Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 14 marzo 1978, causa 105/77
Epigrafe
Nel procedimento 105/77,
avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal Centrale Raad van Beroep di Utrecht, nella causa dinanzi ad esso pendente tra
BESTUUR VAN DE SOCIALE VERZEKERINGSBANK, con sede in Amsterdam,
e
KERSJES, VEDOVA BOERBOOM, residente in Nimega,
domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 12, n. 2, e 46 del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di previdenza sociale ai lavoratori subordinati ed ai loro familiari che si spostano nell'ambito della Comunità (GU n. L 149, pag. 2),
LA CORTE,
composta dai signori: H. Kutscher, presidente; M. Sørensen e G. Bosco, presidenti di sezione; A. M. Donner, P. Pescatore, A. J. Mackenzie Stuart e A. O'Keeffe, giudici;
avvocato generale: J.-P. Warner;
cancelliere: A. Van Houtte,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA › In fatto
paragrafo 1
Gli antefatti, il procedimento e le osservazioni presentate a norma dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto CEE della Corte di giustizia si possono riassumere come segue:
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e la fase scritta del procedimento
paragrafo 1
In seguito alla morte del marito, E. J. Boerboom, deceduto nell'aprile 1973, la vedova, sig.ra Kersjes, residente nei Paesi Bassi, acquistava il diritto alla pensione superstiti ai sensi della legge sul regime generale di previdenza a favore delle vedove e degli orfani (Algemene Weduwen- en Wezenwet, in prosieguo: A.W.W.), con effetto dal 1o aprile 1973.
paragrafo 2
In forza della legge sul regime generale di pensione-vecchiaia, essa aveva inoltre diritto, fino al 1o ottobre 1973, al pagamento della pensione già spettante al marito.
paragrafo 3
Dato che il marito era stato pure assicurato nella Repubblica federale di Germania, in ragione di otto anni di attività lavorativa svolti in detto paese, l'interessata aveva altresì diritto, a decorrere dal 1o maggio 1973, alla pensione superstiti a norma della legislazione tedesca.
paragrafo 4
Con provvedimento 7 marzo 1975, l'ente olandese competente (Sociale Verzekeringsbank) comunicava alla sig.ra Kersjes, vedova Boerboom, gl'importi della pensione superstiti cui essa, in forza della A.W.W. ed a norma dell'art. 46 del regolamento n. 1408/71, aveva diritto relativamente al periodo 1o aprile 1973 - 1o gennaio 1974.
paragrafo 5
L'interessata impugnava tale provvedimento avanti il Raad van Beroep di Arnhem che, con sentenza 6 maggio 1976, annullava il provvedimento stesso e dichiarava che la «Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank» doveva adottare un ulteriore provvedimento, per il fatto che le prestazioni spettanti alla vedova in forza dell'A.W.W. erano state ridotte, per il periodo 1o agosto - 30 settembre 1973, ai sensi dell'art. 46, n. 3, del predetto regolamento, mentre, stando alla sentenza di questa Corte n. 24/75, Petroni (Racc. 1975, pag. 1149), tale disposizione andava disapplicata, cosicchè l'interessata aveva diritto, per il periodo considerato, all'intero importo della pensione vedovile.
paragrafo 6
Avverso la suddetta pronunzia, l'ente previdenziale interponeva appello avanti il centrale Raad van Beroep che, con ordinanza 9 agosto 1977, trasmessa alla cancelleria della Corte con lettera del suo presidente del 25 agosto successivo, decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre a questa Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, la seguente questione pregiudiziale:
paragrafo 7
In quale misura, nel caso di un lavoratore che sia stato soggetto alle legislazioni di due o più Stati membri, gli artt. 12, n. 2, e 46 del regolamento n. 1408/71 ostino all'applicazione di norme nazionali anticumulo come quella vigente in forza dell'A.W.W., quando il diritto a pensione è stato acquistato unicamente in base alla legislazione nazionale, senza bisogno di fare ricorso al suddetto regolamento.
paragrafo 8
L'ordinanza di rinvio è pervenuta alla Corte il 29 agosto 1977.
paragrafo 9
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
SENTENZA › In fatto › II — Riassunto delle osservazioni scritte depositate in forza dell'art. 20 del Protocollo sullo Statuto CEE della Corte di giustizia
paragrafo 1
La Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank si richiama a quanto già espresso nella domanda integrativa ed alle note relative alle deduzioni orali avanti il Centrale Raad van Beroep.
