Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza (terza sezione) del 4 luglio 1985, causa 134/84
Epigrafe
Sentenza della Corte (terza sezione)
4 luglio 1985
Nella causa 134/84,
Calvin E. Williams, con l'aw. Victor Biel, del foro di Lussemburgo, 18 A, rue des Glacis,
ricorrente,
contro
Corte dei conti delle Comunità europee, rappresentata dal suo segretario, sig. Jean-Aimé Stoli, assistito dall'aw. Lucette Defalque, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto presso la propria sede, 29, rue Aldringen, 1118 Lussemburgo,
convenuta,
causa avente ad oggetto l'annullamento della decisione della Corte dei conti 10 novembre 1983, adottata in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia 6 ottobre 1982 (causa 9/81, Race. pag. 3301), e che attribuisce al ricorrente un reinquadramento da questi ritenuto insufficiente,
LA CORTE (terza sezione),
composta dai signori C. Kakouris, presidente di sezione, U. Everling e Y. Galmot, giudici,
avvocato generale: G. F. Mancini
cancelliere: D. Louterman, amministratore
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 6 giugno 1985,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
paragrafo 1
(Parte « In fatto » non riprodotta)
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 18 maggio 1984, il sig. Calvin Williams, dipendente della Corte dei conti delle Comunità europee, ha proposto un ricorso inteso all'annullamento della decisione della Corte dei conti 10 novembre 1983, adottata in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia 6 ottobre 1982 (Williams, causa 9/81, Race. pag. 3301) e che attribuisce al ricorrente un reinquadramento da questi ritenuto insufficiente.
punto 2
La sentenza 6 ottobre 1982 è stata pronunziata in seguito ad una lite che trae origine dalla pubblicazione da parte della Corte dei conti della « decisione generale » 21 febbraio 1980, relativa ai criteri di inquadramento e di nomina del personale. Nel 1980, la Corte dei conti assumeva infatti dipendenti che non erano ancora in servizio presso le Comunità ed il cui inquadramento veniva effettuato, a partire dal 21 febbraio 1980, secondo i nuovi criteri adottati con detta decisione che ha il carattere di direttiva interna.
punto 3
Per quanto interessa la presente causa, detta direttiva interna comprende un art. 3 intitolato « Abbuoni d'anzianità di scatto » e così concepito: « per tener conto dell'esperienza professionale di un candidato ( ... ) superiore a quella considerata ai fini della determinazione del grado di nomina, l'APN concede un abbuono di anzianità di scatto secondo la tabella che figura in allegato » (al massimo di 48 mesi, per i gradi da A5 ad A7). La stessa direttiva comprende, inoltre, un art. 4, intitolato « agenti temporanei da nominare in ruolo » a termini del quale : « l'agente temporaneo, nominato in prova ad un impiego della stessa carriera con inquadramento nello stesso grado, fruisce, alla data della nomina in prova, dell'anzianità di scatto maturata a partire dall'assunzione come agente temporaneo ».
punto 4
II 1o ottobre 1974 il ricorrente veniva assunto come agente temporaneo col grado A7, 2o scatto, dalla Commissione di controllo, organo allora dipendente dal Consiglio delle Comunità europee. Dopo che aveva vinto un concorso, il 1o ottobre 1976 l'autorità che ha il potere di nomina (AIPN) del Consiglio lo nominava in prova nel grado A7, 3o scatto. Il 14 giugno 1977, egli veniva nominato in ruolo nel grado A7, 3o scatto. Il 1o maggio 1978 il Williams veniva trasferito, a sua domanda, alla Corte dei conti conservando il grado e lo scatto. Come tutti gli altri dipendenti trasferiti alla Corte dei conti, il ricorrente veniva promosso, nel suo caso con effetto dal 1 maggio 1979, al grado A6, 1o scatto, con anzianità di scatto dal 1o luglio 1977. Egli otteneva quindi il grado A6, 2o scatto, il 1 luglio 1979.
