Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 18 febbraio 1982, causa 55/81
Epigrafe
Nel procedimento 55/81,
avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal Tribunal du travail di Liegi, nella causa dinanzi ad esso pendente fra
Georges Vermaut
e
Office national des pensions pour travailleurs salariés
domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 48 del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di previdenza sociale ai lavoratori dipendenti ed alla loro famiglia che si spostano nell'ambito della Comunità (GU n. L 149, pag. 2),
LA CORTE (Seconda Sezione)
composta dai signori O. Due, presidente di Sezione, A. Chloros e F. Grévisse, giudici,
avvocato generale : P. VerLoren van Themaat
cancelliere: A. Van Houtte
ha pronunziato la seguente
SENTENZA › In fatto
paragrafo 1
Gli antefatti e gli argomenti svolti dalle parti nella fase scritta si possono riassumere come segue:
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento scritto
paragrafo 1
II sig. Vermaut, ricorrente nella causa principale, cittadino belga, lavorava soprattutto nel Belgio. Egli aveva tuttavia lavorato per brevi periodi, entrambi inferiori ad un anno, nel Regno Unito — dal 10 dicembre 1937 al 29 settembre 1938 — e in Germania — dal 9 gennaio 1939 al 27 agosto 1939; l'attività lavorativa era stata interrotta dalla chiamata alle armi e, rispettivamente, dalla prigionia di guerra.
paragrafo 2
A domanda del ricorrente in data 7 settembre 1976, l'Office national des pensions pour travailleurs salariés (ONPTS) decideva di liquidargli una pensione di vecchiaia di BFR 23432 a partire dal 1o giugno 1977, in forza del regio decreto 24 ottobre 1967 (Moniteur belge del 27.10.1967). Nel calcolare questa somma si teneva conto di un'occupazione abituale ed in via principale per gli anni 1936, 1937, 1947-1950 e di un'occupazione inferiore a 185 giorni per gli anni 1955 e 1956. Inoltre, venivano attribuiti altri tre anni, a norma dell'art. 11 bis di detto decreto.
paragrafo 3
Il provvedimento dell'ONPTS non prende in considerazione gli anni 1938 e 1939, il che priva il ricorrente dell'abbuono degli anni di guerra 1940-1945, a norma del regio decreto 21 dicembre 1967 (Moniteur belge del 6 gennaio 1968).
paragrafo 4
Secondo l'art. 32, n. 1, 4° comma, di questo decreto:
paragrafo 5
«Il lavoratore dipendente che abbia svolto in questa qualità un'attività nel periodo compreso fra il 1o gennaio 1938 e il 31 dicembre 1944, viene considerato come se avesse continuato tale attività per tutto il periodo compreso fra la data in cui ha cessato la propria attività e il 31 dicembre 1945».
paragrafo 6
L'art. 34, n. 1, dello stesso decreto, equipara poi a periodi di attività lavorativa:
paragrafo 7
«... i periodi d'inattività dovuti alla chiamata alle armi nelle forze armate belghe...»,
paragrafo 8
purché l'interessato sia occupato come lavoratore dipendente nel momento in cui avviene il fatto che dà luogo a tale equiparazione oppure si trovi già in un periodo equiparato ad un periodo d'attività.
paragrafo 9
Essendo contrario al provvedimento dell'ONPTS, il 28 luglio 1977, il Vermaut adiva il Tribunal du travail di Liegi, chiedendo in particolare la presa in considerazione degli anni 1938-1939.
paragrafo 10
La Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz di Düsseldorf e il Department of Health and Social Security, in risposta ad una domanda loro rivolta dall' ONPTS, confermavano che, data la brevità dei periodi di attività maturati dal Vermaut nel Regno Unito e, rispettivamente, in Germania, a norma delle rispettive leggi non gli competeva alcuna spettanza di pensione.
paragrafo 11
Dinanzi al Tribunal du travail di Liegi, l'ONPTS, che era stato invitato dal ricorrente a dargli soddisfazione, applicando il regolamento n. 1408/71, opponeva che i periodi inferiori ad un anno vanno presi in considerazione per quanto riguarda l'acquisto del diritto (pensione teorica), non già per determinare il prorata e che di conseguenza, dato che si trattava della pensione nazionale nel Belgio, non vi era motivo di tener conto di tali periodi.
