodi di occupazione, quali sono definiti dalla legislazione sotto la quale sono stati compiuti e nella misura in cui sono riconosciuti equivalenti ai periodi di assicurazione o di occupazione da tale legislazione», e che «in ispecie l'inciso “nella misura in cui sono riconosciuti equivalenti ...” dimostra che il regolamento si richiama del pari alle condizioni alle quali il diritto interno subordina il riconoscimento di un determinato periodo come equivalente ai periodi di assicurazione propriamente detti».
Gli art. 33 e 34 del regolamento n. 4 prescrivono l'impiego di determinati moduli per la comunicazione dei periodi di assicurazione ed equivalenti che ciascun ente competente riconosce iscrivendoli nel modulo ad hoc. Tale sistema garantisce la presa in considerazione di un periodo di assicurazione compiuto in uno Stato membro diverso da quello competente, spettando all'ente che applica la legge in forza della quale tale periodo è stato maturato la valutazione circa la validità del periodo stesso. Il fatto di scostarsi dai dati riportati sul modulo E 26 dall'ente competente comporta notevoli inconvenienti per gli enti assicurativi che debbono disporre di dati precisi per essere in grado di stabilire se l'interessato soddisfi le condizioni cui è subordinato il diritto alle prestazioni; detti inconvenienti consistono, fra l'altro, nel fatto che in tal modo possono essere fornite informazioni parziali o imprecise, dandosi quindi adito ad interpretazioni divergenti.
L'INAMI sostiene, in conclusione, che, in linea di principio, va fatto riferimento ai dati riportati sul modulo E 26. In subordine, se la Corte dovesse considerare che i regolamenti comunitari non impongano in via tassativa l'uso di determinati documenti, e che possano essere impiegati documenti diversi, esso ritiene indispensabile che tali documenti forniscano le garanzie volute dagli artt. 33 e 34 del regolamento n. 4 per quanto riguarda i moduli istituiti nell'ambito dell'attuazione dei regolamenti CEE. Bisogna, inoltre, tener conto delle norme tedesche in materia per determinare il carattere «equivalente» del periodo compiuto dal Knoeller in Germania.
punto 2
La Commissione delle Comunità europee presenta essenzialmente le seguenti osservazioni in diritto:
La questione sollevata dalla Corte di Cassazione belga consiste nel determinare se dei moduli stabiliti dalla Commissione amministrativa istituita dal regolamento n. 3 del Consiglio abbiano carattere di assoluta completezza ovvero possano essere integrati con elementi ulteriori. La questione implica quindi il problema della determinazione dei poteri della Commissione suddetta e della natura dei suoi atti. A norma dell'art. 43, leu. a), del regolamento n. 3, la Commissione amministrativa è incaricata in particolare di regolare qualsiasi questione amministrativa o d'interpretazione derivante dal regolamento n. 3 e dai regolamenti successivi, salvo restando il diritto delle autorità, degli enti e delle persone interessate, di avvalersi dei procedimenti e di adire gli organi giurisdizionali contemplati dalle leggi degli Stati membri, dal regolamento stesso e dal Trattato.
Ai sensi dell'art. 2, n. 1, del regolamento n. 4, i modelli dei certificati, delle attestazioni, delle dichiarazioni, delle domande e degli altri documenti necessari all'applicazione dei regolamenti nn. 3 e 4 sono stabiliti dalla Commissione amministrativa, che è quindi competente ad elaborare i formulari e i modelli necessari all'applicazione dei due regolamenti.
I poteri della Commissione amministrativa sono stati chiaramente definiti dalla sentenza della Corte di giustizia 14 maggio 1981, in causa 98/80, Romano e/INAMI, in cui la Corte ha affermato, al punto 20, che risulta tanto dall'art. 155 del Trattato quanto dal sistema giurisdizionale istituito dal Trattato stesso, ed in particolare dagli artt. 173 e 177, che un organo come la Commissione amministrativa non può essere autorizzato ad adottare atti di carattere normativo e che una decisione della suddetta Commissione, pur potendo fornire un aiuto agli enti previdenziali, non è tale da obbligare detti enti a seguire determinati metodi o ad adottare determinate interpretazioni quando procedono all'applicazione delle norme comunitarie. Questo punto della precitata sentenza non fa che confermare l'art. 43, leu. a), del regolamento n. 3 che, come si è detto, incarica la Commissione amministrativa di regolare qualsiasi questione amministrativa o d'interpretazione, «senza pregiudizio del diritto delle autorità, delle istituzioni e delle persone interessate, di ricorrere alle procedure e alle giurisdizioni previste nelle legislazioni degli Stati membri». Se ne deve concludere che i poteri della Commissione amministrativa sono limitati all'adozione di moduli che agevolino l'attuazione della normativa comunitaria, ovvero all'emanazione di pareri sulla normativa stessa, fermo restando che tali moduli o tali pareri hanno unicamente valore indicativo, e che, in ogni caso, la Commissione amministrativa non ha il potere di istituire moduli a carattere tassativo.
