Sez. L, Sentenza n. 11865 del 02/11/1992 (Rv. 479271 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità , vecchiaia e superstiti - Pensioni - Misura - In genere | Quote aggiuntive - Diritto dei titolari di pensione integrativa - Esclusione pronunciata con giudicato in relazione alla disciplina ex art. 19 legge n. 843 del 1978 - Nuova proposizione della relativa domanda, fondata sull'art. 4 D.L. n. 787 del 1985 d'integrazione autentica - Preclusione.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità , vecchiaia e superstiti - Pensioni - Misura - In genere
Ove con sentenza definitiva sia stato escluso, in relazione alla disciplina di cui all'art. 19, primo comma, legge n. 843 del 1978, il diritto dei titolari di pensione integrativa alle quote aggiuntive sulla pensione dell'assicurazione generale obbligatoria a carico dell'I.N.P.S., la domanda nuovamente proposta in giudizio per il riconoscimento del suddetto diritto, a seguito dell'entrata in vigore della norma di interpretazione autentica della citata disposizione di legge, contenuta nell'art. 4 comma nono bis del D.L. 30 dicembre 1985 n. 787 (convertito nella legge 28 febbraio 1986 n. 45), trova una preclusione nella formazione del giudicato, non potendo essere attribuita a tale nuova domanda una diversa "causa petendi" correlata ad un diverso titolo giuridico della pretesa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Legge 21/12/1978 num. 843 art. 19 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1985 num. 787, Legge 28/02/1986 num. 45
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)