paragrafo 12
Stando così le cose, il Tribunal du travail di Liegi, su parere conforme dell'audi-teur du travail, ha ritenuto di dover sospendere il giudizio e sottoporre alla corte le seguenti questioni:
paragrafo 13
«1. Quando la durata dei periodi assicurativi maturati sotto le leggi di uno Stato membro è inferiore ad un anno, se l'ente competente — nella fattispecie l'ONPTS — possa non tenerne conto in quanto all'interessato spetta già una pensione nazionale, oppure l'ente competente debba tener conto di detti periodi, come se fossero stati maturati sotto le leggi dello Stato di detto ente (applicazione dell'art. 48 del regolamento n. 1408/71).
2. La legge belga in materia di pensioni, entrata in vigore il 1° gennaio 1977, presuppone il pagamento dei contributi. Qualora debba equiparare i periodi litigiosi a quelli maturati sotto le proprie leggi nazionali, se il Belgio abbia facoltà di pretendere dal postulante il versamento di contributi. Se possa chiedere il trasferimento dei contributi versati nella Repubblica federale di Germania e nel Regno Unito o debba prendere in considerazione i periodi litigiosi senza poter avanzare alcuna pretesa nei confronti del postulante, della Repubblica federale di Germania e del Regno Unito».
paragrafo 14
L'ordinanza di rinvio è stata registrata nella cancelleria della Corte I'11 marzo 1981. A norma dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia della CEE, osservazioni scritte sono state depositate dal sig. G. Vermaut, dall'ONPTS, rappresentato dal proprio amministratore generale, sig. R. Masyn, dal governo del Regno Unito, rappresentato dalla sig.ra G. Dagtoglou, Treasury Solicitor's Department, e dalla Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal proprio consigliere giuridico, sig. Jean Amphoux, in qualità di agente.
paragrafo 15
La Corte, su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, con ordinanza 16 settembre 1981 ha deciso di rimettere la presente causa alla Seconda Sezione, a norma dell'art. 95 del regolamento di procedura, e di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni depositate a norma dell'art. 20 dello Statuto
paragrafo 1
Il Vermaut si limita ad esprimere la propria soddisfazione per il modo in cui il Tribunal ha esposto la situazione e precisa che «gli scambi rispettivamente inglese e tedesco hanno pagato le loro assicurazioni sociali al Belgio» (sic).
paragrafo 2
L'Office national des pensions pour travailleurs salariés (ONPTS) tratta in primo luogo della propria interpretazione dell'art. 48 del regolamento n. 1408/71. A suo parere, dalle osservazioni della Commissione e dalle conclusioni dell'avvocato generale per la causa 49/75 (Borella, Racc. 1975, pag. 1461) si desume che l'art. 48 n. 1, va interpretato restrittivamente qualora uno Stato voglia liberarsi dei propri obblighi.
paragrafo 3
La situazione è diversa per i nn. 2 e 3. In proposito l'ONPTS sostiene che l'uso della parola «altri» davanti all'espressione «Stati membri interessati» consente di distinguere il campo di applicazione dei nn. 2 e 3 dell'art. 48 il quale comprende tutti gli Stati che possono valersi del n. 1 in quanto i periodi assicurativi inferiori ad un anno non fanno acquistare alcun diritto alle prestazioni. Esso si richiama in proposito alla motivazione degli articoli che emendano il regolamento n. 3, sottoposti dalla Commissione al Consiglio 11 gennaio 1966 (GU n. 194 del 28.10.1966, pag. 3333).
paragrafo 4
L'ONPTS sostiene che per l'acquisto del diritto alla pensione (importo teorico), lo Stato belga deve prendere in considerazione i periodi assicurativi naturati in altri Stati membri, a norma dell'art. 48, n. 2, ma che questo sistema di calcolo non ha alcuna incidenza sulla prestazione effettiva da liquidare all'interessato. Il calcolo del prorata temporis ha senso unicamente se i periodi assicurativi si ripercuotono sul numeratore e sul denominatore della frazione. Dato che il Vermaut non ha alcun periodo assicurativo valido al di fuori del Belgio, era matematicamente impossibile per l'ente belga calcolare il prorata e l'art. 48, n. 2, non si può quindi applicare.
