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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza (Terza Sezione) del 27 novembre 1991, causa C-315/90

Decisione
decisa il 1991-11-27
ECLI
ECLI:EU:C:1991:447

Epigrafe

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 27 novembre 1991 Nella causa C-315/90, Groupement des industries de matériels d'équipement électrique et de l'électronique industrielle associée (Gimelec), con sede in Parigi, Asociación nacional de fabricantes de bienes de equipo (Sercobe), con sede in Madrid, Sole SpA, società di diritto italiano con sede in Pordenone (Italia), e Nuova IBMEI SpA, società di diritto italiano con sede in Asti (Italia), con l'aw. Jean-François Bellis, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'aw. Freddy Brausch, 8, rue Zithe, ricorrenti, contro Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Eric White, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dall'aw. Claus-Michael Happe, giudice tedesco distaccato presso la Commissione nell'ambito dello scambio di funzionari tra la Commissione e gli Stati membri, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'aw. Roberto Hayder, rappresentante del servizio giuridico della Commissione, Centre Wagner, Kirchberg, convenuta, avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della Commissione 26 luglio 1990, 90/399/CEE, che conclude la procedura antidumping relativa alle importazioni di alcuni tipi di motori elettrici monofase a due velocità originari della Bulgaria, della Romania e della Cecoslovacchia (GU L 202, pag. 47), LA CORTE (Terza Sezione), composta dai signori F. Grévisse, presidente di sezione, J. C. Moitinho de Almeida e M. Zuleeg, giudici, avvocato generale: W. Van Gerven cancelliere: J. A. Pompe, vicecancelliere vista la relazione d'udienza, sentite le difese orali delle parti all'udienza del 25 giugno 1991, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 26 settembre 1991, ha pronunciato la seguente

Sentenza

punto 1
Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 15 ottobre 1990, il Groupement des industries de matériels d'équipement électrique et de l'électronique industrielle associée (Gimelec) e l'Asociación nacional de fabricantes de bienes de equipo (Sercobe) nonché le società di diritto italiano Sole SpA e Nuova IB-Mei SpA hanno chiesto, ai sensi dell'art. 173, secondo comma, del Trattato, l'annullamento della decisione della Commissione 26 luglio 1990, 90/399/CEE, che conclude la procedura antidumping relativa alle importazioni di alcuni tipi di motori elettrici monofase a due velocità originari della Bulgaria, della Romania e della Cecoslovacchia (GU L 202, pag. 47, in prosieguo: la « decisione impugnata »).
punto 2
Nel luglio 1989 la Gimelec e la Sercobe nonché l'Associazione Nazionale Industrie Elettrotecniche e Elettroniche (ANIE), associazioni di categoria che rappresentano i produttori comunitari di motori elettrici monofase a due velocità impiegati nella fabbricazione di lavatrici a regime lento (in prosieguo: i « motori elettrici »), hanno presentato alla Commissione, conformemente al regolamento del Consiglio 11 luglio 1988, n. 2423, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (GU L 209, pag. 1, in prosieguo: il «regolamento base»), una denuncia relativa alle pratiche di dumping di cui sarebbero oggetto le importazioni di analoghi motori elettrici originari della Bulgaria, della Romania e della Cecoslovacchia.
punto 3
Ritenendo che la denuncia contenesse sufficienti elementi di prova circa l'esistenza di un dumping e di un conseguente pregiudizio, la Commissione ha annunciato, mediante avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 14 novembre 1989 (GU C 286, pag. 11), l'apertura di un procedimento antidumping ed ha iniziato l'inchiesta.
punto 4
Al termine di detta inchiesta, vertente sul periodo 1o gennaio - 30 settembre 1989, la Commissione ha concluso che le importazioni di motori elettrici originari della Romania e della Cecoslovacchia non avevano arrecato grave pregiudizio all'industria comunitaria. Quanto alla Bulgaria, la Commissione l'ha esclusa dall'inchiesta in quanto non risultavano importazioni da questo paese né nel 1988 né durante il periodo sul quale verteva l'inchiesta.
punto 5
Di conseguenza, la Commissione ha adottato, in base all'art. 9 del regolamento base, la decisione impugnata.
punto 6
A sostegno del ricorso le ricorrenti deducono due mezzi relativi, da un lato, all'insussistenza, secondo la Commissione, di grave pregiudizio in conseguenza delle importazioni di motori dalla Romania e dalla Cecoslovacchia e, dall'altro, all'esclusione dall'inchiesta delle importazioni dalla Bulgaria.
punto 7
Per una più ampia illustrazione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento nonché dei mezzi e degli argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d'udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.

