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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 27 settembre 1979, causa 23/79

Decisione
decisa il 1979-09-27
ECLI
ECLI:EU:C:1979:219

Epigrafe

Nel procedimento 23/79, avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal Bundesfinanzhof, con sede in Monaco di Baviera, nella causa dinanzi ad esso pendente tra DITTA GEFLÜGELSCHLACHTEREI FREYSTADT GMBH & CO. KG, con sede in Freystadt e HAUPTZOLLAMT (Ufficio doganale principale) DI AMBURGO-JONAS, domanda vertente sull'interpretazione del combinato disposto degli artt. 9 del regolamento del Consiglio 13 giugno 1967, n. 123, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (GU 1967, pag. 2301), 4 e 6 del regolamento del Consiglio 27 giugno 1967, n. 176, che stabilisce, nel settore del pollame, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri sulla cui base viene fissato il loro importo (GU 1967, pag. 2612), 3, 4 e 8 del regolamento della Commissione 21 dicembre 1967, n. 1041, che fissa le modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti sottoposti ad un regime di prezzo unico (GU 1967, n. 314, pag. 9), e del Protocollo relativo al commercio interno tedesco e ai problemi che vi si connettono, LA CORTE, composta dai signori: H. Kutscher, presidente; J. Mertens de Wilmars e Mackenzie Stuart, presidenti di Sezione; P. Pescatore, M. Sørensen, A. O'Keeffe, G. Bosco, A. Touffait e T. Koopmans, giudici; avvocato generale: G. Reischl; cancelliere: A. Van Houtte, ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto

paragrafo 1
Gli antefatti, le varie fasi del procedimento e le osservazioni presentate a norma dell'art. 20 dello Statuto (CEE) della Corte di giustizia si possono riassumere come segue:

