Sez. 3, Sentenza n. 242 del 24/01/1973 (Rv. 362083 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO - NON DEDOTTO NEL PRECEDENTE GRADO DI GIUDIZIO - DEDUZIONE NEL GIUDIZIO DI REVOCAZIONE - PRECLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO - NON DEDOTTO NEL PRECEDENTE GRADO DI GIUDIZIO - DEDUZIONE NEL GIUDIZIO DI REVOCAZIONE - PRECLUSIONE.*
Non puo essere dedotto in Sede di revocazione l'errore di fatto consistente nella supposizione di un fatto incontestabilmente escluso, quando di quest'ultimo non si e occupata la sentenza di appello impugnata per revocazione per non essere stato dedotto in Sede di gravame contro la decisione di primo grado. (nella specie e stato escluso che in Sede di revocazione potesse dedursi il mancato rilievo da parte del giudice di appello dell'omessa notificazione dell'ordinanza ammissiva del giuramento decisorio, giacche in Sede di gravame tale fatto non era stato dedotto avendo l'appellante lamentato soltanto l'erroneita della deduzione del giuramento decisorio fatta dal procuratore ad litem non munito di mandato speciale).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 398
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)