Sentenza › Sul mezzo relativo all'insussistenza di grave pregiudizio in conseguenza delle importazioni dalla Romania e dalla Cecoslovacchia

punto 8
Con questo mezzo le ricorrenti sostengono che la decisione impugnata è palesemente erronea in quanto si fonda, da un lato, su un'asserita diminuzione della quota del mercato rappresentata dalle importazioni di cui trattasi e, dall'altro, sul fatto che dette importazioni non avrebbero inciso sui prezzi praticati dai produttori comunitari. Sempre su questi due punti la decisione impugnata sarebbe, d'altra parte, insufficientemente e non correttamente motivata.
punto 9
La Commissione osserva, preliminarmente, come dai punti 8-16 della decisione impugnata risulti che questa non si fonda esclusivamente sui due motivi menzionati dalle ricorrenti, ma ha tenuto conto di tutti i fattori elencati nell'art. 4, n. 2, del regolamento base. Essa ne conclude che, pur se fossero giustificate, le critiche mosse dalle ricorrenti non sarebbero affatto sufficienti ad inficiare la constatazione della Commissione sull'insussistenza di grave pregiudizio.
punto 10
Questa conclusione non può essere accolta. Come ha riconosciuto la stessa Commissione nella controreplica, un certo numero di fattori essenziali l'hanno indotta a constatare che non sussisteva pregiudizio, e tra detti fattori figurano segnatamente quelli citati dalle ricorrenti. Trattandosi di fattori essenziali, non si può ritenere che, anche se le critiche delle ricorrenti circa la valutazione fatta dalla Commissione su questi due fattori fossero fondate, la decisione impugnata sarebbe comunque valida tenuto conto degli altri fattori presi in considerazione.
punto 11
Si devono quindi esaminare gli argomenti delle ricorrenti relativi ai due fattori di cui trattasi, cioè la diminuzione della quota di mercato occupata dalle importazioni dalla Romania e dalla Cecoslovacchia e la mancanza di effetti di dette importazioni sui prezzi di vendita praticati dai produttori comunitari.

Sentenza › Sulla diminuzione della quota di mercato occupata dalle importazioni dalla Romania e dalla Cecoslovacchia