punto 5
Tuttavia, secondo il Williams, l'applicazione dei criteri d'inquadramento stabiliti dalla direttiva interna 21 febbraio 1980 avrebbero portato a discriminazioni a favore dei dipendenti di nuova assunzione ed a detrimento dei vecchi dipendenti trasferiti come lui dalla Commissione di controllo.
punto 6
Per questo, in seguito al ricorso del Williams diretto a far cessare questa ineguaglianza, la Corte decideva, nella sentenza 6 ottobre 1982, già menzionata, ed al fine di far osservare il principio della parità di trattamento fra dipendenti della stessa categoria o ruolo di cui all'art. 5, n. 3, dello statuto, che « è ( ... ) opportuno annullare la decisione di reiezione, con cui la convenuta ha rifiutato di riprendere in considerazione l'inquadramento del ricorrente ed ordinarle di procedere alla rettifica dell'inquadramento nello scatto valutando, in conformità alla decisione del febbraio 1980, l'esperienza professionale del ricorrente ed eventualmente i suoi titoli, onde abolire la differenza d'inquadramento esistente rispetto ai dipendenti provenienti dall'esterno della Comunità ed ai quali sono stati applicati i criteri d'inquadramento della summenzionata decisione ».
punto 7
Il dispositivo della sentenza 6 ottobre 1982 stabilisce all'art. 1 che « la Corte dei conti è tenuta a correggere l'inquadramento dello scatto del ricorrente con effetto dal 12 maggio 1980 (data del reclamo), rispettando i criteri enunciati nella decisione del febbraio del 1980 ».
punto 8
Per dare esecuzione alla sentenza, la Corte dei conti adottava la decisione 10 novembre 1983, la cui circostanziata motivazione giunge alla conclusione che « trattandosi di ( ... ) discriminazione tra un dipendente trasferito e un nuovo dipendente, la rettifica di scatto cui occorre procedere deve al massimo portare alla concessione di un abbuono limitato a 48 mesi per rispettare l'art. 32 dello statuto ». Ciò premesso e dato che il 12 maggio 1980 il ricorrente era inquadrato nel grado A6, 2o scatto, con anzianità di scatto dal 1o luglio 1979, la Corte dei conti procedeva al reinquadramento nello scatto con effetto dal 12 maggio 1980, secondo le seguenti modalità: A6, 3o scatto, con anzianità di scatto dal 12 maggio 1980; A6, 4o scatto, con anzianità di scatto dal 12 maggio 1982.
punto 9
Con reclamo in data 14 dicembre 1983, il ricorrente contestava il modo in cui la Corte dei conti aveva applicato nei suoi confronti la sentenza della Corte 6 ottobre 1982, e faceva presente di ritenere che il suo reinquadramento avrebbe dovuto prendere effetto dall'ottobre del 1974, data dell'assunzione come agente temporaneo, e portare alla nomina il 12 maggio 1980, nel grado A6, 5o scatto, con anzianità dal 16 dicembre 1978.
punto 10
Dopo che il reclamo era stato respinto con provvedimento 16 marzo 1984, il Williams ha proposto il presente ricorso inteso all'annullamento della decisione di reinquadramento 10 novembre 1983 e di detta decisione di rigetto del reclamo in data 16 marzo 1984.
punto 11
Sia nella fase precontenziosa, sia nella fase scritta, inizialmente il ricorrente ha chiesto un abbuono di scatto in forza dell'art. 3, e, nel contempo, dell'art. 4 della direttiva interna 21 febbraio 1980.
punto 12
Tuttavia nelle ultime conclusioni, formulate nella fase orale, egli ha precisato di rinunciare ad ogni pretesa basata sull'art. 3 della direttiva interna e di limitare la domanda all'attribuzione di uno scatto supplementare per il periodo 1974-1976, nel quale egli era stato agente temporaneo, e ciò a norma del solo art. 4 della direttiva interna 21 febbraio 1980.