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento

punto 1
Nell'estate 1973, la ricorrente per cassazione nella causa principale esportava, per l'adempimento di contratti stipulati con imprese aventi sede in Austria e nel Liechtenstein, alcune partite di polli da spiedo di origine comunitaria, compresi nella voce doganale 02.02 A I b), in libera pratica nella Repubblica federale di Germania. La merce transitava per l'Austria e la Cecoslovacchia con bolletta di transito (cioé non sdoganata) e veniva consegnata a clienti residenti nella Repubblica democratica tedesca. La merce di cui trattasi rientra nell'organizzazione comune del mercato del pollame (art. 1, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio 13 giugno 1967, n. 123, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame — GU 1967, pag. 2301 — sostituito dal regolamento del Consiglio 29 ottobre 1975, n. 2775 (GU n. L 282, pag. 77). L'art. 9 del regolamento n. 123/67, concernente il sistema delle restitutioni, stabilisce che, al fine di consentire l'esportazione delle merci interessate dal regolamento ai prezzi praticati sul mercato mondiale, la differenza tra questi prezzi e i prezzi comunitari può esser compensata mediante una restituzione all'esportazione (n. 1); la restituzione può essere differenziata a seconda della destinazione e viene concessa su richiesta dell'interessato (n. 2, 1o e 2o comma). In base ai regolamenti della Commissione vigenti al momento dell'esportazione della merce di cui trattasi, l'aliquota della restituzione era identica per tutte le destinazioni. Il 7 settembre 1973 la ricorrente chiedeva allo Hauptzollamt di Amburgo-Jonas, resistente nella causa principale, la restituzione all'esportazione in relazione alle suddette operazioni. Con provvedimento 2 ottobre 1973, lo Hauptzollamt fissava l'importo della restituzione in 33127,72 DM e, con provvedimento 4 ottobre 1973, calcolava gli importi compensativi monetari dovuti sulle esportazioni di cui trattasi in 10259,11 DM. Con provvedimento 24 luglio 1975, lo Hauptzollamt ingiungeva il rimborso delle somme suddette motivando che la merce era stata messa in consumo nel territorio della Repubblica democratica tedesca, la quale non è un paese terzo ai sensi delle norme relative alle organizzazioni comuni di mercato per i prodotti agricoli. L'opposizione proposta dalla ricorrente il 6 agosto 1975 veniva respinta dallo Hauptzollamt con provvedimento 2 ottobre 1975. Esito del pari negativo aveva l'azione esperita con atto 21 ottobre 1975 dinanzi al Finanzgericht di Amburgo: questo tribunale, infatti, respingeva, con sentenza 8 marzo 1977, la domanda dell'interessata. Adito da quest'ultimo in sede di cassazione («Revision»), il Bundesfinanzhof, dopo aver chiamato in causa, con ordinanza 16 agosto 1978, il Ministro federale delle finanze, ha sospeso, con ordinanza 9 gennaio 1979, il procedimento e sottoposto alla Corte di giustizia, in via pregiudiziale, le seguenti questioni: «1. Se la nozione di “esportazione” ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 123/67 (specie art. 9), n. 176/67 (specie artt. 4 e 6) e n. 1041/67 (specie art. 3 n. 1, art. 4 n. 1, art. 8) presupponga che la merce è stata messa in libera pratica, o lo sarà, nel paese di destinazione, anche se per la stessa merce non sono state fissate aliquote delle restituzioni differenziate a seconda del paese di destinazione. 2. In caso di soluzione affermativa della prima questione: Se il combinato disposto degli artt. 9 del regolamento (CEE) n. 123/67, 6 del regolamento (CEE) n. 176/67, 4 e 8 del regolamento (CEE) 1041/67 e del “Protocollo relativo al commercio interno tedesco e ai problemi che vi si connettono” vada inteso nel senso che le merci ai sensi dell'art. 1 del regolamento (CEE) n. 123/67 possano fruire delle restituzioni “paesi terzi” qualora, già in libera pratica nella Comunità e vendute ad un acquirente extracomunitario, abbiano lasciato il territorio geografico della Comunità il 28 e il 30 agosto 1973 e, senza trasbordi e come merce in transito, dopo aver attraversato il territorio di paesi terzi, siano giunte nella Repubblica democratica tedesca e quivi siano state poste in libera pratica».
punto 2
Come già sopra detto, l'art. 9 del regolamento n. 123/67 stabilisce i principi fondamentali del sistema delle restituzioni all'esportazione nel settore del pollame. Il regolamento del Consiglio 27 giugno 1967, n. 176, che stabilisce, nello stesso settore, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri in base ai quali viene fissato il loro importo (GU 1967, pag. 2612), dispone, all'art. 4, che «quando la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati lo rendano necessario, la restituzione, per la Comunità, può essere per i prodotti di cui all'art. 1, del regolamento n. 123/67/CEE, differenziata secondo la destinazione di tali prodotti». L'art. 6 dello stesso regolamento recita: «1. La restituzione è pagata quando viene fornita la prova che i prodotti sono stati esportati fuori dalla Comunità, sono di origine comunitaria, salvo nel caso di applicazione dell'art. 7. 2. In caso di applicazione dell'art. 4, la restituzione è pagata alle condizioni di cui al paragrafo 1 ed a condizione che venga fornita la prova che il prodotto ha raggiunto la destinazione per la quale è stata fissata la restituzione. Possono essere previste tuttavia deroghe a tale norma, secondo la procedura di cui al paragrafo 3, sotto riserva di condizioni da determinare, tali da offrire garanzie equivalenti. …». L'art. 3, n. 1, del regolamento della Commissione 21 dicembre 1967, n. 1041, che fissa le modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti sottoposti ad un regime di prezzo unico (GU n. 314, del 23. 12. 1967, pag. 9) stabilisce che «Il pagamento della restituzione è subordinato alla produzione della prova che il prodotto per cui sono adempiute le formalità doganali: ha lasciato il territorio geografico della Comunità, come tale, nel caso di cui all'art. 1, …». L'art. 8 dello stesso regolamento dispone, fra l'altro, che ai fini dell'applicazione dell'art. 6, n. 2, 1o comma, del regolamento n. 176/67, l'interessato è tenuto a produrre taluni documenti, indicati nella stessa disposizione. Nel Protocollo relativo al commercio interno tedesco ed ai problemi a questo connessi è dichiarato, al n. 1, quanto segue: «Atteso che gli scambi fra i territori tedeschi retti dalla legge fondamentale della Repubblica federale di Germania e i territori tedeschi ove la legge fondamentale non sia applicabile fanno parte del commercio interno tedesco, l'applicazione del Trattato non esige alcuna modificazione del regime attuale di tale commercio in Germania».