punto 12
Le ricorrenti contestano anzitutto l'attendibilità dei dati in base ai quali è stato determinato il volume delle importazioni considerate per gli anni dal 1986 al 1988 nonché per il periodo cui si riferisce l'indagine, in quanto essi sono tratti unicamente dalle risposte ai questionari antidumping fornite dagli esportatori rumeni e cecoslovacchi, non sono stati verificati e non corrispondono ai dati in possesso delle ricorrenti.
punto 13
A questo proposito si deve sottolineare che nella fattispecie era lecito alla Commissione basarsi sui dati specifici risultanti dalla sua inchiesta, anche se detti dati non corrispondevano alle statistiche comunitarie, sulle quali si sono fondate le ricorrenti. Infatti, come ha sostenuto la Commissione, senza essere contraddetta su questo punto dalle ricorrenti, le statistiche comunitarie non possono fornire elementi di prova poiché classificano i motori elettrici in un capitolo tariffario che comprende anche altri prodotti.
punto 14
Ne consegue che la Commissione ha determinato il volume delle importazioni di cui trattasi in base ai dati dei quali poteva ragionevolmente disporre.
punto 15
L'argomento delle ricorrenti relativo all'attendibilità dei dati suddetti va quindi disatteso.
punto 16
Le ricorrenti sostengono poi che la Commissione, partendo dall'idea che un aumento della quota di mercato occupata dai prodotti importati era una condizione indispensabile per l'accertamento di un pregiudizio ai sensi dell'art. 4, n. 2, del regolamento base, ha erroneamente interpretato detto articolo.
punto 17
Si deve rilevare che, a norma dell'art. 4, n. 2, del regolamento base, l'esame del pregiudizio deve comprendere un complesso di fattori, uno solo dei quali non può fornire un orientamento decisivo (v. sentenza 11 luglio 1990, Neotype Techmashexport, punto 50 della motivazione, cause riunite C-305/86 e C-160/87, Race, pag. I-2945).
punto 18
Emerge dai ’ considerando ’ della decisione impugnata che la Commissione ha effettivamente determinato il pregiudizio in funzione di diversi fattori elencati nell'art. 4, n. 2, del regolamento base. I rilievi formulati a questo proposito vertono, infatti, sul volume delle importazioni in termini assoluti ed in relazione al consumo comunitario (punti 8 e 9), sui prezzi dei prodotti importati (punto 10), sulla produzione comunitaria (punto 11), sullo sfruttamento delle capacità di produzione dell'industria comunitaria (punto 12), sulle vendite dell'industria comunitaria e sulla quota di mercato da essa detenuta (punti 13 e 14), sui prezzi di vendita dei produttori comunitari (punto 15) e sui loro utili (punto 16).
punto 19
Questa valutazione della Commissione è conforme ai criteri fissati dall'art. 4, n. 2, del regolamento base per l'esame del pregiudizio, e ciò anche se essa ha considerato la diminuzione della quota di mercato occupata dalle importazioni di cui trattasi come fattore essenziale.
punto 20
Alla luce di quanto sopra, l'argomento delle ricorrenti relativo all'erronea interpretazione dell'art. 4, n. 2, del regolamento base, non risulta fondato.
punto 21
Le ricorrenti sostengono inoltre che la Commissione ha operato una discriminazione manifesta nei loro confronti rifiutandosi — senza alcun motivo — di seguire nella fattispecie la sua prassi costante consistente nel tener conto del solo « mercato libero » allorché una parte della produzione comunitaria è venduta sul « mercato esclusivo » di un gruppo integrato, dato che questa parte non può considerarsi costituire oggetto di operazioni commerciali normali e non è perciò esposta agli effetti delle importazioni a prezzo ridotto. Osservano che, se avesse seguito detto metodo, la Commissione avrebbe constatato non solo che le importazioni di cui trattasi rappresentavano una quota di mercato maggiore (39-40%, ed oltre il 50% nel mercato italiano), ma anche che questa quota era rimasta stabile o era leggermente aumentata tra il 1986 ed il 1989.