Ciò premesso, la Commissione esamina in particolare il modulo E 26, osservando che esso ha lo scopo di riportare in modo comprensibile i vari periodi di copertura assicurativa dell'intereressato e di agevolare i rapporti fra i diversi enti assicurativi degli Stati membri. Il modulo in causa è quindi inteso essenzialmente ad agevolare l'attuazione pratica dei regolamenti comunitari in materia previdenziale, ma non presenta tuttavia un carattere di assoluta completezza. Il suo impiego non rappresenta una forma sostanziale tale da escludere l'acquisizione di ulteriori informazioni o documenti e l'INAMI non aveva il diritto di attribuire ad esso un siffatto valore.
Sotto un profilo più generale, la Commissione osserva infine che i poteri della Commissione amministrativa ed il valore giuridico dei documenti istituiti da questa vanno interpretati in funzione degli scopi del Trattato CEE; gli artt. 48-51 tendono a favorire i lavoratori migranti consentendo loro di valorizzare i diritti parziali maturati nei vari Stati membri nei quali hanno svolto attività lavorativa, e comportano l'eliminazione di ogni ostacolo che arrechi pregiudizio ai lavoratori migranti. È chiaro quindi che, l'interpretazione rigorosamente formale dei moduli propugnata dall'INAMI comprometterebbe l'effetto utile degli artt. 48-51 del Trattato e dei regolamenti in materia previdenziale.
La Commissione propone pertanto la seguente soluzione alla questione sollevata dalla Corte di Cassazione belga:
«Il modulo E 26, come tutti gli altri moduli stabiliti dalla Commissione amministrativa, determina lo schema che consente lo scambio di dati informativi in attuazione dei regolamenti in materia di previdenza sociale dei lavoratori migranti. Tali dati possono sempre essere integrati o precisati da informazioni ulteriori».
SENTENZA › In fatto › III — La fase orale
paragrafo 1
All'udienza del 21 gennaio 1982, l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, rappresentato dall'avv. G. Jacobs, del foro di Bruxelles, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig. J. Amphoux, in qualità di agente, assistito dall'avv. G. Vandersanden, del foro di Bruxelles, hanno svolto osservazioni orali.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 4 febbraio 1982.
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con sentenza 6 aprile 1981, pervenuta in cancelleria il 16 aprile successivo, la Corte di cassazione del Belgio (Terza Sezione) ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione degli artt. 33 e 34 del regolamento del Consiglio 3 dicembre 1958, n. 4, che determina le modalità di applicazione e integra le disposizioni del regolamento del Consiglio 25 settembre 1958, n. 3, concernente la previdenza sociale dei lavoratori migranti (GU del 16 dicembre 1958). La questione è diretta a stabilire se i dati contenuti nel formulario E 26, il cui modello è stato elaborato dalla commissione amministrativa istituita dal regolamento del Consiglio, n. 3, possano venire ulteriormente precisati da altri documenti.
punto 2
La causa principale riguarda l'impugnazione da parte del sig. Knoeller, cittadino tedesco, che ha svolto attività lavorativa in Belgio dal 1927 al 1937 e in Germania dal 15 maggio 1939 al 18 agosto 1967, del provvedimento con cui l'Institut national d'assurance maladie-invalidité (in seguito INAMI), ente belga di previdenza sociale, gli ha rifiutato la concessione della quota belga della pensione di invalidità.
