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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 256 del 1988

Decisione
decisa il 1988-02-24, depositata il 1988-03-03
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:256
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 10518

  • Espropriazione per pubblico interesse
  • Indennità non ancora definita
  • Espropriato
  • Facoltà di opzione per la cessione volontaria dell'immobile, dietro corresponsione di indennità provvisoria maggiorata del 5%
  • Mancata previsione
  • Manifesta infondatezza della questione.
  • Legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 19, comma primo, in combinato disposto con gli artt. 14, primo comma stessa legge e 12, primo comma, legge 22 ottobre 1979, n. 865.
  • Cost., art. 3.
Leggi la massima
È manifestamente infondata - in quanto relativa a norma già dichiarata costituzionalmente illegittima - la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 19, comma primo, della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (in combinato disposto con gli artt. 14, comma primo, della medesima legge e 12, comma primo, della legge 22 ottobre 1971, n. 865), nella parte in cui, se l'indennità non sia ancora definita, non prevede la facoltà per l'espropriato di optare per la ces- sione volontaria dell'immobile, dietro corresponsione dell'inden- nità provvisoria aumentata del 50% ove siano già scaduti i termi- ni per l'opzione sulla base della meno favorevole proporzione del 30% prevista dall'art. 12 della legge 22 ottobre 1971, n. 965. - S.n. 5/1980.

Norme impugnate

  • art. 12, comma 1, legge 22 ottobre 1979, n. 865
  • art. 19, comma 1, legge 26 gennaio 1977, n. 10
  • art. 14, comma 1, legge 26 gennaio 1977, n. 10

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 19, primo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10 ("Norme per l'edificabilità dei suoli"), 14, primo comma, della stessa legge e 12, primo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 ("Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica"), promosso con ordinanza emessa il 23 gennaio 1980 dal Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna - sede di Bologna, iscritta al n. 545 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25 dell'anno 1983; Visti gli atti di costituzione di Panigada Alma ed altri, del Comune di Bologna e della Regione Emilia-Romagna nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;
punto 1
Ritenuto che con ordinanza in data 23 gennaio 1980 il T.A.R. Emilia-Romagna ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma primo, della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (in combinato disposto con gli artt. 14, comma primo, della medesima legge e 12, comma primo, della legge 22 ottobre 1971, n. 865), nella parte in cui, estendendo la nuova disciplina della determinazione dell'indennità di espropriazione e di occupazione ai casi in cui l'indennità stessa non sia stata ancora definita, non prevede la facoltà per l'espropriato di optare per la cessione volontaria dell'immobile, dietro corresponsione dell'indennità provvisoria aumentata del 50%, ove siano già scaduti i termini per l'opzione sulla base della meno favorevole proporzione del 30% prevista dall'art. 12 della legge 22 ottobre 1971, n. 865; che, successivamente alla emanazione dell'ordinanza, l'art. 19, comma primo, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza 30 gennaio 1980, n. 5;
punto 2
Considerato che la questione proposta dal T.A.R. Emilia-Romagna di conseguenza dichiarata manifestamente infondata;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma primo, della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per l'edificabilità dei suoli), in combinato disposto con gli artt. 14, comma primo, della medesima legge e 12, comma primo, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 ("Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica"), sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: PESCATORE Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 3 marzo 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI

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