punto 22
A questo proposito, si deve ricordare che, a tenore dell'art. 4, n. 2, lett. a), del regolamento base, il volume delle importazioni deve venir esaminato « soprattutto se si è verificato un notevole incremento delle importazioni in termini assoluti o per quanto riguarda la produzione o il consumo nella Comunità ».
punto 23
Ne consegue che, qualora l'aumento delle importazioni non sia espresso in termini assoluti, è in relazione al complesso della produzione o del consumo comunitario, cioè in relazione al volume del « mercato complessivo », che in linea di massima si deve valutare la quota di mercato occupata dalle importazioni contestate per dumping. Una deroga a questa norma si può giustificare solo se il mercato considerato sia contraddistinto da una netta separazione tra un « mercato esclusivo » e il « mercato libero », dato che, in tal caso, le vendite sul « mercato esclusivo » non sono in concorrenza con i prodotti venduti sul « mercato libero » e non possono quindi subire gli effetti di una pratica di dumping.
punto 24
A questo proposito, non si può sostenere che l'orientamento seguito dalla Commissione in taluni procedimenti specifici, nei quali si è riferita al solo « mercato libero » per determinare l'andamento della quota di mercato occupata dalle importazioni oggetto di dumping, costituisca una prassi costante. Infatti, in quei procedimenti la Commissione si è limitata ad applicare, conformemente allo scopo dell'art. 4 del regolamento base, i criteri che consentono di derogare alla norma generale che impone di tener conto del « mercato complessivo ».
punto 25
Nel presente procedimento antidumping, invece, giustamente la Commissione ha preso in considerazione, per valutare il pregiudizio, il volume delle importazioni rispetto al « mercato complessivo », tenuto conto di vari fatti che le ricorrenti non hanno contestato. Così i motori elettrici, importati o di origine comunitaria, sono venduti sullo stesso mercato e sono impiegati per lo stesso scopo, cioè la fabbricazione di lavatrici. Inoltre, i fabbricanti di motori elettrici vincolati a produttori di lavatrici vendono anche ad altri produttori di lavatrici a prezzi praticamente uguali a quelli praticati ai primi. Infine i produttori di lavatrici acquistano anche motori elettrici importati e motori prodotti dalle due imprese comunitarie cosiddette indipendenti.
punto 26
Alla luce di queste considerazioni, non si può rimproverare alla Commissione di aver commesso una discriminazione manifesta nei confronti delle ricorrenti valutando in base al « mercato complessivo » l'andamento della quota di mercato occupata dai prodotti importati.
punto 27
Quanto alle asserzioni delle ricorrenti secondo le quali la Commissione non avrebbe motivato il suo rifiuto di tener conto unicamente del « mercato libero », basta sottolineare che, valutando l'andamento della quota di mercato occupata dai prodotti importati in relazione al « mercato complessivo », la Commissione si è limitata ad applicare la norma sancita dall'art. 4, n. 2, lett. a), del regolamento base, sicché non era neccessaria alcuna motivazione specifica.
punto 28
L'argomento delle ricorrenti relativo al fatto che la Commissione avrebbe commesso una discriminazione manifesta nei loro confronti, rifiutandosi, senza motivo, di tener conto unicamente del mercato libero, va quindi anch'esso respinto.
punto 29
Da quanto precede risulta che la censura relativa alla diminuzione della quota di mercato dei prodotti importati dalla Romania e dalla Cecoslovacchia dev'essere disattesa.