punto 3
Nell'ordinanza di rinvio il Bundesfinanzhof osserva che la decisione sulla legittimità del provvedimento col quale si ingiunge il rimborso della restituzione e degli importi compensativi dipende innanzitutto dalla sussistenza, o meno, dei presupposti per il loro versamento. Per stabilire ciò, è necessario interpretare il diritto comunitario. A suo avviso la nozione di «esportazione» (nei paesi terzi) di cui all'art. 9 del regolamento n. 123/67, va interpretata nello stesso senso nel quale dev'essere intesa la medesima espressione figurante all'art. 20 del regolamento del Consiglio 4 aprile 1962, n. 19 (GU 1962, pag. 933). Ora, secondo la sentenza della Corte 27 ottobre 1971 (causa 6/71, Rheinmühlen Düsseldorf c/ Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel; Racc. pag. 823), tale nozione presuppone quanto meno che il prodotto sia stato o debba essere messo in libera pratica in un paese terzo. Tuttavia, il regolamento n. 176/67, che stabilisce i principi fondamentali del sistema delle restituzioni all'esportazione di pollame, può suscitare dubbi quanto all'esattezza della suddetta interpretazione. Esso dispone infatti, all'art. 6, n. 1, che la restituzione è versata quando viene dimostrato che la merce è uscita dalla Comunità. Solo per il caso in cui, a norma dell'art 4 dello stesso regolamento, l'aliquota della restituzione è differenziata a seconda della destinazione, l'art. 6, n. 2, suddetto subordina il pagamento della medesima alla produzione della prova che la merce è giunta nel paese per il quale la restituzione è richiesta. Questa disciplina si potrebbe però interpretare nel senso che essa stabilisce solo determinati requisiti di prova, non elencati esaurientemente e, quindi, non definisce la nozione fondamentale di esportazione. Il Bundesfinanzhof sottolinea poi che all'epoca dei fatti di causa il sistema delle restituzioni era anche disciplinato dal regolamento n. 1041/67, relativo alle modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione di prodotti per i quali vige un sistema di prezzi comuni. A norma dell'art. 3, n. 1, di tale regolamento, il pagamento della restituzione è subordinato alla prova che la merce ha lasciato il territorio geografico della Comunità. L'art. 8 dello stesso disciplina l'ipotesi contemplata dall'art. 6, n. 2, 1o comma, del regolamento n. 176/67 (aliquote di restituzione varianti in funzione della destinazione). Inoltre l'art. 4 del regolamento n. 1041/67 consente agli Stati membri di subordinare, in determinati casi, il versamento della restituzione alla produzione, oltre che della prova dell'uscita della merce dal territorio comunitario, della prova che essa è stata importata in un paese terzo ed, eventualmente, dell'ulteriore prova delle condizioni in base alle quali l'importazione è stata effettuata. Secondo la sentenza della Corte 2 giugno 1976 (causa 125/75, Milch-, Fett- und Eier-Kontor GmbH c/ Hauptzollamt Amburgo-Jonas; Racc. pag. 771), questa norma ha portata generale e si applica ogniqualvolta si debba versare una restituzione. Anche questa disciplina può intendersi nel senso ch'essa non contiene alcuna definizione specifica né comporta modifiche della nozione d'esportazione di cui al regolamento n. 123/67. Il Bundesfinanzhof soggiunge che, in caso di soluzione affermativa della prima questione, occorre stabilire se nella fattispecie sussista il presupposto fondamentale del versamento della restituzione e degli importi compensativi, e cioé la messa in libera pratica in un paese terzo. Nella sentenza 1o ottobre 1974 (Causa 14/74, Norddeutsches Vieh- und Fleischkontor GmbH c/ Hauptzollamt Amburgo-Jonas; Racc. pag. 899) la Corte ha affermato che il Protocollo 25 marzo 1957 relativo al commercio interno tedesco ed ai problemi connessi ha il solo scopo di esimere la Repubblica federale di Germania dall'obbligo di applicare il diritto comunitario all'interscambio tedesco; tale esenzione non comporta che la Repubblica democratica tedesca faccia parte della Comunità, bensì che ad essa venga riconosciuto un regime speciale in quanto territorio non facente parte della Comunità. Il trasferimento di merci nella Repubblica federale di Germania in forza del Protocollo non si può quindi considerare importazione da paesi terzi, dato che trattasi di commercio interno tedesco (punto 6 della motivazione). Ai sensi del Protocollo, la Repubblica democratica tedesca non è né uno Stato membro né, per quanto riguarda il commercio interno tedesco, un paese terzo, ma gode di un regime speciale (punto 8 della motivazione). Poiché, però, nella causa 14/74 si trattava del trasferimento di merci dalla Repubblica democratica tedesca nella Repubblica federale di Germania, tale giurisprudenza non si può, secondo il Bundesfinanzhof, applicare pari pari all'attuale controversia.
punto 4
L'ordinanza di rinvio è stata registrata in cancelleria il 5 febbraio 1979. In conformità all'art. 20 del Protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia, la Commissione delle Comunita europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico P. Kalbe, in qualità d'agente, la ricorrente nella causa principale, con l'avvocato Landry, del foro di Amburgo, e il Governo della Repubblica federale di Germania, rappresentato dal dr. M. Seidei, Ministerialrat presso il Ministero federale dell'economia, hanno presentato osservazioni scritte il 2 aprile, il 20 aprile e, rispettivamente, il 26 aprile 1979. Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate alla Corte › A — Osservazioni della ricorrente nella causa principale