paragrafo 5
Per quanto riguarda il n. 3 dello stesso articolo, l'ONPTS deduce che esso riguarda solo il caso in cui il lavoratore abbia maturato periodi inferiori ad un. anno sotto ciascuna delle legislazioni cui è stato soggetto ed in cui non sia stato acquistato alcun diritto a norma di dette legislazioni in base a questi soli periodi, isolatamente considerati. Sono quindi esclusi dalla sua applicazione gli Stati membri che attribuiscono prestazioni a norma delle loro leggi nazionali.
paragrafo 6
Concludendo, l'ONPTS propone di risolvere come segue la prima questione:
paragrafo 7
«L'art. 48, n. 3, del regolamento n. 1408/71, non si applica agli Stati membri che attribuiscono dei diritti alle prestazioni in conformità alla loro sola legislazione nazionale»,
paragrafo 8
e, per il resto, sostiene che nell'ambito della presente causa non è il caso di esaminare la seconda questione.
paragrafo 9
Il governo del Regno Unito limita le proprie osservazioni alla seconda questione pregiudiziale, cioè quella del trasferimento dei contributi fra Stati membri nel caso in cui l'art. 48 del regolamento n. 1408/71 obblighi uno Stato a prendere in considerazione i periodi assicurativi inferiori ad un anno maturati in un altro Stato membro. Il governo britannico sostiene in proposito che non vi è alcuna disposizione di diritto comunitario la quale esiga che i contributi versati regolarmente a norma delle leggi di uno Stato membro vengano trasferiti ad un altro Stato membro. Un trasferimento del genere è ingiustificato tanto sotto l'aspetto giuridico quanto sotto l'aspetto sistematico e soprattutto non è necessario per conseguire lo scopo della libera circolazione dei lavoratori che è prescritta dall'art. 51 del Trattato CEE. Oltre a ciò e in mancanza di una disposizione espressa e chiara in questo senso, non si può presumere l'esistenza di un obbligo del genere il quale del resto, secondo il governo britannico, sarebbe praticamente irrealizzabile data la brevità del periodo assicurativo, la mancanza di dati precisi e l'impossibilità di determinare l'importo dei contributi da trasferire nel caso singolo.
paragrafo 10
Infine, il governo britannico deduce che l'articolo di cui trattasi è una disposizione la quale produce, ed è destinata a produrre, i propri effetti senza aver bisogno di una disposizione finanziaria. D'altro canto, gli importi di cui trattasi nei casi singoli sono di scarsa entità, come nel caso in esame, e darebbero luogo a spese amministrative sproporzionate. L'unica soluzione compatibile con un' amministrazione sana ed economica è quella di lasciare le spese causate dall'applicazione dell'art. 48 nel luogo in cui questa avviene, giacché in definitiva nessuno Stato membro ne ha un danno o un guadagno.
paragrafo 11
La Commissione osserva in via preliminare che i problemi da esaminare hanno un duplice aspetto:
paragrafo 12
(i) quello della presa in considerazione dei periodi stranieri per l'abbuono di periodi di servizio militare o di prigionia, il quale costituisce oggetto dell'art. 13, n. 2, lett. d), del regolamento n. 1408/71,e
(ii) quello della presa in considerazione dei periodi stranieri ai fini del calcolo della pensione di vecchiaia il quale è il solo che rientra nelle questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte, che vertono unicamente sull'interpretazione dell'art. 48 di detto regolamento.
paragrafo 13
La Commissione sostiene che, per quanto riguarda il primo aspetto, l'applicazione corretta dell'art. 13, n. 2, lett. d), doveva indurre l'ONPTS a prendere in considerazione i periodi assicurativi maturati in Gran Bretagna e in Germania dal Vermaut, come se si fosse trattato di periodi maturati sotto le leggi belghe.