punto 3
Dal 18 agosto 1967, il Knoeller risultava inabile al lavoro, ma la pensione di invalidità gli veniva attribuita dal Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz, dietro sua domanda, solo a far data dal 1o dicembre 1967. Egli aveva tuttavia percepito nel frattempo, in Germania, il sussidio di disoccupazione. Quest'ultima circostanza, in quanto priva, ai sensi della legge tedesca, di ogni influenza sul diritto alla pensione di invalidità, non veniva indicata sul modulo E 26, trasmesso dall'ente tedesco all'INAMI onde ottenere il riconoscimento, in favore del Knoeller, della quota di pensione di invalidità corrispondente al periodo di attività lavorativa da lui svolta in Belgio. Per la ragione suddetta tale modulo indicava i periodi assicurativi maturati dal Knoeller solo fino al 18 agosto 1967, ossia fino alla data di cessazione dell'attività lavorativa.
punto 4
Atteso che, a norma della legge belga, il lavoratore ha diritto ad una pensione di invalidità solo se ha compiuto 120 giorni di attività lavorativa o equiparati (come i periodi di disoccupazione accertati) durante i sei mesi antecedenti alla cessazione dell'attività lavorativa, l'INAMI riteneva, sulla scorta dei dati riportati sul modulo E 26, che nella fattispecie non fosse stata soddisfatta tale condizione. Infatti, a parere dell'INAMI, i dati di cui sopra non possono essere modificati o integrati dalle lettere 5 e 21 marzo 1970 con cui l'ente tedesco aveva precisato che, durante il periodo di disoccupazione, il Knoeller era regolarmente coperto da assicurazione ai sensi della legge tedesca.
punto 5
A seguito del ricorso proposto dal Knoeller, il Tribunale del lavoro di Verviers e la Corte d'appello di Liegi, dichiaravano che all'interessato spettava la quota belga della pensione di invalidità. La Corte di cassazione, dinanzi alla quale 1'INAMI ha impugnato la sentenza della Corte d'appalto di Liegi, ha disposto, con sentenza 6 aprile 1981, la sospensione del procedimento sottoponendo a questa Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale:
«Se, al fine di determinare la pensione d'invalidità “pro rata temporis” spettante ad un lavoratore per il lavoro svolto nel Belgio, si debbano unicamente tener presenti i dati contenuti nel formulario E 26 di cui all'art. 34 del regolamento del Consiglio della Comunità economica europea 3 dicembre 1958, n. 4, che determina le modalità d'applicazione ed integra il regolamento dello stesso Consiglio 25 settembre 1958, n. 3, relativo alla previdenza sociale dei lavoratori migranti ovvero il suddetto formulario E 26 possa ulteriormente integrarsi o precisarsi con altri dati».
punto 6
L'art. 43 del regolamento n. 3 ha istituito una commissione amministrativa, incaricata, fra l'altro, di dirimere ogni questione amministrativa o interpretativa «derivante dalle disposizioni del presente regolamento e degli ulteriori regolamenti». L'art. 2, n. 1, del regolamento n. 4, dispone che tale commissione stabilisce i modelli dei certificati, delle attestazioni, delle dichiarazioni, delle domande e degli altri documenti necessari all'applicazione dei regolamenti nn. 3 e 4. Il modulo E 26, di cui trattasi nella presente causa, è stato stabilito dalla commissione amministrativa ai fini dell'attuazione degli artt. 33 e 34. L'art. 33 recita:
«(1) Per l'istruzione delle domande di prestazione dovute in base agli articoli da 26 a 28 del regolamento, l'istituzione incaricata dell'istruzione impiega un formulario che contiene in particolare la rilevazione e il riepilogo dei periodi di assicurazione e periodi equivalenti compiuti dall'assicurato in virtù della legislazione di ognuno degli Stati membri cui è stato soggetto.
(2) La trasmissione del formulario alle istituzioni competenti di uno Stato membro sostituisce la trasmissione dei documenti giustificativi.»
L'art. 34, n. 1, del regolamento n. 4 recita:
«L'istituzione incaricata dell'istruzione riporta sul formulario di cui all'articolo precedente i periodi di assicurazione e periodi equivalenti compiuti in base alla legislazione che le è applicabile e trasmette copia di detto formulario alle istituzioni competenti di ciascuno degli altri Stati membri in forza delle cui legislazioni l'assicurato ha compiuto tali periodi».