paragrafo 1
Quanto ai fatti, la ricorrente nella causa principale precisa che è pacifico che essa ha venduto e consegnato merci, al prezzo praticato sul mercato mondiale, a compratori residenti in un paese terzo che non è la Repubblica democratica tedesca, ed ha fatto fruire i compratori, mediante una riduzione di prezzo, delle restituzioni e degli importi compensativi monetari.
paragrafo 2
A suo avviso, la prima questione pregiudiziale va divisa in due parti. La prima concerne il se gli artt. 9 del regolamento n. 123/67, 4 e 6 del regolamento n. 176/67, e 3, 4 e 8 del regolamento n. 1041/67 debbano essere interpretati nel senso ch'essi impongono l'obbligo, nel caso in cui non vengano fissate aliquote di restituzione diverse a seconda della destinazione, di dimostrare non solo che la merce è uscita, nello stato originario, dal territorio geografico della Comunità, ma che inoltre essa è giunta in un paese terzo o vi è stata importata. La seconda riguarda il se, in caso di soluzione affermativa, le disposizioni suddette vadano interpretate nel senso che esse esigono che la merce sia messa in libera pratica nel paese di destinazione anche nel caso in cui l'aliquota della restituzione non sia differenziata.
paragrafo 3
Secondo la ricorrente, le disposizioni citate vanno interpretate nel senso che, in quest'ultimo caso, è sufficiente che venga provata l'uscita della merce, nello stato originario, dal territorio della Comunità.
paragrafo 4
Essa critica la conclusione che il Bundesfinanzhof ha tratto dalla sentenza emessa dalla Corte nella causa 6/71 e sostiene che le nozioni di esportazione figuranti nel regolamento n. 123/67 e nel regolamento n. 19/62 non sono identiche. Pertanto la suddetta sentenza, concernente la nozione di «esportazione verso paesi terzi» di cui al regolamento n. 19/62, non può applicarsi all'«esportazione» ai sensi dell'art. 9 del regolamento n. 123/67. La causa 6/71 non riguardava quest'ultima nozione, bensì quella di «esportazione verso paesi terzi» e la sua definizione rispetto alla nozione, del pari figurante nel regolamento n. 19/62, di «esportazioni verso uno Stato membro». Essa concerneva dunque un caso in cui era stata fissata una restituzione differenziata in ragione delle differenze esistenti tra i prezzi praticati sui mercati d'esportazione di cui trattavasi. Per questo motivo la Corte ha affermato che le restituzioni per le esportazioni in paesi terzi devono essere versate solo qualora venga dimostrato che la merce è stata importata in un paese terzo. La sentenza pronunziata nella causa 125/75 non fa altro che ribadire i principi sanciti nella prima sentenza.
paragrafo 5
Nella fattispecie, però, non si tratta di definire l'una rispetto all'altra la nozione di «esportazione verso paesi terzi» e quella di «esportazione verso uno Stato membro», né il tasso della restituzione è differenziato in funzione della destinazione della merce. Pertanto, la nozione di esportazione ai sensi dell'art. 9 del regolamento n. 123/67 va definita alla luce di quanto disposto in proposito dai regolamenti nn. 176/67 e 1041/67.
paragrafo 6
Particolarmente importante sotto tale profilo è il regolamento n. 176/67 poiché anch'esso è stato emanato dal Consiglio, perché, come risulta dal titolo, stabilisce le norme di base relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione nel settore del pollame e perché, infine, la sua adozione era già contemplata dall'art. 9, n. 2, 4o comma, del regolamento n. 123/67. L'art. 4 del regolamento n. 176/77 stabilisce che la restituzione può essere differenziata a seconda della destinazione della merce: in tal caso, il suo versamento è subordinato alla produzione della prova che la merce ha effettivamente raggiunto la destinazione per la quale è stata fissata la restituzione (art. 6, n. 2, 1o comma). In tutti gli altri casi, questa è versata non appena viene fornita la prova che la merce è stata esportata fuori della Comunità (art. 6, n. 1). La prova dell'arrivo della merce alla destinazione per la quale la restituzione è stata fissata viene pertanto richiesta solo nell'ipotesi di restituzione differenziata.
paragrafo 7
Possono essere stabilite deroghe al principio enunciato all'art. 6, n. 2, 1o comma, in forza del 2o comma: quest'ultima disposizione costituisce, assieme all'art. 6, n. 3, il fondamento giuridico del regolamento della Commissione n. 1041/67, che va interpretato in senso restrittivo. Orbene, secondo il nono considerando di tale regolamento, la prova che la merce ha raggiunto la destinazione per la quale la restituzione è stata fissata deve essere apportata quando l'aliquota della restituzione stessa è differenziata in funzione della destinazione della merce esportata. Ciò è conforme all'art. 6, n. 2, 1o comma, del regolamento n. 176/67. A norma dell'art. 4, n. 1, del regolamento n. 1041/67, gli Stati membri possono, in taluni casi, e in particolare tenuto conto dei mercati d'esportazione — e quindi in caso di restituzione differenziata in ragione delle specifiche esigenze di taluni mercati (art. 4 del regolamento n. 176/67) — esigere, come condizione per il versamento della restituzione, oltre alla prova che la merce ha lasciato il territorio geografico della Comunità, l'ulteriore prova che essa è stata importata in un paese terzo. Per il resto, il regolamento n. 1041/67 subordina, anch'esso, il pagamento della restituzione alla sola prova che la merce è uscita, nello stato originario, dal territorio geografico della Comunità (art. 3, n. 1).
paragrafo 8
Pur ammettendo che la Corte non condivida il punto di vista esposto in via principale dalla ricorrente, resta fermo che la messa in libera pratica nel paese di destinazione non era né è necessaria. Né i regolamenti del Consiglio nn. 123/67 e 176/67, né il regolamento della Commissione n. 1041/67 stabiliscono tale requisito. Quest'ultimo regolamento si limita a contemplare, all'art. 4, n. 1, la facoltà degli Stati membri di esigere, «in alcuni casi», la prova dell'importazione in un paese terzo e la prova delle condizioni in base alle quali l'importazione è stata effettuata. I regolamenti precitati, e soprattutto il regolamento n. 1041/67, sono sensibilmente diversi dai regolamenti successivi e in particolare dal regolamento n. 192/75, che ha sostituito il regolamento n. 1041/67. Prima che venisse emanato il regolamento n. 192/75, la normativa comunitaria in materia non prescriveva la produzione della prova della messa in libera pratica in un paese terzo e comunque non nel caso in cui l'aliquota della restituzione fosse identica per tutti i paesi terzi. Dalla sentenza emessa dalla Corte nella causa 125/75 risulta, a contrario, che quando l'aliquota della restituzione non é differenziata, non é necessario che la merce sia stata messa in libera pratica nel paese di destinazione.
paragrafo 9
Nel caso di specie lo scopo perseguito mediante le restituzioni è stato raggiunto. La ricorrente ha venduto la merce al prezzo praticato sul mercato mondiale e le restituzioni e gli importi compensativi monetari sono stati ipso facto trasmessi agli acquirenti sotto forma di una riduzione di prezzo. Tale risultato è conforme alla funzione delle restituzioni e degli importi compensativi, che consiste nel portare il prezzo della merce comunitaria al livello, inferiore, del prezzo praticato sul mercato mondiale.
paragrafo 10
A proposito della seconda questione pregiudiziale, la ricorrente ' sostiene che il fatto che la merce sia pervenuta nella Repubblica democratica tedesca senza essere stata sdoganata in Austria e in Cecoslovacchia non fa venir meno il suo diritto alla concessione e al pagamento delle restituzioni e degli importi compensativi monetari. Siffatte manovre sono possibili, in pratica, in tutti i casi di esportazione nei paesi terzi; tuttavia, nessuna disposizione in materia osta alla concessione della restituzione. Nella fattispecie le restituzioni non sono state fissate in funzione degli aspetti particolari del mercato di taluni paesi terzi (e in ispecie del mercato austriaco) né erano destinate a compensare i dazi d'entrata di determinati paesi terzi (in particolare, l'Austria). La ratio e lo scopo delle restituzioni e del conguaglio monetario sono pertanto stati osservati.
paragrafo 11
Nemmeno dal Protocollo 25 marzo 1957 relativo al commercio interno tedesco ed ai problemi a questo connessi può trarsi una conclusione diversa. Secondo la sentenza pronunziata dalla Corte nella causa 14/74, il Protocollo va interpretato in senso restrittivo. La ricorrente non avrebbe diritto alle restituzioni ed agli importi compensativi monetari solo qualora avesse consegnato la merce nella Repubblica democratica tedesca «in forza del Protocollo, nell'ambito del commercio interno tedesco». Orbene, nella fattispecie le cose si sono svolte diversamente, poiché la merce è stata venduta e consegnata ad un acquirente residente in un paese terzo diverso dalla Repubblica democratica tedesca: l'operazione era pertanto del tutto estranea al commercio interno tedesco.
paragrafo 12
Comunque, con la messa in libera pratica della merce nella Repubblica democratica tedesca si sono realizzati i presupposti del diritto alla riscossione delle restituzioni e degli importi compensativi monetari. Dopo che la merce è uscita dal territorio comunitario nell'ambito di un'operazione estranea al commercio interno tedesco ai sensi del Protocollo, la sua successiva consegna nella Repubblica democratica tedesca dev'essere considerata alla stessa stregua di un trasferimento in un altro paese.

SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate alla Corte › B — Osservazioni del Governo della Repubblica federale di Germania

paragrafo 1
Per quanto concerne la prima questione pregiudiziale, il Governo della Repubblica federale di Germania assume che la nozione di «esportazione» ai sensi dell'art. 9 del regolamento n. 123/67, degli artt. 4 e 6 del regolamento n. 176/67 e degli artt. 3, n. 1, 4, n. 1, e 8 del regolamento n. 1041/67 presuppone, in via di principio, che la merce è stata messa in libera pratica nel paese di destinazione. Nessuna delle norme comunitarie in materia precisa o definisce la nozione di «esportazione» o il requisito «che i prodotti sono stati esportati fuori della Comunità». Solo il pensiero e gli scopi del legislatore, espressi nelle disposizioni di cui trattasi, hanno importanza decisiva per la soluzione della questione se la nozione di «esportazione» ai sensi della normativa comunitaria in materia di restituzione all'esportazione presupponga la messa in libera pratica. Il Governo della Repubblica federale si richiama allo scopo della suddetta normativa, sancito dall'art. 9 del regolamento n. 123/67 e dalla relativa motivazione, secondo cui la differenza tra i prezzi comunitari e i prezzi praticati sui mercato mondiale dei prodotti menzionati all'art. 1 del regolamento è compensata mediante una restituzione onde consentire l'esportazione di tali prodotti. Dall'art. 3, n. 2, del regolamento n. 176/77 risulta che l'importo delle restituzioni all'importazione è manifestamente determinato dalla situazione esistente sul mercato dei paesi terzi. Solo quando i prodotti comunitari entrano nel circuito commerciale dei paesi terzi lo scopo perseguito attraverso il versamento delle restituzioni può dirsi raggiunto. Senza messa in libera pratica, quindi, non può sussistere il diritto al versamento della restituzione.
paragrafo 2
Le considerazioni svolte dalla Corte nell'ambito della causa 6/71 a proposito dell'art. 20, n. 2, del regolamento n. 19 devono avere un peso determinante anche ai fini dell'interpretazione dell'art. 9 del regolamento n. 123/67 che riproduce, in sostanza, la normativa precedente in materia di restituzioni all'esportazione, e in particolare l'art. 8 del regolamento n. 22, il quale a sua volta è simile all'art. 20, n. 2, del regolamento n. 19. I regolamenti nn. 176/67 e 1041/67 sono fondati sul regolamento n. 123/67; la nozione di esportazione, quale presupposto del diritto alle restituzioni, figurante in tali regolamenti d'attuazione dev'essere interpretata in conformità alla normativa di base delle organizzazioni di mercato.
paragrafo 3
La sentenza emessa dalla Corte nella causa 125/75, sebbene non sia direttamente pertinente al caso in esame, lascia chiaramente intendere che, tenuto conto dello scopo della restituzione all'esportazione, presupposto essenziale del diritto a fruire di questa è che la merce sia messa in libera pratica in un paese per il quale la restituzione stessa è stata fissata. Qualora nel caso di specie la restituzione all'esportazione venisse versata per il solo fatto che la merce è stata trasportata dalla Repubblica federale di Germania in Austria, senza esservi sdoganata, lo scopo della restituzione non sarebbe raggiunto poiché la merce non è pervenuta sul mercato austriaco. Solo in casi eccezionali, ad esempio qualora la merce sparisse durante il transito oppure fosse trasportata in una zona franca per esservi consumata o trasformata in conformità alla sua destinazione, la messa in libera pratica potrebbe non costituire presupposto indispensabile del diritto alla restituzione.
paragrafo 4
Quanto alla seconda questione pregiudiziale, il Governo della Repubblica federale di Germania sostiene che la merce di cui trattasi non può considerarsi esportata dalla Comunità e quindi non può fruire della restituzione all'esportazione. Un'operazione come quella effettuata nella fattispecie rientra integralmente nell'interscambio tedesco ed esula dalla sfera d'applicazione del Trattato CEE, conformemente al n. 1 del Protocollo 25 marzo 1957 sul commercio interno tedesco e sui relativi problemi. Il presupposto di fatto costituito dall'esportazione non sussiste e, di conseguenza, il venditore non ha diritto alla restituzione all'esportazione.
paragrafo 5
Secondo il Governo della Repubblica federale, la Corte, qualora risolvesse in senso negativo la prima questione, così com'è formulata, dovrebbe attirare l'attenzione del Bundesfinanzhof sul fatto che il trasferimento di merci dalla Repubblica federale di Germania nella Repubblica democratica tedesca costituisce, dal punto di vista economico, anche nel caso in cui la merce passi attraverso un paese terzo senza esservi sdoganata, un'operazione commerciale tra i territori tedeschi retti dalla legge fondamentale della Repubblica federale di Germania e i territori tedeschi in cui detta legge non si applica. La concessione della restituzione è in contrasto con l'attuale sistema dell'interscambio tedesco; pertanto nella fattispecie non può esservi diritto alla restituzione all'esportazione.

SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate alla Corte › C — Osservazioni della Commissione delle Comunità europee

paragrafo 1
Secondo la Commissione, la ricorrente, tenuto conto dei fatti di causa, ha acquisito il diritto alla restituzione da essa rivendicato solo se la normativa comunitaria in materia può trovare applicazione e se la ricorrente stessa ha soddisfatto tutte le condizioni alle quali detta normativa subordina l'acquisto del diritto alla restituzione.
paragrafo 2
A questo proposito, la Commissione osserva che gli scambi commerciali fra le due parti della Germania sono assoggettati ad un regime speciale in forza sia del diritto della Repubblica federale di Germania, sia del diritto comunitario. A norma del diritto tedesco il trasferimento di merci da una parte all'altra della Germania rientra non nel commercio estero, ma nel commercio interno tedesco fra zone, soggetto ad una disciplina speciale (BVerfGE 18, 353, 354; 36, 1, 17). In forza del n. 1 del Protocollo sul commercio interno tedesco e sui relativi problemi, l'applicazione, in tale settore riservato al diritto nazionale, del diritto comunitario è tassativamente esclusa, sia che questo assoggetti ad oneri gli scambi internazionali sia che li incentivi con sovvenzioni.
paragrafo 3
Il trasferimento di merci nell'ambito del peculiare settore del commercio interno tedesco non costituisce esportazione per la quale spetti la restituzione. Ai fini della decisione della causa principale occorre pertanto accertare se le operazioni effettuate nella fattispecie rientrino o no nel commercio interno tedesco. Non è certo che tale questione possa essere risolta in sede di procedimento pregiudiziale ex art. 177 del Trattato CEE. Infatti, da una parte, la determinazione di ciò che dev'essere considerato commercio interno tedesco spetta in base al Protocollo, alla Repubblica federale di Germania, ma dall'altra, l'interpretazione del Protocollo e del Trattato spetta alla Corte, là quale è pertanto competente a tracciare i limiti comunitari entro i quali deve restare detto potere nazionale di decisione.
paragrafo 4
Nel caso presente, però, non è necessario analizzare a fondo il problema, giacché dalla normativa comunitaria in materia di restituzioni si evince con certezza che la ricorrente non ha potuto acquistare il diritto di fruire delle restituzioni. Siccome il Protocollo esclude la concessione di restituzioni per le merci trasferite da una parte della Germania nell'altra, la situazione, per quanto concerne le esportazioni dalla Repubblica federale, dev'essere valutata, sotto il profilo giuridico — né vi é bisogno di espresse disposizioni in tal senso nella normativa suddetta — come se le restituzioni fossero state fissate in relazione ai paesi terzi tranne la Repubblica democratica tedesca, ed è in definitiva analoga alla situazione che si riscontrerebbe nell'ipotesi in cui l'aliquota della restituzione per le esportazioni dalla Repubblica federale fosse differenziata a seconda del paese di destinazione.
paragrafo 5
Ciò non significa, certo, che le disposizioni relative alle restituzioni differenziate (art. 8 del regolamento n. 1041/67, ora riprodotto dall'art. 11 del regolamento n. 192/75) siano senz'altro applicabili al caso in esame. Tuttavia, le autorità tedesche competenti possono applicare, per controllare se la normativa di cui trattasi venga osservata, l'art. 4 del regolamento n. 1041/67 (attualmente, art. 6 del regolamento n. 192/75).
paragrafo 6
Anche per il pollame vale pertanto la regola generale secondo cui, qualora la restituzione sia differenziata a seconda del paese di destinazione, si deve versare la restituzione fissata per il paese che la merce ha raggiunto ai sensi della normativa comunitaria in materia (art. 6, n. 2, del regolamento n. 176/67), cioè il paese terzo nel quale la merce è stata importata per esservi messa in commercio. Chi chiede la restituzione fissata per un determinato paese deve provare, come la Corte ha affermato nelle sentenze emesse nelle cause 6/71 e 125/75 (già citate), che la merce è giunta in tale paese, vi è stata importata e messa in commercio. Se nel caso di specie il pollame è stato importato, messo in commercio e consumato esclusivamente nella Repubblica democratica tedesca, questa è obiettivamente il solo paese di destinazione che la merce abbia raggiunto ai sensi delle norme comunitarie in materia di restituzioni. Poiché in relazione a tale paese non può essere attribuita alcuna restituzione, la ricorrente non ha diritto a fruirne.