paragrafo 14
Per quanto riguarda il secondo aspetto, la Commissione rileva che la situazione in esame ricade sotto i nn. 1 e 2 dell'art. 48 del regolamento n. 1408/71. Essa deduce che, mentre il n. 1 esime da ogni obbligo gli enti degli Stati membri presso i quali sono stati maturati brevi periodi assicurativi, il n. 2 impone agli altri Stati interessati (nel nostro caso, il Belgio) di prendere in considerazione detti periodi nell'applicare l'art. 46. Il n. 3 è irrilevante ai fini del problema. L'applicazione di questa disposizione è limitata al caso del tutto particolare in cui i periodi maturati dal lavoratore a norma delle varie leggi siano stati inferiori ad un anno e in cui, applicando il n. 1, dell'art. 48, tutti gli enti sarebbero esenti da obblighi nei confronti dell'interessato.
paragrafo 15
La Commissione sostiene che dall'oggetto e dalla lettera stessa dell'art. 48 si desume chiaramente che l'obbligo di prendere in considerazione i periodi stranieri inferiori ad un anno non vale solo ai fini dell'acquisto, della conservazione o del recupero del diritto alle prestazioni, ma sussiste anche per quanto riguarda la liquidazione di tali prestazioni da parte degli Stati interessati — in particolare per il calcolo dell'importo teorico a norma dell'art. 46, n. 2. La pensione di vecchiaia belga dell'interessato va calcolata appunto a norma del combinato disposto di quest'ultimo articolo e dell'art. 48 del regolamento n. 1408/71.
paragrafo 16
Per quanto riguarda la seconda questione, la Commissione ammette che il regolamento n. 1408/71 tace sul problema del pagamento dei contributi corrispondenti ai periodi assicurativi che danno diritto a prestazioni, ma rileva che comunque è escluso che lo Stato debitore pòssa subordinare l'attribuzione delle prestazioni che esso deve corrispondere a norma del regolamento a ulteriori condizioni non contemplate. A maggior ragione lo Stato debitore non può subordinare il pagamento della parte di prestazioni relativa ai periodi stranieri al trasferimento, da parte degli enti degli Stati membri in cui tali periodi assicurativi sono stati maturati, dei contributi ad essi versati per detti periodi. Secondo la Commissione, questa soluzione è basata sul principio di reciprocità generale ed è informata ad un intento di semplificazione.
paragrafo 17
La Commissione propone le seguenti soluzioni alle questioni sollevate dal Tribunal du travail:
paragrafo 18
«1. A norma dell'art. 48, n. 2, deľ regolamento (CEE) n. 1408/71, l'ente competente deve tener conto di tutti i periodi maturati dal lavoratore nel calcolare l'importo teorico della prestazione, a norma dell'art. 46, n. 2, lett. a), dello stesso regolamento, anche se il diritto alla pensione spetta all'interessato in forza delle sole disposizioni delle leggi nazionali che esso applica.
2. L'ente competente deve considerare i periodi assicurativi inferiori ad un anno, regolarmente maturati nel territorio di altri Stati membri, come muniti di tutti i requisiti prescritti dalle proprie leggi per essere presi in considerazione al fine della liquidazione della pensione spettante all'interessato.
3. Il sistema di coordinamento istituito dai regolamenti (CEE) nn. 1408/71 e 574/72, non contempla norme per il trasferimento di contributi fra Stati membri».
SENTENZA › In fatto › III — La fase orale
paragrafo 1
All'udienza del 22 ottobre 1981, l'ONPTS, rappresentato dall'avv. J. Peltot, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal proprio consigliere giuridico, sig. J. Amphoux, in qualità di agente, hanno svolto osservazioni orali.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 17 dicembre 1981.
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con sentenza 25 febbraio 1981, pervenuta alla Corte l'11 marzo successivo, il Tribunal du travail di Liegi, Settima Sezione, ha sollevato, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, due questioni pregiudiziali riguardanti l'interpretazione del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di previdenza sociale ai lavoratori dipendenti ed alle loro famiglie che si spostano nell'ambito della Comunità (GU 1971, n. L 149).
punto 2
Dette questioni sono state sollevate in occasione di una lite vertente sul rifiuto dell'Office national des pensions pour travailleurs salariés (in prosieguo: ONPTS), ente belga di previdenza sociale, di prendere in considerazione per la liquidazione di una pensione di vecchiaia, i periodi di attività, inferiori ad un anno, maturati in Stati membri diversi dal Belgio, di guisa che il titolare di tale pensione è stato privato dell'abbuono degli anni di guerra 1940-1945, contemplato dalle leggi belghe.