Sentenza › Sulla mancanza di effetti delle importazioni dalla Romania e dalla Cecoslovacchia sui prezzi praticati dai produttori comunitari

punto 30
Le ricorrenti sostengono anzitutto che la motivazione addotta dalla Commissione per giungere alla conclusione che le importazioni considerate non hanno affatto inciso sui prezzi praticati dai produttori comunitari è viziata da una fondamentale incoerenza, in quanto la Commissione ha cercato sistematicamente motivi diversi dall'impatto delle suddette importazioni per spiegare la sussistenza « di un certo deterioramento della situazione finanziaria dei produttori comunitari », espressamente rilevata nel punto 16 della decisione impugnata.
punto 31
A questo proposito, le ricorrenti sostengono anzitutto che l'aumento, aggirantesi sul 3-4%, dei prezzi di vendita dei produttori comunitari, rilevato nel caso delle due imprese ancora in attivo, cioè la Selni e la IBMEI, non dimostra che queste non abbiano subito pregiudizio, giacché detto aumento sarebbe stato ancora maggiore se non vi fossero state le importazioni oggetto di dumping e in quanto detto aumento rispecchia solo i maggiori costi di produzione dovuti all'aumento del prezzo del rame sul mercato mondiale nel 1989.
punto 32
Quanto alla prima parte di detto argomento, si deve sottolineare come dallo stesso tenore dell'art. 4, n. 2, lett. c), del regolamento base emerga che l'impatto delle importazioni deve valutarsi in funzione delle tendenze che risultano dai fattori economici presi in considerazione. Ciò implica che possono trarsi valide conclusioni circa l'impatto delle importazioni solo se la situazione finanziaria dei produttori comunitari al momento dell'inchiesta può esser raffrontata a quella degli anni precedenti.
punto 33
Orbene, la Commissione non era in grado di procedere ad un raffronto del genere dato che due delle imprese denuncianti, che rappresentano circa la metà della produzione comunitaria durante il periodo oggetto dell'inchiesta, cioè le imprese Sole e Nuova IBMEI, non hanno fornito dati sulla loro situazione finanziaria negli anni precedenti. Mancandole questa collaborazione, la Commissione non poteva nemmeno verificare se l'aumento dei prezzi era effettivamente stato sufficiente a riequilibrare la situazione finanziaria dei produttori comunitari.
punto 34
Ne consegue che la prima parte di detto argomento va respinta.
punto 35
Quanto alla seconda parte, la Commissione ha precisato all'udienza che una verifica delle fatture pagate durante il periodo oggetto dell'inchiesta non aveva consentito di rilevare alcuna incidenza dell'aumento del prezzo del rame sul mercato mondiale sui costi di produzione delle industrie comunitarie. A questo proposito, la Commissione ha sostenuto, senza essere contraddetta dalle ricorrenti su questo punto, che i prezzi fatturati a taluni produttori durante detto periodo non rispecchiavano l'aumento del prezzo del rame sul mercato mondiale verificatosi nel frattempo. Di conseguenza, la Commissione aveva buone ragioni per ritenere che non fosse dimostrato l'aumento del prezzo del rame durante lo stesso periodo.
punto 36
Va respinta dunque anche la seconda parte di tale argomento.
punto 37
In secondo luogo le ricorrenti sostengono che, per quel che riguarda le due imprese che hanno subito perdite, cioè la Nuova IBMEI e la Sole, la Commissione, mentre nell'esame del volume delle importazioni si era riferita al « mercato complessivo », ha limitato al « mercato libero » l'esame dell'incidenza delle importazioni, attribuendo le perdite subite alla politica di acquisti dei gruppi, ed ha ignorato il fatto che sul « mercato complessivo » si vendeva in perdita.
punto 38
Questo argomento non può venir accolto. Quanto alla situazione finanziaria della Nuova IBMEI, la Commissione ha esposto in modo convincente che detta impresa era controllata da un produttore indipendente che operava in attivo, vale a dire la IBMEI, e che, non disponendo di dati sulla sua situazione finanziaria degli anni precedenti, non era stato possibile dimostrare che le perdite rilevate nel periodo oggetto dell'inchiesta fossero dovute alle importazioni di cui trattasi. Quanto alla situazione finanziaria dell'impresa Sole, va rilevato che la Commissione aveva fondati motivi per valutare l'incidenza delle importazioni sul « mercato libero », poiché le vendite all'interno del gruppo non costituiscono necessariamente operazioni commerciali normali e non è quindi certo che i risultati che ne scaturiscono rispecchino una realtà economica.
punto 39
L'argomento secondo cui la motivazione premessa dalla Commissione per concludere che le importazioni considerate non avevano avuto incidenza sui prezzi praticati dai produttori comunitari sarebbe viziata da una fondamentale incoerenza va perciò respinto.
punto 40
Le ricorrenti sostengono inoltre che questa conclusione è insufficientemente motivata in quanto l'identità dei produttori comunitari non è menzionata e i motivi addotti coincidono parzialmente.
punto 41
Questo argomento non è fondato. La Commissione ha infatti menzionato, nel punto 5 della decisione impugnata, i nomi dei produttori comunitari presso i quali ha effettuato sopralluoghi. Questa menzione consente pure di identificare quelli tra i produttori comunitari cui si fa riferimento nei punti 15-17 della decisione stessa, relativi all'esame dei prezzi di vendita e degli utili dei produttori comunitari. Pertanto, la motivazione fornita dalla Commissione soddisfa i requisiti stabiliti dall'art. 190 del Trattato, come precisati da una giurisprudenza costante, secondo cui la motivazione di un atto deve indicare, in modo chiaro e inequivocabile, l'iter logico del suo autore, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato ai fini della tutela dei loro diritti e alla Corte di esercitare il suo sindacato (v., da ultimo, sentenza 7 maggio 1991, Nakajima All Precision, punto 14 della motivazione, causa C-69/89, Race. pag. I-2069).
punto 42
Tenuto conto di tutte le considerazioni, la censura relativa alla mancanza di ripercussioni delle importazioni dalla Romania e dalla Cecoslovacchia sui prezzi di vendita praticati dai produttori comunitari risulta infondata.
punto 43
Ne consegue che il mezzo relativo all'insussistenza di grave pregiudizio in conseguenza delle importazioni dalla Romania e dalla Cecoslovacchia dev'essere respinto nel suo complesso.

