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Sez. L, Sentenza n. 5016 del 29/08/1980 (Rv. 408875 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - AI SUPERSTITI (IN PARTICOLARE) - RIVERSIBILITA - IN GENERE - RICONOSCIMENTO DELLA PENSIONE DI RIVERSIBILITA AI FIGLI MAGGIORI DEGLI ANNI DICIOTTO INABILI E VIVENTI A CARICO DEL GENITORE - SUSSISTENZA DI ALTRI FAMILIARI IN GRADO DI LAVORARE PROFICUAMENTE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1980-08-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/408875-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - AI SUPERSTITI (IN PARTICOLARE) - RIVERSIBILITA - IN GENERE - RICONOSCIMENTO DELLA PENSIONE DI RIVERSIBILITA AI FIGLI MAGGIORI DEGLI ANNI DICIOTTO INABILI E VIVENTI A CARICO DEL GENITORE - SUSSISTENZA DI ALTRI FAMILIARI IN GRADO DI LAVORARE PROFICUAMENTE - IRRILEVANZA.*

L'art 18, secondo comma, della legge 26 ottobre 1957 n 1047 - il quale, fra le condizioni per la concessione della pensione di riversibilita, richiede che dalla morte del capo famiglia derivi la impossibilita del nucleo familiare di continuare l'attivita abitualmente esercitata - va interpretato in armonia con la sua ratio e in collegamento con l'art 22 della legge 21 luglio 1965 n 903, il quale, nel fissare le condizioni per il riconoscimento di detta pensione ai figli maggiori degli anni diciotto, esige che essi siano inabili e vivano a carico del genitore. Pertanto, poiche lo scopo perseguito dal legislatore e quello di riconoscere la riversibilita della pensione quando i componenti superstiti del nucleo familiare non siano in condizioni di continuare l'attivita esercitata prima della morte del genitore e di assistere i componenti del nucleo familiare di eta minore o inabili al lavoro, non puo assegnarsi alcuna Rilevanza al fatto che, oltre al genitore defunto ed al figlio minore o inabile, vi siano o no altri familiari in grado di lavorare proficuamente.*

Riferimenti normativi: Legge 04/04/1952 num. 218 CORTE COST., Legge 26/10/1957 num. 1047 art. 18 CORTE COST., Legge 21/07/1965 num. 903 art. 22 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)