punto 3
Il diritto alla pensione di vecchiaia è stato riconosciuto all'interessato unicamente in base ai periodi assicurativi maturati nel Belgio, i quali sono sufficienti ad attribuirgli tale diritto. Non si è quindi tenuto conto del fatto che egli aveva lavorato dieci mesi a Londra nel 1938 e otto mesi a Heidelberg nel 1939, versando dei contributi, e che il suo lavoro era stato interrotto ogni volta a causa della mobilitazione nelle forze armate belghe.
punto 4
A sostegno del ricorso dinanzi al giudice nazionale, l'interessato ha invocato l'art. 48 del regolamento n. 1408/71 il quale stabilisce le modalità della presa in considerazione di periodi assicurativi inferiori ad un anno.
punto 5
L'ONPTS ha ritenuto che i periodi inferiori ad un anno vadano presi in considerazione per quanto riguarda l'acquisto del diritto alla pensione, non già per determinare il prorata. Il diritto alla pensione nazionale nel Belgio essendo acquisito, non vi sarebbe stato motivo di tener conto di periodi di attività inferiori ad un anno maturati in altri Stati membri.
punto 6
D'altro canto, gli enti assicurativi del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania hanno rifiutato di riconoscere l'acquisto del diritto ad una pensione nazionale, data la breve durata dei periodi di contribuzione dell'interessato.
punto 7
Onde risolvere questa lite, il Tribunal du travail ha sollevato le seguenti questioni pregiudiziali:
1. Quando la durata dei periodi assicurativi maturati sotto le leggi di uno Stato membro è inferiore ad un anno, se l'ente competente — nella fattispecie l'ONPTS — possa non tenerne conto in quanto all'interessato spetta già una pensione nazionale, oppure l'ente competente debba tener conto di detti periodi, come se fossero stati maturati sotto le leggi dello Stato di detto ente (applicazione dell'art. 48 del regolamento n. 1408/71).
2. La legge belga in materia di pensioni, entrata in vigore il 1o gennaio 1977, presuppone il pagamento dei contributi. Qualora debba equiparare i periodi litigiosi a quelli maturati sotto le proprie leggi nazionali, se il Belgio abbia facoltà di pretendere dal postulante il versamento dei contributi. Se possa chiedere il trasferimento dei contributi versati nella Repubblica federale di Germania e nel Regno Unito o debba prendere in considerazione i periodi litigiosi senza poter avanzare alcuna pretesa nei confronti del postulante, della Repubblica federale di Germania e del Regno Unito.
SENTENZA › In diritto › Sulla prima questione
punto 8
Con la prima questione il Tribunal du travail di Liegi vuol sapere se l'ente belga competente in fatto di pensioni di vecchiaia debba tener conto dei periodi assicurativi inferiori ad un anno, maturati sotto le leggi di due altri Stati membri in cui detti periodi non danno luogo all'acquisto di spettanze di pensione, ovvero detto ente possa liquidare la pensione unicamente in forza delle leggi belghe, senza tener conto dei periodi assicurativi maturati in detti due Stati.
punto 9
L'art. 48, n. 1, del regolamento n. 1408/71 stabilisce che gli Stati membri non sono tenuti a prendere in considerazione i periodi assicurativi inferiori ad un anno maturati sotto le loro leggi qualora, in base a questi soli periodi, a norma di dette leggi non spetti alcun diritto alle prestazioni.
punto 10
Per contro, a norma del n. 2 dello stesso articolo, «l'istituzione competente di ciascuno degli altri Stati membri interessati prende in considerazione i periodi di cui al paragrafo 1, ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'art. 46, paragrafo 2, escluse le disposizioni della lett. b»: queste ultime disposizioni riguardano la determinazione dell'importo effettivo della prestazione secondo il principio della ripartizione prorata.
