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Sez. 5, Sentenza n. 2516 del 27/11/1981 Ud. (dep. 08/03/1982) Rv. 152643 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN SCRITTURA PRIVATA - DOLO SPECIFICO - FINE DI VANTAGGIO O DI DANNO - ESTREMI - LEGITTIMITÀ DEL VANTAGGIO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1981-11-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/152643-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN SCRITTURA PRIVATA - DOLO SPECIFICO - FINE DI VANTAGGIO O DI DANNO - ESTREMI - LEGITTIMITÀ DEL VANTAGGIO - IRRILEVANZA.*

Nel delitto di falso in scrittura privata il vantaggio o il danno perseguito dall'agente, che costituisce l'oggetto del dolo specifico, può essere di qualsiasi natura e può consistere in qualsiasi utilità patrimoniale o non patrimoniale, legittima o illegittima, sicché il delitto sussiste anche quando si sarebbe potuto ottenere lo stesso risultato mediante l'uso di una scrittura genuina. (Conf mass n 144751; (Conf mass n 144750; (Conf mass n 144373; (Conf mass n 143358; (Conf mass n 142293; (Conf mass n 141070).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 485

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)