paragrafo 2
L'A.W.W., in caso di cumulo con una o più prestazioni straniere versate al superstite, contempla solo la riduzione dell'importo fisso della pensione in funzione del rapporto esistente tra la durata complessiva dei periodi che consentono di fruire di detti diritti della medesima natura in altri Stati e la durata del periodo compreso tra la data in cui l'assicurato ha maturato il quindicesimo anno e la data della sua morte. In proposito, i periodi maturati dal defunto all'estero non entrano in linea di conto nella misura in cui quest'ultimo sia stato nello stesso tempo assicurato a norma dell'A.W.W. Di conseguenza tutti i periodi maturati a norma dell'A.W.W., nonchè quelli durante i quali il defunto non era assicurato in alcun paese restano a carico dell'A.W.W. Quindi, le norme anticumulo dell'A.W.W. non determinano una perdita di diritti ai sensi di ciò che vuole evitare l'art. 51 del Trattato.
paragrafo 3
Nella sentenza 50/75, Massonet (Racc. 1975, pag. 1481) si afferma appunto che gli Stati membri sono liberi di adottare provvedimenti al fine di evitare i cumuli di prestazioni ingiustificati, quando il diritto a prestazione esiste prescindendo dall'applicazione del procedimento di cumulo. Dalla giurisprudenza della Corte risulta che rientra in linea di principio nella competenza delle autorità nazionali, e non già delle autorità comunitarie, adottare i provvedimenti necessari onde eliminare i vantaggi ingiustificati derivanti dalla suddetta giurisprudenza. Quindi, gli artt. 46 e 12, n. 2, del regolamento n. 1408/71 non possono interpretarsi in guisa da costituire un qualsiasi ostacolo all'applicazione delle norme anticumulo dell'A.W.W., in casi, quali quello della fattispecie nella causa principale, in cui il diritto alla pensione vedovile deriva già dall'applicazione esclusiva della legislazione nazionale, dato che dette norme anticumulo hanno semplicemente lo scopo d'impedire l'attribuzione di vantaggi disuguali.
paragrafo 4
È di scarsa rilevanza in proposito che nella fattispecie nella causa principale, l'applicazione della disciplina nazionale anticumulo dia un risultato inferiore a quello che sarebbe derivato dall'applicazione dell'art. 46, ivi compreso il n. 3.
paragrafo 5
La sig.ra Kersjes, vedova Boerboom, in una lettera diretta alla cancelleria della Corte, sostiene di non essere convenuta nella causa principale, e che quest'ultima, d'altronde, è già risolta da molto tempo.
paragrafo 6
La Commissione osserva che il problema sollevato nella fattispecie nella causa principale è il medesimo di quello posto nelle cause 98/77 Schaap (non ancora pubblicata), 22/77, Mura (Racc. 1977, pag. 1699) e 37/77, Greco (Racc. 1977, pag. 1711). Dalle sentenze della Corte in queste due ultime cause risulta che gli enti previdenziali degli Stati membri sono autorizzati ad applicare le norme anticumulo contemplate dalle loro legislazioni nazionali. La Commissione ritiene che l'applicazione di detto principio sia cionondimeno subordinato a talune condizioni.
paragrafo 7
Innanzitutto, le suddette norme vanno applicate «qualora il lavoratore percepisca la pensione in forza delle sole leggi nazionali…». Sembra che la Corte abbia inteso limitare l'applicazione delle norme anticumulo interne esclusivamente ai casi in cui il versamento della pensione viene effettuato sulla base della sola legislazione nazionale. Quindi, le norme anticumulo opponibili sono solo quelle della legislazione dello Stato membro in cui il lavoratore o il suo avente diritto risiede. Nella fattispecie nella causa principale, va applicata esclusivamente la clausola anticumulo contemplata dalla legislazione olandese, e non possono opporsi all'interessato eventuali clausole anticumulo contemplate dalla legislazione tedesca. In caso negativo, la situazione sarebbe inestricabile sul piano del processo di liquidazione delle pensioni ed il livello delle riduzioni del tutto ingiustificato.
paragrafo 8
In secondo luogo, gli enti degli Stati membri possono applicare le clausole anticumulo contemplate dalla loro legislazione interna solo se ed in quanto la pensione ottenuta dall'applicazione di siffatte clausole risulti superiore a quella ottenuta dall'applicazione del procedimento di cumulo e di ripartizione prorata. I prorata corrisposti a norma dell'art. 46, n. 1, cioè invece di una pensione autonoma ridotta sulla base delle clausole anticumulo interne, non possono venir essi stessi ridotti in forza di un regime analogo a quello di cui all'art. 46, n. 3, dato che per l'attribuzione del diritto alla pensione non era necessario far ricorso al sistema di cumulo dei periodi assicurativi.