punto 11
Dal complesso di queste disposizioni si desume chiaramente che l'ente competente di uno Stato membro, nel nostro caso l'ONPTS, deve calcolare l'importo della pensione teorica, a norma delle leggi nazionali (art. 46, n. 1) in base ai periodi assicurativi maturati nello Stato di cui trattasi nonché negli altri Stati membri (art. 48, n. 2), ed escludere qualsiasi ripartizione prorata.
punto 12
La prima questione va quindi risolta nel senso che l'ente nazionale competente in fatto di pensione di vecchiaia, a norma dell'art. 48, n. 2, del regolamento n. 1408/71, deve tener conto dei periodi assicurativi inferiori ad un anno maturati dal lavoratore sotto le leggi di altri Stati membri, anche se il diritto alla pensione spetta in forza delle sole leggi nazionali.
SENTENZA › In diritto › Sulla seconda questione
punto 13
Con la seconda questione il Tribunal du travail di Liegi vuol sapere se uno Stato membro, per il fatto che le proprie leggi nazionali subordinano l'attribuzione di una pensione al pagamento di contributi, possa esigere dal lavoratore il pagamento dei contributi corrispondenti ai periodi assicurativi di cui all'art. 48 del regolamento n. 1408/71 e maturati sotto le leggi di altri Stati membri ovvero chiedere il trasferimento dei contributi relativi a tali periodi che siano stati versati in detti Stati membri.
punto 14
Il regolamento n. 1408/71 non contiene alcuna disposizione relativa al pagamento ad opera del lavoratore dei contributi corrspondenti ai periodi assicurativi di cui trattasi. Gli scopi perseguiti dal regolamento implicano che gli obblighi che ne derivano a favore dei lavoratori migranti siano uniformemente adempiuti in tutti gli Stati membri. L'imporre ulteriori condizioni, come quella del pagamento dei contributi da parte dell'interessato, sarebbe quindi in contrasto col sistema creato dal regolamento e potrebbe risolversi in disparità di trattamento dei beneficiari nei vari Stati membri.
punto 15
Nemmeno il trasferimento dei contributi pagati negli altri Stati membri è contemplato dal regolamento di cui sopra. Un trasferimento del genere sarebbe del pari in contrasto col sistema creato dal regolamento il quale, per semplificare le cose, data la relativa esiguità del loro importo ha ammesso che gli oneri derivanti per gli enti interessati degli Stati membri — i quali dovrebbero prendere in considerazione, per determinare le pensioni che essi corrispondono, i periodi assicurativi inferiori ad un anno maturati sotto le leggi di altri Stati membri — si compensino a forfé e non giustifichino la creazione, fra enti degli Stati membri, in un sistema di rimborso dei contributi relativi a tali brevi periodi. Non è quindi possibile aggiungere altre condizioni mediante l'interpretazione di un testo che tace su tale punto.
punto 16
La seconda questione sollevata dal giudice nazionale va quindi risolta nel senso che uno Stato membro non può esigere il pagamento da parte del lavoratore dei contributi corrispondenti ai periodi assicurativi contemplati dall'art. 48 del regolamento n. 1408/71 e maturati sotto le leggi di altri Stati membri, né il trasferimento dei contributi relativi a detti periodi che siano stati versati in tali Stati membri.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
punto 17
Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non sono ripetibili. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Seconda Sezione)
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Tribunal du Travail di Liegi, con sentenza 25 febbraio 1981, dichiara:
1° A norma dell'art. 48, n. 2, del regolamento n. 1408/71, l'ente nazionale competente in fatto di pensione di vecchiaia deve tener conto dei periodi assicurativi inferiori ad un anno maturati dal lavoratore sotto le leggi di altri Stati membri, anche se il diritto alla pensione spetta in forza delle sole leggi nazionali.
2° Uno Stato membro non può esigere il pagamento da parte del lavoratore dei contributi corrispondenti ai periodi assicurativi contemplati dall'art. 48 del regolamento n. 1408/71 e maturati sotto le leggi di altri Stati membri, né il trasferimento dei contributi relativi a detti periodi che siano stati versati in tali Stati membri.
Firme
Due
Chloros
Grévisse
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 18 febbraio 1982.
Per il cancelliere
H. A. Rühl
amministratore principale
Il presidente della Seconda Sezione
O. Due