SENTENZA › In fatto › III — La fase orale del procedimento

paragrafo 1
La ricorrente nella causa principale, con l'avv. Landry, del foro di Amburgo, il Governo della Repubblica federale di Germania, rappresentato dal dr. Seidel, Ministerialrat presso il Ministero federale dell'economia, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico, sig. Gilsdorf, hanno svolto osservazioni orali all'udienza dell'11 luglio 1979.
paragrafo 2
Il patrono della ricorrente ha, in sostanza, ribadito gli argomenti svolti nel corso della fase scritta, insistendo sul fatto che la prima questione concerne, a suo avviso, unicamente la nozione di esportazione, prescindendo da altri eventuali presupposti del diritto alla restituzione. Rispondendo ad un quesito della Corte, egli ha dichiarato che non vengono effettuati controlli sistematici intesi ad accertare se le merci esportate dalla Repubblica federale di Germania in un determinato paese terzo vengano in realtà messe in commercio nella Repubblica democratica tedesca.
paragrafo 3
II rappresentante della Repubblica federale di Germania ha, per contro, asserito che l'effettiva destinazione delle merci esportate viene sistematicamente controllata in quanto un solo ufficio doganale, e cio2 lo Hauptzollamt di Amburgo-Jonas, provvede al versamento delle restituzioni all'esportazione e le autorità competenti possono, in base alle relazioni redatte dal suddetto ufficio, procedere ad ispezioni presso le imprese interessate, controliando soprattutto i documenti commerciali. Egli ha sottolineato che le autorità comunitarie hanno adottato i principi essenziali del sistema tedesco nella direttiva 27 giugno 1977 n. 77/435/CEE, relativa ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia (GU n. L 172, del 12.7.1977, pag. 17). Per quanto concerne il merito della causa, il rappresentante del Governo tedesco ha in particolare sostenuto che le disposizioni di diritto comunitario menzionate nella prima questione concernono soltanto le modalità del pagamento («Zahlungsmodalitäten») della restituzione, e non danno una chiara definizione della nozione di esportazione su cui è basato il diritto alla restituzione («materieller Erstattungsan spruch»). Occorre pertanto rifarsi agli scopi perseguiti dalla normativa in materia.
paragrafo 4
Il rappresentante della Commissione ha ribadito il punto di vista precedentemente espresso, secondo cui è sufficiente che la Corte risolva la seconda questione poiché, tenuto conto del Protocollo sul commercio interno tedesco e sui relativi problemi, la situazione della Repubblica federale di Germania, per quanto concerne l'esportazione di prodotti agricoli nella Repubblica democratica tedesca, dev'essere valutata, sotto il profilo giuridico, come se fossero state fissate restituzioni solo per i paesi terzi, ad eccezione della Repubblica democratica tedesca, e quindi è analoga all'ipotesi della fissazione di aliquote di restituzione diverse a seconda della destinazione della merce. In subordine, egli ha dichiarato di condividere il punto di vista del Governo tedesco secondo cui le disposizioni richiamate nella prima questione concernono solo le modalità del pagamento della restituzione. A suo avviso, comunque, il diritto alla restituzione sussiste unicamente nel caso in cui la merce sia effettivamente giunta a destinazione. Il fatto che, in caso di restituzione ad aliquota unica, le norme comunitarie si limitino, in via di principio, ad esigere la prova che la merce ha lasciato, nello stato originario, il territorio geografico della Comunità è giustificato solo da motivi di carattere pratico e dall'intento di agevolare gli scambi commerciali. Tuttavia, a norma dell'art. 6, n. 3, del regolamento n. 176/67, attuato in particolare dall'art. 4 del regolamento n. 1041/67, l'esportatore deve sempre aspettarsi di essere invitato a fornire la prova di altri fatti, oltre che dell'uscita della merce dal territorio geografico della Comunità.
paragrafo 5
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 13 settembre 1979.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con ordinanza 9 gennaio 1979, pervenuta in cancelleria il 5 febbraio 1979, il Bundesfinanzhof ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, due questioni relative all'interpretazione di talune disposizioni di diritto comunitario che disciplinano il sistema delle restituzioni all'esportazione di prodotti rientranti nell'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame.
punto 2
Dall'ordinanza di rinvio risulta che tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia fra un'impresa tedesca e le autorità doganali della Repubblica federale di Germania, originata dal rifiuto di queste di concedere restituzioni all'esportazione per alcune partite di polli congelati che, vendute ad un acquirente extracomunitario, avevano lasciato il territorio geografico della Comunità il 28 e il 30 agosto 1973 e, senza trasbordi e dopo aver attraversato il territorio di paesi terzi come merce in transito, erano giunte nella Repubblica democratica tedesca, dove erano state messe in libera pratica.
punto 3