paragrafo 9
Nemmeno limitato nella sua portata, il principio dell'applicazione delle norme anticumulo interne è privo d'inconvenienti. Esso non garantisce al lavoratore che una riduzione sarà operata solo a partire dal momento in cui la somma delle prestazioni superi l'importo teorico più alto e nell'ambito di tale importo, il che risponde alla volontà del legislatore comunitario. Trattasi sempre in definitiva di ridurre una pensione acquisita in forza della sola legislazione nazionale di uno Stato membro. Per quale ragione sugli Stati membri le cui legislazioni non prevedono norme anticumulo interne dovrebbe sempre incombere l'onere delle prestazioni, mentre gli Stati in cui vigono tali norme potrebbero impunemente scaricarsi in tutto o in parte dal versamento di prestazioni acquistate in forza dei soli periodi maturati sotto detta legislazione? Prescindendo dal fatto che gli Stati membri le cui legislazioni non contemplano siffatte norme potrebbero istituirle, il principio di riduzione che è nazionale, senza alcun coordinamento nemmeno a livello comunitario, può essere molto diverso da Stato a Stato e rimettere in questione se non annullare l'effetto medesimo dell'art 51 del Trattato.
paragrafo 10
Il Governo della Repubblica italiana, rappresentato dall'avv. O. Fiumara, vice-avvocato dello Stato, in qualità di agente, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. A. Haagsma, membro del proprio Ufficio legale, hanno svolto osservazioni orali all'udienza del 17 gennaio 1978.
paragrafo 11
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 15 febbraio 1978.
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con ordinanza 9 agosto 1977, pervenuta in cancelleria il 29 dello stesso mese, il Centrale Raad van Beroep ha sottoposto a questa Corte, in forza dell'art. 177 del Trattato CEE, una questione vertente sull'interpretazione degli artt. 12, n. 2, e 46 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di previdenza sociale ai lavoratori subordinati ed alle loro famiglie che si spostano nell'ambito della Comunità (GU n. L 149, pag. 2);
punto 2
la questione è stata sollevata in una controversia vertente sul calcolo, da parte del competente ente previdenziale olandese, della pensione per superstiti di una cittadina olandese, appellata nella causa principale, il cui marito aveva maturato periodi assicurativi nei Paesi Bassi e nella Repubblica federale di Germania;
punto 3
quest'ultimo, al momento della morte, possedeva nei Paesi Bassi tutti i requisiti richiesti dalla legislazione nazionale per avere il diritto alla pensione di vecchiaia;
punto 4
facendo valere il principio del limite delle prestazioni, enunciato dall'art. 46, n. 3, del regolamento n. 1408/71, l'ente previdenziale olandese, in forza dell'Algemene Weduwen- en Wezenwet (legge che istituisce un regime generale di previdenza a favore delle vedove e degli orfani) (A.W.W.), riduceva la prestazione dovuta in forza di detta legislazione fino a concorrenza della prestazione versata in forza della legislazione tedesca;
punto 5
l'interessata impugnava detto provvedimento avanti il Raad van Beroep di Amsterdam che, basandosi sulla sentenza della Corte 24/75, Petroni, (Racc. 1975, pag. 1149), l'annullava;
punto 6
l'ente previdenziale olandese impugnava la sentenza del Raad van Beroep avanti il Centrale Raad van Beroep.
punto 7
Si chiede in quale misura, nel caso di un lavoratore che sia stato soggetto alle legislazioni di due o più Stati membri, gli artt. 12, n. 2, e 46 del regolamento n. 1408/71 ostino all'applicazione di norme nazionali anticumulo come quella vigente in forza dell'A.W.W., quando il diritto a pensione è stato acquistato unicamente in base alla legislazione nazionale, senza bisogno di fare ricorso al suddetto regolamento.
punto 8
La Corte ha già dichiarato nella sentenza 13 ottobre 1977, n. 37/77, Greco (Racc. 1977, pag. 1711) che qualora il lavoratore percepisca la pensione in forza delle sole leggi nazionali, il regolamento n. 1408/71 non osta a che queste vengano interamente applicate nei suoi confronti, ivi comprese le norme anticumulo nazionali, restando inteso che se dette leggi nazionali si rivelano meno favorevoli del regime del cumulo e della ripartizione prorata, a norma dell'art. 46, n. 1, del regolamento n. 1408/71 va applicato quest'ultimo;
punto 9
ne consegue che, ove le disposizioni del regolamento n. 1408/71 siano più favorevoli al lavoratore della legislazione nazionale, vanno applicate quelle.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
punto 10
Le spese sostenute dalla Commissione delle CC.EE., che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione;
punto 11
nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, al quale spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE,
pronunziandosi sulla questione sottopostale dal Centrale Raad van Beroep, con ordinanza 9 agosto 1977, dichiara:
Qualora il lavoratore percepisca la pensione in forza delle sole leggi nazionali, il regolamento n. 1408/71 non osta a che queste vengano interamente applicate nei suoi confronti, ivi comprese le norme anticumulo nazionali, restando inteso che se dette leggi nazionali si rivelano meno favorevoli del regime del cumulo e della ripartizione prorata, a norma dell'art. 46, n. 1, del regolamento n. 1408/71 va applicato quest'ultimo.
Firme
Kutscher
Sørensen
Bosco
Donner
Pescatore
Mackenzie Stuart
O'Keeffe
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 14 marzo 1978.
Il cancelliere
A. Van Houtte
Il presidente
H. Kutscher