Sentenza › Sul mezzo relativo all'esclusione dall'inchiesta delle importazioni dalla Bulgaria

punto 44
Con questo mezzo le ricorrenti fanno carico alla Commissione di avere, senza validi motivi, escluso dall'inchiesta le importazioni dalla Bulgaria mentre, nella denuncia antidumping, le associazioni di categoria avevano attirato l'attenzione della Commissione sulla minaccia costituita dai 50000 motori elettrici di produzione bulgara importati in Spagna nel 1988.
punto 45
Emerge dalle affermazioni della Commissione che la sua decisione di escludere le importazioni dalla Bulgaria si basa su informazioni provenienti da tre fonti. In primo luogo, le statistiche Eurostat non facevano cenno ad alcuna importazione di motori elettrici dalla Bulgaria. Inoltre, l'esportatore bulgaro aveva dichiarato di non aver effettuato esportazioni nella Comunità durante gli anni 1988 e 1989. Infine, l'amministrazione doganale spagnola aveva confermato che non vi erano state importazioni di motori elettrici di origine bulgara né nel 1988 né nel periodo sul quale verteva l'inchiesta.
punto 46
Su quest'ultimo punto le ricorrenti sostengono che la Commissione avrebbe dovuto verificare se fossero state effettuate importazioni non solo presso le dogane spagnole, ma anche presso le dogane italiana e francese.
punto 47
A questo proposito si deve ricordare che la Commissione ha effettuato un'ulteriore verifica presso l'amministrazione doganale spagnola perché la dichiarazione dell'esportatore bulgaro e i dati delle statistiche Eurostat contraddicevano l'assunto delle associazioni di categoria secondo cui la Spagna aveva importato 50000 motori elettrici nel 1988. Il fascicolo non conteneva tuttavia alcun indizio che facesse supporre che in Italia o in Francia si fossero importati motori elettrici di produzione bulgara, il che avrebbe potuto giustificare ulteriori verifiche.
punto 48
Pertanto, non si può far carico alla Commissione di non aver effettuato dette ulteriori verifiche a proposito delle importazioni in Italia e in Francia.
punto 49
In linea generale, le affermazioni della Commissione non sono state contestate in modo circostanziato dalle ricorrenti. Queste ultime, in particolare, non hanno fornito alcun elemento di prova quanto all'importazione di 50000 motori elettrici d'origine bulgara.
punto 50
Di conseguenza il mezzo relativo all'esclusione di dette importazioni dall'inchiesta dev'essere respinto.
punto 51
Poiché nessuno dei mezzi dedotti dalle ricorrenti ha potuto essere accolto, il ricorso dev'essere respinto in tutti i suoi punti.

Sentenza › Sulle spese

punto 52
A tenore dell'art. 69, n.2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese. Le ricorrenti sono rimaste soccombenti e pertanto vanno condannate in solido alle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE (Terza Sezione) dichiara e statuisce: 1) Il ricorso è respìnto. 2) Le ricorrenti sono condannate in solido alle spese.

Firme

Grévisse Moitinho de Almeida Zuleeg Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 27 novembre 1991. Il cancelliere J.-G. Giraud Il presidente della Terza Sezione F. Grévisse

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