La prima questione del Bundesfinanzhof concerne la nozione di «esportazione» ai sensi delle disposizioni sull'attribuzione di restituzioni all'esportazione. Si tratta di stabilire se la merce vada considerata esportata ai sensi di dette disposizioni non appena sia uscita dal territorio geografico della Comunità — come sostiene la ricorrente nella causa principale — o se a tal fine occorra — conformemente al punto di vista delle autorità tedesche — che essa sia stata messa in libera pratica nel paese terzo di destinazione, anche se l'aliquota della restituzione non sia stata differenziata a seconda della destinazione della merce.
punto 4
Dalla seconda questione del Bundesfinanzhof e dai fatti di causa risulta che il problema più generale sollevato con la prima questione concerne, nella fattispecie, il caso specifico di merci originarie della Repubblica federale di Germania le quali hanno lasciato il territorio comunitario e sono state messe in libera pratica nella Repubblica democratica tedesca dopo aver attraversato, in regime di transito, il territorio di paesi terzi. Non si tratta, pertanto, del commercio con i paesi terzi in generale, ma degli scambi tra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica democratica tedesca. Per questo motivo, il Bundesfinanzhof, in relazione all'interpretazione delle disposizioni di cui trattasi, menziona anche il Protocollo 25 marzo 1957«relativo al commercio interno tedesco e ai problemi che vi si connettono», allegato al Trattato CEE. Di conseguenza, le due questioni vanno esaminate congiuntamente.
punto 5
Il n. 1 del Protocollo recita: «Atteso che gli scambi fra i territori tedeschi retti dalla legge fondamentale della Repubblica federale di Germania e i territori tedeschi ove la legge fondamentale non sia applicabile fanno parte del commercio interno tedesco, l'applicazione del Trattato non esige alcuna modificazione del regime attuale di tale commercio in Germania».
punto 6
Come questa Corte ha già affermato nella sentenza 1o ottobre 1974 (causa 14/74, Norddeutsches Vieh- und Fleischkontor c/ Hauptzollamt Amburgo-Jonas; Racc. pag. 899), tale disposizione è intesa a dispensare la Repubblica federale di Germania dall'obbligo di applicare il diritto comunitario al commercio interno tedesco. In tal modo viene riconosciuto alla Repubblica democratica tedesca un regime speciale, in quanto territorio non facente parte della Comunità, ma che non costituisce nemmeno un paese terzo rispetto alla Repubblica federale di Germania.
punto 7
Di conseguenza, in tutti i casi in cui il diritto comunitario disciplina gli scambi commerciali tra la Comunità e i paesi terzi la Repubblica federale di Germania è autorizzata a considerare tale disciplina inapplicabile al commercio interno tedesco. Pertanto, la nozione di «esportazione» figurante nei regolamenti comunitari in materia di organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli non si applica agli scambi di merci tra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica democratica tedesca.
punto 8
La ricorrente nella causa principale sostiene però che il Protocollo non si applica nel caso di specie, poiché la merce è stata venduta e consegnata ad un acquirente avente sede in un paese terzo e sono stati stipulati due contratti di compravendita: l'uno tra imprese aventi sede nella Repubblica federale di Germania e, rispettivamente, in Austria e l'altro tra imprese con sede in Austria e, rispettivamente, nella Repubblica democratica tedesca. Questo fatto non ha tuttavia importanza determinante. Infatti, perché un'operazione commerciale rientri nel commercio interno tedesco ai sensi del Protocollo è necessario, e nel contempo sufficiente, che la merce sia messa in libera pratica nella Repubblica democratica tedesca e non sia stata sdoganata in un paese terzo dopo essere uscita dal territorio della Repubblica federale di Germania. L'itinerario percorso dalla merce e le modalità delle operazioni commerciali sono, a tal fine, irrilevanti.
punto 9
Le questioni del giudice di rinvio vanno pertanto così risolte: la nozione di «esportazione» nel contesto della normativa comunitaria relativa alle restituzioni all'esportazione di prodotti agricoli compresi nell'organizzazione comune dei mercati va interpretata nel senso ch'essa non si riferisce agli scambi rientranti nel commercio interno tedesco ai sensi del Protocollo 25 marzo 1957.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 10
Le spese sostenute dal Governo della Repubblica federale di Germania e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione; nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi pronunziarsi sulle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE, pronunziandosi sulle questioni sottopostele dal Bundesfinanzhof con ordinanza 9 gennaio 1979, dichiara: La nozione di «esportazione» nel contesto della normativa comunitaria relativa alle restituzioni all'esportazione di prodotti agricoli compresi nell'organizzazione comune dei mercati va interpretata nel senso che essa non si riferisce agli scambi rientranti nel commercio interno tedesco ai sensi del Protocollo 25 marzo 1957 relativo al commercio interno tedesco e ai problemi che vi si connettono.

Firme

Kutscher Mertens de Wilmars Mackenzie Stuart Pescatore Sørensen O'Keeffe Bosco Touffait Koopmans Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 27 settembre 1979. Il cancelliere A. Van Houtte il presidente della Prima Sezione f. f. di presidente J. Mertens de Wilmars

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