punto 13
Senza negare di aver ottenuto dalla Corte dei conti un abbuono di scatto complessivo di 48 mesi tanto al momento della promozione al grado A6, quanto in esecuzione della sentenza 6 ottobre 1982, il ricorrente chiede l'applicazione dell'art. 4 della direttiva interna del febbraio del 1980, ritenendo di aver diritto, inoltre, ad un abbuono supplementare di uno scatto per il periodo trascorso in qualità di agente temporaneo. Egli allega che la Corte dei conti non può disattendere le proprie direttive interne ed inoltre che, a norma del principio di uguaglianza, l'abbuono di scatto cui egli ha diritto non può essere limitato a 48 mesi, dato che la Corte dei conti ha in passato attribuito ai dipendenti assunti dall'esterno abbuoni molto maggiori. Il rifiuto di attribuirgli il vantaggio richiesto lascerebbe quindi sussistere una discriminazione condannata dalla sentenza della Corte 6 ottobre 1982.
punto 14
È opportuno rilevare che la sentenza 6 ottobre 1982, benché abbia ordinato alla Corte dei conti di « abolire la differenza di inquadramento esistente rispetto ai dipendenti provenienti dall'esterno della Comunità » non ha potuto avere ad oggetto l'autorizzare la Corte dei conti a trasgredire lo statuto, ed in particolare l'art. 32 di questo. L'osservanza del principio della parità di trattamento richiamata da tale sentenza deve infatti conciliarsi col rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri (sentenza 9 ottobre 1984, Witte/Parlamento, causa 188/83, Race. 1984, pag. 3465).
punto 15
La succitata sentenza si è quindi limitata ad imporre alla Corte dei conti di ristabilire la parità di trattamento fra dipendenti, attenendosi al massimale di abbuono istituito dall'art. 32 dello statuto.
punto 16
Orbene, come la Corte ha affermato nelle sentenze 12 luglio 1984 (Angelidis/Commissione, causa 17/83, Race. 1984, pag. 2907) e 6 giugno 1985 (De Santis/Corte dei conti, causa 146/84, Race. 1985, pag. 1731), i periodi di servizio in qualità di agente temporaneo presso un'istituzione rientrano, proprio come i titoli e l'esperienza professionale, nell'art. 32 dello statuto. Essi sono quindi soggetti allo stesso massimale di abbuono di scatto, ossia 48 mesi per il grado di cui trattasi.
punto 17
II ricorrente, dato che non nega di aver ottenuto dalla Corte dei conti un siffatto abbuono nella misura massima consentita, non può invocare a suo favore la sentenza 6 ottobre 1982 per chiedere un ulteriore abbuono.
punto 18
Da quanto precede risulta che il ricorso va respinto.
SENTENZA › Sulle spese
punto 19
A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, a norma dell'art. 70 del regolamento di procedura, nelle cause promosse da dipendenti delle Comunità le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste, salvo restando l'art. 69, § 3, 2o comma, del regolamento di procedura che consente alla Corte di condannare una parte a rimborsare all'altra le spese che le ha causato e che la Corte riconosce come superflue o defatigatorie.
punto 20
La Corte dei conti sostiene che la causa intentata dal ricorrente va considerata abusiva e defatigatoria e chiede, di conseguenza, che tutte le spese siano poste a suo carico.
punto 21
Va osservato che la stessa Corte dei conti ha incontrato delle difficoltà nell'eseguire la succitata sentenza della Corte 6 ottobre 1982, giacché il 24 novembre successivo ha proposto una domanda d'interpretazione della sentenza vertente sul punto se l'art. 4 della decisione 21 febbraio 1980 si applicasse al Williams. Stando così le cose, la causa intentata dal ricorrente non può considerarsi abusiva o defatigatoria e si deve decidere che ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (terza sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.
Firme
Kakouris
Everling
Galmot
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 4 luglio 1985.
Il cancelliere
P. Heim
Il presidente della terza sezione
C. Kakouris