punto 7
LINAMI assume che tali disposizioni vanno interpretate nel senso che possono essere presi in considerazione solo i periodi riportati sul modulo E 26. Esso non contesta che l'ente tedesco, nelle lettere del marzo 1970, abbia apportato le suddette precisazioni, ma sostiene che tali «chiarimenti integrativi» non possono «sostituirsi all'È 26 quando riguardano i periodi non riportati su tale documento». In altre parole, LINAMI, pour riconoscendo che certi chiarimenti integrativi possono rivelarsi necessari, rileva però che essi non possono prendersi in considerazione se l'ente incaricato dell'istruzione non procede alla correzione o alla sostituzione del formulario, come era stato espressamente richiesto dall'INAMI.
punto 8
Considerata la tesi esposta dell'INAMI, la Corte di cassazione del Belgio ha proposto la suddetta questione pregiudiziale con cui si chiede, in sostanza, alla Corte di pronunciarsi sul valore giuridico del modulo E 26.
punto 9
Per risolvere tale questione, va rilevato innanzitutto che gli artt. 33 e 34 del regolamento n. 4, come le decisioni prese dalla commissione amministrativa per quanto concerne il modulo di cui trattasi, vanno interpretati alla luce degli artt. 48-51 del Trattato CEE che costituiscono il fondamento, lo sfondo e il limite dei regolamenti adottati in materia previdenziale (sentenza 5 luglio 1967, Ciechelski, causa 1/67, Race, pag 211). Gli articoli summenzionati mirano in effetti a favorire la libera corcolazione dei lavoratori all'interno del mercato comune consentendo loro, fra l'altro, di far valere i diritti derivanti dai periodi di attività lavorativa compiuti in Stati membri diversi. Il valore giuridico del modulo E 26 va quindi valutato in maniera da non mettere a repentaglio l'effetto utile degli articoli suddetti e dei regolamenti riguardanti i diritti dei lavoratori migranti in materia previdenziale.
punto 10
Gli artt. 33 e 34 del regolamento n. 4 vanno quindi interpretati alla luce di tali principi. L'art. 33 dispone che, per l'istruzione delle domande di prestazioni dovute in base agli artt. 26-28 del regolamento n. 3, l'ente incaricato dell'istruzione «impiega» un modulo, la cui elaborazione è stata affidata alla commissione amministrativa summenzionata, senza tuttavia escludere ulteriori informazioni integrative. L'art. 34, n. 1, dello stesso regolamento stabilisce che l'ente incaricato dell'istruzione, dopo aver riportato sul modulo i periodi di assicurazione e i periodi equivalenti maturati in base alle norme cui è soggetto, trasmette copia del modulo agli enti competenti di ciascuno degli altri Stati membri in forza della cui legge l'assicurato ha maturato tali periodi. Da tali disposizioni si ricava che i procedimenti considerati hanno lo scopo essenziale di agevolare il lavoro degli enti previdenziali e di semplificare le complesse operazioni amministrative di cumulo e ripartizione proporzionale nei vari Stati membri interessati. L'obbligo, incombente all'ente incaricato dell'istruzione, di trasmettere il modulo agli altri enti interessati non implica che altri documenti giustificativi perdano per ciò stesso ogni efficacia probatoria così che non sia più possibile avvalersene per integrare o precisare il modulo. Tale documento pertanto non ha un carattere esauriente, nel senso che non preclude ulteriori precisazioni dei dati che esso riporta mediante documenti ufficiali, quali le lettere 5 e 21 marzo 1970 indirizzate all' INAMI dall'ente previdenziale tedesco. L'ente destinatario è quindi tenuto a prendere in considerazione i dati informativi contenuti in tali documenti anche se non hanno la forma di rettifica del modulo precedentemente trasmesso.
punto 11
La questione sollevata dalla Corte di cassazione del Belgio va quindi risolta nel senso che il modulo contemplato dall'art. 34 del regolamento del Consiglio 3 dicembre 1958, n. 4, può essere integrato o precisato ulteriormente da altre informazioni, anche non aventi la forma di una rettifica del modulo precedentemente inviato.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
paragrafo 1
Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Prima Sezione),
pronunziandosi sulla questione sottopostale dalla Corte di cassazione del Belgio, con sentenza 6 aprile 1981, dichiara:
Il modulo contemplato dall'art. 34 del regolamento del Consiglio 3 dicembre 1958, n. 4, può essere integrato o precisato ulteriormente da altre informazioni anche non aventi la forma di una rettifica del modulo precedentemente inviato.
Firme
Bosco
O'Keeffe
Koopmans
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, l'11 marzo 1982.
Per il cancelliere
H. A. Rühi
Il presidente della Prima Sezione
G. Bosco