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Sez. U, Sentenza n. 3859 del 20/02/2026 (Rv. 677324-01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - SANZIONI | Disciplinare magistrati - Determinazione della sanzione adeguata - Giudizio di proporzionalità tra il fatto addebitato e la sanzione - Ponderazione in concreto - Necessità - Criteri - Fattispecie.
Stato
decisa il 2026-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677324-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - SANZIONI

Qualora sia riconosciuta la responsabilità disciplinare del magistrato incolpato, la Sezione disciplinare del C.S.M. deve scegliere la sanzione da applicare secondo il fondamentale criterio della proporzionalità, intesa come adeguatezza alla concreta fattispecie disciplinare ed espressione della razionalità che fonda il principio di eguaglianza, e, quindi, con riferimento a tutte le circostanze del caso concreto; a tal fine, devono formare oggetto di valutazione la gravità dei fatti in rapporto alla loro portata oggettiva, la natura e l'intensità dell'elemento psicologico nel comportamento contestato unitamente ai motivi che l'hanno ispirato e, infine, la personalità dell'incolpato, in relazione, soprattutto, alla sua pregressa attività professionale, agli eventuali precedenti disciplinari e alle ripercussioni del fatto addebitato sulla stima del magistrato, sul prestigio della funzione esercitata e sulla fiducia del pubblico nell'istituzione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio, per carenza e incoerenza della motivazione, la sentenza che, pur avendo valutato in termini di estrema gravità le condotte accertate a carico dell'incolpato, tali da denotare una gravissima compromissione dei valori connessi alla funzione giudiziaria e al prestigio personale del magistrato - avuto riguardo al supporto prestato a un gruppo imprenditoriale colluso con la criminalità organizzata, ai legami sentimentali con donne legate direttamente o indirettamente alle indagini trattate, ai reiterati benefici personali ottenuti da un consulente tecnico con abuso del proprio ruolo, alla protrazione di tali condotte per più anni e all'intensità dell'elemento psicologico - aveva inflitto la sanzione della sospensione dalle funzioni per due anni, senza fare adeguato riferimento alle ragioni per le quali era da escludere la rimozione).

Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 3 lett. E CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 4 lett. D, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 5 com. 1, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 12 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)